Buongiorno, in linea generale, l’art. 1256 c.c. disciplina le ipotesi di impossibilità sopravvenuta definitiva e temporanea della prestazione, per colpa non imputabile al debitore. La disposizione stabilisce che l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile in via definitiva. Se invece l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finchè essa perdura. Mentre l’art. 1258 c.c. disciplina le ipotesi in cui la prestazione è divenuta impossibile solo parzialmente. La parziale impossibilità, non può che produrre la corrispondente estinzione parziale dell'obbligazione. Vista la genericità del suo quesito, non è possibile fornirle un’adeguata consulenza essendo necessari ulteriori elementi da valutare. Può contattarmi tramite la piattaforma o tramite il mio sito.
Gentile Utente, per fornirle adeguato parere occorre esaminare nel dettaglio la sua situazione e la documentazione in suo possesso. Sono a disposizione per fornirle assistenza, mi può contattare tramite piattaforma o tramite il sito www.avvocatopietravaleria.it Cordiali saluti
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