Buongiorno. Con il regime patrimoniale della separazione dei beni, che si può adottare anche dopo il matrimonio, ciascun coniuge diventa proprietario esclusivo di qualsiasi bene acquistato personalmente anche durante il matrimonio, tranne, naturalmente, quelli già acquistati in comunione dei beni. Ciò non toglie che i coniugi, anche in separazione dei beni, possano, comunque, decidere, di volta in volta, di acquistare insieme un bene, come una casa, intestandola ad entrambi per le stesse quote oppure per quote diverse. I patrimoni personali dei coniugi, quindi, vengono mantenuti distinti e, in caso di debiti contratti da un coniuge, i suoi creditori, per soddisfare la propria pretesa, non potranno aggredire i beni di proprietà dell’altro, che rimarranno di sua esclusiva proprietà e, quindi, inattaccabili. Ciascun coniuge resta esclusivo proprietario dei propri beni e risponde da solo dei propri debiti, senza la possibilità di coinvolgere l’altro coniuge. Pertanto, anche l’acquisto di una casa intestata a proprio nome rientra tra i beni esclusivi del coniuge che ha effettuato la spesa e non è aggredibile dai creditori dell’altro coniuge (al quale, nel caso, non conviene intestare il mutuo, per evitare eventuali complicazioni). Detto ciò, ritengo, comunque, utile rilevare anche un orientamento dottrinale e giurisprudenziale per cui i coniugi, anche se in separazione dei beni, rispondono in solido (cioè ognuno con i propri beni) dei debiti contratti, anche da uno solo dei due, nell’interesse della famiglia e, in particolare, per motivi di salute. Per ulteriori chiarimenti, email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vicenzo de Crescenzo