Impugnazione delibera assemblea: si può?

Buongiorno, La delibera di una nostra assemblea condominiale autoconvocata, con la revoca del vecchio amministratore e la nomina di uno nuovo, è stata impugnata da alcuni condòmini. Senza entrare nel merito dei motivi dell'impugnazione, l'avvocato che sostiene coloro che hanno impugnato la delibera, ha diffidato l'amministratore revocato, a consegnare qualsivoglia documentazione condominiale riguardante appunto la situazione del condominio, al nuovo amministratore (da quell'avvocato ritenuto illegittimamente nominato), sino a quando le Autorità Giudiziarie (GIUDICE ADITO), non avranno stabilito la verità. La mia domanda è: deve effettivamente rimanere in carica il vecchio amministratore, sino a che non verrà emesso il giudizio sulla validità o meno della delibera, oppure il vecchio amministratore deve consegnare comunque tutta la documentazione al nuovo amministratore e poi, in caso di annullamento della delibera, riprendersi il tutto??? Grazie e cordiali saluti.
Utente 3394

L’Avvocato risponde:

Sembra un caso conportante il sensibile rischio di paralisi della compagine assembleare Per cui forse il ricorso all' articolo 700 che prevede la possibilità di un provvedimento di urgenza da parte del tribunale e sembrerebbe essere la scelta più opportuna. Forse bene farebbe il vecchio amministratore a consegnare la documentazione o perlomeno a interagire con il nuovo amministratore creando una sorta di consolato come nell'antica Roma. Purtroppo questo non è possibile perché come ha avuto modo di dire Young il primo esempio di mancata collaborazione umana è proprio il condominio. Opportuna pertanto grande diplomazia da parte dell'avvocato. In ogni caso lo Studio Marinelli & Partners è tra gli studi legali con le migliori recensioni positive in Italia su Google Maps -a oggi 159 a 5 stelle - e su altri social, tra cui StarOfService: 83 a 4,9 stelle. Può illustrarci il suo caso chiamandoci direttamente al 3481317487 per una prima consulenza orientativa gratuita. Questo passaggio è utile a entrambi per condividere la problematica e visualizzare le possibili soluzioni. Operiamo in tutta Italia e abbiamo rapporti consolidati con numerosi, primari studi legali italiani con i quali collaboriamo. In particolare, siamo a Roma e operiamo a Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Bari, Firenze, Savona, Imperia, Genova, Aosta, Cuneo, Alessandria, Novara, Pavia, Bergamo, Brescia, Mantova, Udine, Verona, Padova, Treviso, Vittorio Veneto, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini, Massa Carrara, Livorno, Arezzo, Perugia, Foligno, Spoleto, Terni, Ancona, Rieti, Viterbo, Pescara, Benevento, Torre Annunziata, Salerno, Agropoli, Foggia, Brindisi, Taranto, Lecce, Cosenza, Reggio Calabria, Catania e Cagliari e altre città.
Immagine di profilo avvocato
Federica Rossi
Avvocato Amministrativista

Risposta in data 15/06/2021

Gentile Utente, la questione andrebbe senz'altro approfondita esaminando il verbale di assemblea condominiale nonché l'atto di impugnazione della delibera stessa. Di base, la delibera condominiale impugnata è comunque efficace a meno che chi ha promosso l'impugnazione abbia chiesto anche la sospensione della sua efficacia e questa sia stata concessa dal Giudice. Solo in tale ultimo caso l'amministratore revocato dovrebbe considerarsi ancora in carica senza alcun obbligo in capo allo stesso di procedere al passaggio delle consegne. Resto a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti ai recapiti indicati nel mio profilo. Cordiali saluti, Avv. Federica Rossi
AD
Avvocato Dequo

Risposta in data 15/06/2021

Gentile utente, l'amministratore revocato ha l'obbligo di consegnare celermente tutta la documentazione afferente la gestione condominiale a prescindere dalle sorti della delibera impugnata. I possibili eventi successivi all'accoglimento o al rigetto dell'impugnativa necessitano, invece, di ulteriori chiarimenti. Cordialmente.
AD
Avvocato Dequo

Risposta in data 15/06/2021

Sarebbe necessario esaminare più a fondo il caso, ma sulla scorta di quanto da lei riferito posso evidenziarle quanto segue. L'impugnazione delle delibere condominiali non comporta automaticamente la sospensione della loro efficacia, salvo che sia disposta dal Giudice. Sicché, laddove non sia stata statuita sospensione, il vecchio amministratore dovrebbe considerarsi cessato e già sostituito con tutti gli obblighi che ne conseguono (tra i quali quelli di consegnare tutta la documentazione al nuovo amministratore). Diversamente si potrebbe discorrere in caso di sospensione della delibera: l'amministratore uscente dovrebbe, invero, continuare ad esercitare le proprie funzioni sino alla sua sostituzione (nel caso: sino a che non sia eventualmente accertata la legittimità della delibera impugnata).

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