Buonasera. Cortili e viali condominiali, la cui naturale e principale funzione è quella di dare aria e luce ai locali prospicienti di proprietà esclusiva e di consentire il libero transito per accedere ai medesimi, rientrano tra le parti comuni dell'edificio, per i quali l’art. 1102 c. 1° c.c. dispone: «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modifificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa». Entrambi, se non escluso dal regolamento condominiale, possono essere destinati anche a parcheggio, purchè ciò sia compatibile con la loro struttura e dimensione e non ostacoli l’utilizzo degli altri condomini. La Cassazione civile, seguendo un orientamento ormai consolidato, con una recente pronuncia (ordinanza 18/03/2019 n° 7618), ha confermato le sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale di Napoli, che avevano vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l'immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l'accesso a tale immobile. In particolare, la Suprema Corte sostiene che l’art. 1102 c.c. “non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni dell’uso, sicchè può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”. Tuttavia, per un parere più accurato, sul concreto caso in esame, è necessario conoscere meglio lo stato dei luoghi, anche mediante relative fotografie, e il regolamento condominiale riservato a cortile, viale e parcheggi. Per ulteriori contatti, email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo