Recupero ticket sanitario del 2010: domande
Questo è il messaggio della Regione Lazio dopo avergli chiesto spiegazioni per un recupero crediti, relativa ad una esenzione ticket del 2010! "Si fa seguito alla richiesta di informazioni pervenuta tramite email relativa all’oggetto evidenziando che l’avviso bonario si riferisce a prestazioni Specialistiche e/o sanitarie eseguite in mancanza dei requisiti previsti dalla legge per poter beneficiare dell’esenzione reddituale. Si precisa che le stesse risultano essere state effettuate con codice di esenzione non spettante: Per codice E01 la legge 537/1993 e s.m.i. (ex art. 8, comma 16) prevede, infatti, un’età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni per cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro. Il requisito reddituale deve essere posseduto congiuntamente a quello anagrafico. Per codice E02 il reddito non può essere superiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza di coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Il reddito fiscale complessivo superava tale limite per poter beneficiare dell’esenzione. In allegato, il certificato di sintesi contenente nel dettaglio le prestazioni usufruite, il codice di esenzione non spettante e la ricostruzione del reddito fiscale. A tal proposito, appare opportuno rilevare come l’azione di recupero regionale sia stata preordinata al recupero del solo beneficio conseguito, in conformità a quanto stabilito dall’art. 316-ter c.p., e pertanto in misura significativamente inferiore a quella massima richiamata dalla medesima disposizione (“triplo del beneficio conseguito”). Con riferimento all’asserito rilievo circa il non regolare svolgimento delle verifiche tributarie necessarie all’accertamento della violazione in questione, è doveroso precisare come la fonte informativa utilizzata siano state le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate negli anni 2009 e 2010 e riferite agli anni di imposta 2008 e 2009, in conformità a quanto stabilito dall’art. 8 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, acquisite in via telematica dalla competente Agenzia delle Entrate, sulla base di uno specifico accordo convenzionale sottoscritto con la Scrivente Amministrazione. Inoltre, giova rilevare come la Delibera di Giunta Regionale n. 157 del 14.04.2015 abbia individuato l’avviso bonario quale prima fase del procedimento di recupero in questione proprio con l’obiettivo di favorire il contraddittorio con il cittadino, consentendo allo stesso di regolarizzare spontaneamente la propria posizione e/o di presentare all’amministrazione l’eventuale documentazione idonea alla rideterminazione o all’annullamento della pretesa regionale. Ai fini della riscossione, si applica infatti l’art. 1, comma 544 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad € 1.000,00, intrapresa dal 1° gennaio 2013, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo". Quindi, non è necessaria la notifica del ricevimento da parte del debitore ma la semplice comunicazione. Quanto ai rilievi posti in relazione alla presunta natura biennale del termine prescrizionale in questione, la scrivente Amministrazione non può omettere di rilevare le gravi imprecisioni, e conseguentemente l’infondatezza, contenute nelle motivazioni addotte. In primo luogo, è necessario sottolineare come i riferimenti alle sentenze della Corte di Cassazione n. 23800/2004 e n. 21555/2005 siano stati travisati, per i seguenti motivi. Preliminarmente, le sentenze in questione non affrontano il tema della prescrizione del diritto a riscuotere da parte dell’Amministrazione, quanto il diritto al rimborso di contributi versati da parte di un contribuente. Inoltre, in tali sentenze oggetto di argomentazione è il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni (cd. “tassa sulla salute”), ovvero un prelievo, in misura proporzionale ed indistinta, a carico delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, e non il contributo per la compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria di cui all’art. 8 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, dovuto dal cittadino in relazione all’effettuazione di specifiche prestazioni sanitarie. Si rammenta, in tale contesto, come proprio in ragione del carattere generale dell’articolo 2946 del codice civile, in assenza di una specifica e diversa disposizione di legge, “i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. La tempistica tiene, altresì, conto delle diverse sospensioni adottate dall’agente della riscossione incaricato del recupero delle somme, a seguito della situazione pandemica da Covid 19. Per quanto riguarda gli interessi del ticket sanitario, essi sono stati rivalutati annualmente sulla base del saggio di interesse legale in vigore. Per quanto riguarda le spese amministrative, sono state applicate in conformità alla Legge 689/1981, considerando tutte le spese di natura amministrativa, procedurale ed informatica, spese di stampa e postalizzazione degli avvisi, spese amministrative connesse all’apertura degli sportelli informativi e per lo svolgimento dell’attività istruttoria relative all’elaborazione e all’analisi dei dati che hanno portato all’azione di recupero. La determinazione del quantum del recupero, coerentemente con quanto disposto dall'art. 316 ter del C.p. e alla prassi dei principali soggetti accertatori, declina la nozione di "beneficio conseguito" equiparandola al costo della prestazione a carico del S.S.N. e non solo alla quota di compartecipazione a carico del cittadino. Sulla base delle motivazioni suesposte, ed in assenza di specifica documentazione idonea a dimostrare la non debenza delle somme in questione, si comunica che il reclamo non può essere accolto. La invitiamo a prendere contatti per il pagamento e/o eventuali rateizzazioni con l’agente della riscossione incaricato del recupero delle somme. L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti." La mia domanda è??dopo 10 anni non si prescrive il recupero del ticket??grazie