Prodotto in garanzia ma assistenza inesistente: come fare

Buongiorno, vi scrivo in merito ad un prodotto in garanzia. Tre settimane fà, la nostra caldaia ha cominciato a perdere acqua, e dopo un primo intervento parziale dove sono stati cambiati alcuni elementi, rimane comunque spenta per un foro sullo scambiatore. Il prodotto é in garanzia fino a marzo, e la premessa che giungesse inizialmente in quel periodo sembra sempre più concreta, con gli ovvi disagi. Abbiamo più volte contattato assistenza Ferroli, che si stupiva dell'accaduto ma senza intervenire concretamente, se non nell'inoltrare contatti telefoni e solleciti via mail alla rete post vendita, che non si é mai degnata di risponderci. Vorremmo comprendere come si possa immaginare di abbandonare una famiglia con tale indifferenza su un prodotto che dovrebbe garantire il comfort domestico nonché l'igiene personale. Abbiamo esposto problematica, venendo incontro anche con una riparazione temporanea, indicato che vi sono svariati link dove potere reperire, ma senza la benché minima attenzione. Ci troviamo a circa un mese con due bambine piccole in una situazione paradossale, inascoltati e costretti a doverci "arrangiare", il nostro disagio é diverso da un prodotto meno essenziale dove spesso viene indicata qualora la riparazione sia difficoltosa o non possibile per parti non più reperibili persino la sostituzione. Ovviamente posso fornire comunicazione intercorse. Saluti
Utente 6797

L’Avvocato risponde:

AD
Avvocato Dequo

Risposta in data 15/02/2021

Buonasera, la risposta richiede un approfondito studio del caso. La consulenza deve, per forza, essere prestata a pagamento.
Buongiorno, occorre fare riferimento al codice del consumo e sulla disciplina destinata all'art. 132. Deve mandare una formale diffida indicsndo un termine congruo entro il quale il soggetto deve provvedere. Il termine può essere di 5 giorni. Se non provvede, può agire e chiedere poi la restituzione della somma corrisposta nonché il risarcimento dei danni. Riporto stralci di una citazione presente sul mio sito 95. Che quando il bene non è conforme all’uso cui è destinato comporta l’applicazione del rimedio di cui all’art. 130 del Codice del Consumo, che prevede il diritto dell’acquirente ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione; 96. Che, in virtù del secondo comma della norma menzionata: “In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”; 97. Che per il comma 5 della norma menzionata, invece: “le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene” 100. Che nel caso di inottemperanza, il comma 7 prevede: “Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”; 101. Che con l’azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest’ultimo I
Buonasera, provveda ad inviare, meglio se tramite un avvocato di Sua fiducia, formale comunicazione di diffida. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
Gentile Utente, può agire legalmente con formale diffida. Per ulteriori informazioni , può richiedere una consulenza tramite il portale e/o contattarmi tramite i recapiti presenti sul mio profilo. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MILANO - BARI
Gentile Utente, occorre anzitutto inviare una formale diffida SCRITTA al venditore, con la quale oltre a ribadire i difetti ed i danni subuti, intimate e diffidate il venditore ad intervenire immediatamente entro e non oltre 5 giorni per il ripristino o la sostituzione della caldaia, riservandovi fin d'ora il diritto di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni. Il Codice del Consumo agli artt. 128 e segg. prevede in capo del venditore l'obbligo di consegnare al consumatore "beni conformi al contratto di vendita". In caso contrario, su di esso grava la responsabilità per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro 2 anni dalla consegna del bene e che gli venga denunciato dal consumatore entro due mesi dalla scoperta. Nel caso la diffida resti inascoltata, potrete provvedere a ripristinarla o sostituirla a Vostre spese ad agire in giudizio per la ripetizione di tutto quanto pagato, oltre risarcimento danni. Per la redazione della diffida consiglio di farvi assistere da un Legale. Se necessita di assistenza può contattarmi tramite il mio profilo, cliccando su "Consulenza diretta". Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano
Egregio utente buongiorno. Le consiglio di far valere le Sue ragioni a mezzo inoltro di prossima formale lettera di diffida a firma di un legale. Nel caso ne avesse necessità, mi rendo volentieri disponibile in tal senso. Può reperire i miei contatti tramite il mio profilo personale presente su questa stessa piattaforma. Cordiali saluti. Avv. Giampaolo Catricala'

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