Area posteriore di condominio: è normale decide l'architetto?

Buongiorno, prima di una eventuale consulenza più approfondita e quindi a pagamento, avrei bisogno di definire il mio problema riguardo uno spazio posteriore al palazzo dove vivo ( un vialetto largo 3,50 4,00 m. terminante con scaletta di accesso su palazzo adiacente e costeggiato da giardino , la cosidetta area di rispetto?) In fatti il regolamento del parco condominiale esclude il parcheggio nei cortili ma lo consente sui viali , da qui il problema definitorio dell area in oggetto. L amministratore , presumo ostaggio di alcuni avvocati che vivono nel parco ai piani alti con vista mare e Vesuvio ( immagino che avrà capito che io abito al primo piano ) e bisognosi di secondi posti auto , interpreta il tutto con la possibile sosta breve che per alcuni può essere anche di ore se non giorni ....In breve e chiudo: se l architetto ha progettato questo vialetto per il possibile parcheggio perché non l ha fatto allargando l area in oggetto senza tenere le auto davanti ai balconi? In fondo di spazio ne avrebbe avuto! Spero di poter allegare alcune foto e di poter proseguire l esposizione , con pagamento onorario naturalmente
Utente 9646

L’Avvocato risponde:

Buonasera. Cortili e viali condominiali, la cui naturale e principale funzione è quella di dare aria e luce ai locali prospicienti di proprietà esclusiva e di consentire il libero transito per accedere ai medesimi, rientrano tra le parti comuni dell'edificio, per i quali l’art. 1102 c. 1° c.c. dispone: «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modifificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa». Entrambi, se non escluso dal regolamento condominiale, possono essere destinati anche a parcheggio, purchè ciò sia compatibile con la loro struttura e dimensione e non ostacoli l’utilizzo degli altri condomini. La Cassazione civile, seguendo un orientamento ormai consolidato, con una recente pronuncia (ordinanza 18/03/2019 n° 7618), ha confermato le sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale di Napoli, che avevano vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l'immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l'accesso a tale immobile. In particolare, la Suprema Corte sostiene che l’art. 1102 c.c. “non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni dell’uso, sicchè può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”. Tuttavia, per un parere più accurato, sul concreto caso in esame, è necessario conoscere meglio lo stato dei luoghi, anche mediante relative fotografie, e il regolamento condominiale riservato a cortile, viale e parcheggi. Per ulteriori contatti, email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
Buongiorno. Da quel che ho capito, lei ha un balconcino a raso, che affaccia su questo vialetto, dove alcuni condomini parcheggiano le auto, che sostanzialmente Lei si trova dentro casa. Allora, occorre vedere cosa intende il Vostro amministratore per Sosta breve, perchè di solito è quella per il carico/scarico di persone o cose, senza che il guidatore possa allontanarsi dal veicolo. Il Codice della Strada parla di sospensione temporanea della marcia, addirittura. Ora, se lei mi dice che parcheggiano per giorni, il parcheggio non è sosta breve e si può chiedere all'amministratore di fissare un'assemblea nella quale votare di inserire nel regolamento condominiale (con le maggioranze ivi previste, ovviamente) la previsione di cui articolo 70 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile che stabilisce che, per le infrazioni al regolamento di condominio, può essere prevista una sanzione fino a 200 euro (fino a 800 in caso di recidiva). Anche la sanzione andrà votata con le maggioranze assembleari. Così da sanzionare i trasgressori, pure se sono avvocati! Se ha bisogno, può chiedermi una consulenza diretta. amg
Buon pomeriggio. Al fine di fornirLe esaustiva risposta in relazione al Suo cortese quesito che sicuramente necessita di una più approfondita esposizione nonché l'allegazione di foto e/o ulteriore documentazione, Le consiglio di richiedere una consulenza diretta a mio nome tramite profilo personale presente su questa stessa piattaforma cliccando sul mio nominativo. É il solo modo per poter successivamente comunicare in privato con relativo scambio di scritti ed immagini. Un cordiale saluto ed a presto. Avv. Giampaolo Catricala'

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