Doppie imposizioni fiscali tra Italia e Regno Unito: chiarimenti
Gentile deQuo, Vorrei chiedere un parere professionale relativo al tema delle doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. Ho recentemente ricevuto un invito al contraddittorio preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto percettore di reddito da lavoro dipendente di fonte estera e non iscritto all’AIRE nel corso dell’anno 2015. Vorrei precisare che ho vissuto e lavorato a Londra (Regno Unito) a partire dall’Ottobre del 2013, fino alla data odierna e purtroppo mi sono iscritto all’AIRE solo nel 2018. Nel 2015, ho vissuto permanentemente a Londra e lavorato a tempo pieno presso una società con sede Londinese e pagando regolarmente le tasse nel Regno Unito. Mi viene chiesto di giustificare la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e pagamento delle imposte in Italia nel corso dell’anno 2015, vista la mia mancata iscrizione all’AIRE e la presunzione della mia residenza fiscale in Italia. Vorrei chiederle un parere professionale sulla mia interpretazione della convenzione contro le doppie imposizioni (LEGGE 5 novembre 1990, n. 329), dato che mi risulta che gli accordi internazionali rivestono carattere di specialità rispetto alle corrispettive norme nazionali. In particolare, vorrei fare riferimento all’Articolo 4, che definisce la mia residenza fiscale ai fini della convenzione: “paragrafo (1) - Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate.” Il paragrafo 1 (in copia qui sopra) rimanda la definizione di residente alla legislazione nazionale di “detto stato”. Quindi, per l’Italia sono giustamente residente Italiano vista la mia non iscrizione all’AIRE e registrazione all’anagrafe nazionale. Per il Regno Unito, risulto residente Inglese vista la sede del mio lavoro e abitazione per la maggior parte dell’anno fiscale. La convenzione aggiunge: ”Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate”. A mio parere, la convenzione vuole qui escludere dalla definizione di residenti quelle persone che hanno abitazione in Italia, ma ricevono dei redditi dal Regno Unito. Nel mio caso, sono imponibile nel Regno Unito non soltanto per i miei redditi, ma anche in base alla mia residenza, come nel caso dell’imposta comunale (Council Tax) o i contributi versati alla previdenza nazionale (National Insurance Contributions). Quindi, in caso di comprovata doppia residenza fiscale , in base al paragrafo 2 dello stesso Articolo 4 della convenzione la mia posizione è determinata in conformità alle seguenti disposizioni: “(a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente.” Di conseguenza, ai fini della convenzione risulterei residente nel Regno Unito. Vorrei concludere con l’articolo 15, paragrafo 1 della stessa convenzione che stabilisce che il mio reddito dovrebbe essere imponibile soltanto nel Regno Unito: “ i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.” La ringrazio della sua cortese attenzione e disponibilità. Cordiali Saluti