Debiti condominiali: chi li sistema?

Ho saputo che la casa che ho sto acquistando ha un debito condominiale che vi fu causato dall’amministratore (adesso denunciato e dimesso), so che la proprietaria sta pagando un debito ma il nuovo amministratore ci ha detto che l’amap ha denunciato il condominio perché non veniva pagata l’acqua, dunque hanno una denuncia in corso. Quindi, se la proprietaria paga il debito, ma c’è questa denuncia in corso ne posso pagare io le conseguenze di altri soldi se acquisto la casa? Perché è un po’ quello che ci fece capire l’amministratore, Oppure c’è un modo anche per tutelarmi?
Utente 10777

L’Avvocato risponde:

SS
Sergio Sferrazza
Avvocato Civilista

Risposta in data 03/11/2021

Ai sensi dell'art. 63, Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, chi acquista casa in condominio risponde in solido col venditore dei contributi relativi all'anno in corso (alla data dell'acqisto) e all'anno precedente (ciò significa che per i debiti sorti in qusto arco temporale il creditore può rivolgersi sia al venditore che all'acquirente). Solitamente si richiede all'amministratore in carica una liberatoria che attesti l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri condominiali da parte del venditore fino alla data di stipula dell'atto di compravendita, ma questo caso è particolare. Si potrebbe verificare tramite l'amministratore a quanto ammonta il credito vantato dall'AMAP in modo da fare una stima della quota di spettanza del venditore e chedere che all'atto della stipula dall'atto di compravendita il venditore lasci presso ilò Notaio una confgrua cauzione per la soddisfazione del debito eventualmente risultante a suo carico. Avv. Sergio Sferrazza Palermo
Immagine di profilo avvocato
Filippo Bellinzoni
Avvocato Civilista

Risposta in data 26/10/2021

Buona sera , l'acquirente è obbligato insieme al venditore per il pagamento dei debiti condominiali dell'anno in corso, e di quello precedente, ma solo se regolarmente approvati dall'assemblea del condominio nell'anno di acquisto o nell'anno precedente. Nel suo caso pare di comprendere che il debito sia nei confronti di un fornitore esterno , ma occorre verificare se l'assemblea abbia approvato la relativa spesa, e in che data. Le suggerisco prima di acquistare di farsi rilasciare dall'ammiinisratore un rendiconto firmato degli eventuali debiti condominiali gravanti sull'appartamento, con specifica indicazione della data di delibera. Il mio studio legale è specializzato in diritto condominiale, e può fornirle ulteriore qualificata assistenza qualora vorrà contattarmi ai recapiti indicati nel mio profilo. I miei migliori saluti Avv. Filippo Bellinzoni
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Beniamino Iacovo

Risposta in data 26/10/2021

Ai sensi dell’art. 63 comma 4 delle disposizione di attuazione del Codice Civile, chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e quello precedente. Delle spese condominiali precedenti all’anno anteriore alla vendita ne risponde invece solo il venditore. Per le restanti spese successive all’anno del rogito notarile ne risponderà in via esclusiva solo l’acquirente. In ogni caso, potrebbe tutelarsi, magari concordando con il venditore che sarà lui a farsi carico delle spese precedenti all'intervenuta compravendita.

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