Oneri condominiali: a chi spettano?

Buongiorno, sono diventata titolare di un appartamento di una società cooperativa a marzo 2016. Io acquisto direttamente dalla cooperativa. Negli anni 2013 e 2014 l'appartamento è stato affittato ad un privato che ha versato le quote condominiali, dal 2015 al momento in cui ho acquistato io, nessuno ha più versato le quote in quanto l'appartamento era sfitto. Ora, quelle quote andavano richieste ai soci della cooperativa? Chi avrebbe dovuto pagarle? Oggi viene chiesto a me di pagare il debito, è corretto che sia io a pagare nonostante nell'Atto notarile la cooperativa mi libera da oneri e vincoli legato al condominio? Attendo un vostro gentile riscontro.
Utente 9557

L’Avvocato risponde:

Buonasera. Ai sensi dell’art. 63, comma 4, disp. att. al cod. civ., “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all‘anno in corso e a quello precedente”. Pertanto, in segito alla vendita di un immobile, l’acquirente è ritenuto responsabile in solido con il venditore per le somme dovute da quest’ultimo a titolo di oneri condominiali, relative all’anno in corso e a quello precedente l’alienazione, inteso come anno di gestione (che non coincide necessariamente con l’anno solare), con decorrenza dalla data del rogito notarile di acquisto. Trattandosi di una obbligazione pecuniaria “solidale”, l’amministratore di condominio potrà pretendere il pagamento, a sua discrezione, sia dal nuovo proprietario (come nella prassi) che dal vecchio, a prescindere da un eventuale accordo in merito presente nell’atto notarile, che ha efficacia solo tra le parti e non è opponibile al Condominio. Naturalmente, il nuovo proprietario che, su richiesta dell’amministratore, provveda al pagamento delle vecchie spese condominiali dovute dal precedente proprietario, potrà chiederne il rimborso a quest’ultimo, in via stragiudiziale o giudiziale se necessario. A tal fine, si consideri che, secondo l’atuale orientamento giursprudenziale prevalente, il pagamento è dovuto: in caso di spese ordinarie, dal proprietario al tempo dell'esecuzione dei lavori; nel caso, invece, di spese straordinarie, dal proprietario alla data della relativa delibera condominiale. Per ulteriori contatti email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
Buongiorno. Se nel periodo in cui era sfitto, era di proprietà della cooperativa, il suo diritto di rivalsa - delle spese condominiali non corrisposte nel lasso temporale in cui detto appartamento era tornato alla cooperativa - può essere esercitato a danno di questa. Nel frattempo, la regolarizzazione spetta a lei. Resto a disposizione per eventuali diffide. Può chiedermi un consulto diretto. Un cordiale saluto. amg
Immagine di profilo avvocato
Michele Brundu
Avvocato Civilista

Risposta in data 01/09/2021

Per rispondere al Suo quesito occorre fare riferimento all'art. 63 disp. att. del cod. civ. in base al quale recita: “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”. Ciò significa che Lei è obbligato al pagamento degli oneri relativi all'anno precedente all'acquisto ma avrà il c.d. diritto di rivalsa nei confronti del precedente proprietario al quale potrà chiedere la restituzione di quanto pagato.

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