Buonasera. Il pagamento del mutuo è un aspetto separato dalla proprietà dell’immobile, a cui i cointestatari sono, in ogni caso, obbligati in solido verso la Banca.. In teoria, è sempre possibile, in qualsiasi momento, sciogliere una comunione, anche quando non è posibile la divisione in natura, vendendo il bene o riscattando la quota dell’altro compropietario, anche in via giudiziale, se manca il consenso di tutti i comproprietari. Tuttavia, in presenza di un mutuo cointestato, poiché i mtuatari sono obbligati in solido, posso dire, in breve, che la soluzione più semplice sarebbe, chiaramente, quella di attendere la sua estinzione, considerato il rischio di insolvenza dell’altro mutuatario. Infine, il diritto di abitazione della sua ex moglie terminerà, fondamentalmente, quando vostra figlia, sebbene maggiorenne, potrà dirsi economicamente autosufficiente o, comunque, inserita nel mondo del lavoro. Per una consulenza più accurata, previo compenso, anche in videochiamata (Zoom, Skype o WhatsApp), può contattarmi alla email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo