Buonasera. La garanzia personale, ossia la fideiussione (art. 1936 c. 1° c.c.), è il contratto con cui una persona garantisce, con il proprio patrimonio, l’adempimento di una obbligazioe altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore, che può, a suo piacimento, esigere il pagamento dall’uno o dall’altro, senza necessità di rivolgersi prima al debitore principale (salvo che ciò non sia previsto dal contratto e, in ogni caso, il diritto del fideiussore ad ottenere dal debitore principale il rimborso di quanto pagato). Detto ciò, la fideiussione si estingue, in genere, quando viene totalmente adempiuta l’obbligazione principale. Pertanto, nel caso concreto in esame, se l’obbligazione principale fosse un mutuo ventennale, il termine sarebbe scaduto da poco e la decorrenza della prescrizione decennale delle rate del mutuo non saldate sarebbe appena iniziata (il pagamento di ogni rata, anche la prima, si prescrive dopo dieci anni dalla data di scadenza dell’ultima rata prevista a conclusione del mutuo, salvo eventuali interruzioni della prescrizione a prolungarne il termine). In caso, quindi, di una qualsiasi rata non pagata, il creditore (la Banca) può ancora agire nei confronti del garante (sua madre ed oggi i suoi eredi). Pertanto, a mio avviso, per valutare l’opportunità di procedere alla rinuncia dell’eredità (ancora possibile, in mancanza di accettazione espressa o per fatti concludenti), occorre conoscere e valutare il rapporo sostanziale oggetto della fideiussione prestata da sua madre. Per ulteriori contatti email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo