Proprietà divisa: posso oppormi all'affitto?

Buongiorno, leggo su internet che la straordinaria amministrazione di un immobile in comproprietà richiede l’unanimità per gli atti che comportano una perdita del diritto: si pensi alla volontà di vendere l’immobile o di darlo in affitto. Potrebbe confermare che se ho 1/3 di un immobile e mio fratello 2/3 dello stesso immobile, per affittare l'immobile io con 1/3 ho voce in capitolo e posso quindi oppormi all'affitto. Grazie.
Utente 5661

L’Avvocato risponde:

Buonasera. Per consolidata giurispeudenza e dottrina, la conclusione di un contratto di locazione per un periodo inferiore ai nove anni rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, pertanto, in caso di più comproprietari, non è richiesta l’unanimità, essendo sufficiente la maggioranza di quote. Quindi, se la maggioranza dei comprorpietari in base al valore delle proprie quote decide di concedere in locazione l’immobile in comunione, la minoranza è obbligata ad accettare la decisione,pur non essendo d’accordo. Per una consulenza più accurata, email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
AD
Avvocato Dequo

Risposta in data 19/10/2021

Buonasera, in realtà il contratto di locazione (se di durata non superiore a 9 anni) rientra - secondo la giurisprudenza - negli atti di ordinaria amministrazione, per cui entra in gioco l'art. 1105, comma 2, del codice civile, secondo cui "Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente". Ad ulteriore chiarimento riporto la seguente massima della Corte di Cassazione: "In tema di godimento della cosa comune, ogni condividente può validamente porre in essere atti di ordinaria amministrazione della cosa comune...; negli atti di ordinaria amministrazione rientra validamente anche la stipulazione di contratti di locazione non ultranovennali, siglabili per la volontà della maggioranza, vincolante anche per la eventuale minoranza dissenziente" (Cassazione civile sez. trib., 09/05/2019, n.12332). Pertanto Suo fratello - proprietario dei 2/3 dell'immobile - ben potrà procedere all'affitto del bene, anche senza il Suo consenso. Resto a disposizione. Avv. Jacopo Lorenzon

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