Buon giorno, volevo sapere se a un condòmino moroso, da oltre 6 mesi, l'Amministratore può decidere anche senza ricorrere al giudice, di sospendere i servizi comuni ma a fruizione singola (riscaldamento), quali sono i servizi ritenuti essenziali e cosa succede se il condòmino moroso, ha affittato ad altri il proprio appartamento, visto che in caso di sospensione del servizio, il danno sarebbe per l'inquilino incolpevole. Grazie e cordiali saluti.
Buonasera, L'art.63 disp.att.c.c. prevede che l'amministratore può sospendere il condominio moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, quando la morosità nel pagamento dei contributi si sia protratta per un periodo di sei mesi. L'interesse economico del condominio va bilanciato con la tutela del diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione.. Il legislatore nell'attribuire la facoltà di sospensione all'amministratore non ha operato alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali. Comunque, la sospensione é legittima quando l'amministratore interviene sulle parti comuni degli impianti, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del moroso. Poiché in giurisprudenza vi sono orientamenti discordanti si consiglia comunque l'amministratore di ricorrere, anche in via d'urgenza, al giudice affinché lo autorizzi a sospendere il servizio di riscaldamento. Se necessita di una assistenza legale più approfondita mi può contattare ai recapiti presenti nel mio profilo chiedendo una consulenza diretta. Cordialmente, Abogado Rita Chiodi
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