Rispetto delle norme condominiali: chi controlla?

Buonasera, avrei bisogno di un parere legale su di un tema condominiale e precisamente: abito in un piccolo condominio di sei appartamenti al piano terreno con giardino ad uso esclusivo.Al momento della costruzione dell'immobile e relativa vendita (1980) era stato redatto il regolamento di condominio e in parallelo una integrazione allo stesso richiesta da alcuni acquirenti che prescriveva l'altezza degli alberi piantati nei giardini ad uso perpetuo pari a max. 3 mt e inoltre prescriveva l'omogeneita' della recinzioni tra gli stessi giardini in termini di altezza (80cm) e omogeneita'. Dopo circa 40 anni un condomino,in lotta con il condominio,sta richiedendo il rispetto di queste norme anche se nel frattempo,ad esempio, nei giardini comuni esistono alberi di 10 mt. di altezza. Vorrei sapere se e' possibile annullare le clausole sopracitate che non hanno impatti economici con una delibera a maggioranza.
Utente 5804

L’Avvocato risponde:

AD
Avvocato Dequo

Risposta in data 10/11/2020

Buongiorno, posto che è necessario capire di che tipo di regolamento si tratti, se contrattuale o meno, l'art. 1138 del codice civile, recita che le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto o dalle convenzioni e in nessun caso possono derogare alle disposizioni dell'art. 1118 c.c. II comma. Quindi se oggi le piante recano un danno o menomano un diritto del proprietario, la richiesta dell'altro condominio potrebbe essere fondata. Per quanto riguarda invece l'annullamento delle clausole contenute nel regolamento, la legge afferma che ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. E' necessario sempre però identificare il tipo di regolamento (contrattuale o assembleare) perchè la procedura è diversa a seconda che si tratti dell'uno o dell'altro caso. Per ogni necessità o approfondimento, mi contatti ai recapiti segnati sul mio profilo. Una buona giornata, Avv. Mariacristina Greco
Buongiorno, premesso che il regolamento di condominio deve essere approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, ai sensi dell'art. 1138 c.c. le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti che trova sul mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
GR
Giorgio Rocca
Avvocato Civilista

Risposta in data 10/11/2020

Buongiorno, si tratta di una questione più complessa di quanto sembri. Se si assume che il regolamento di condominio sia contrattuale e le singole clausole siano di natura contrattuale, dovrebbe essere necessario il consenso di tutti i condomini. Entrano poi in gioco aspetti ulteriori, come la trascrizione o meno di dette clausole nei pubblici registri immobiliari, questioni legate all'estinzione della servitù per prescrizione, prescrizioni amministrative a tutela degli alberi ecc. A disposizione, i miei contatti sono sul mio profilo. Cordiali saluti Avv. Giorgio Rocca

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