Buongiorno, ho un appartamento occupato da una persona sine titulo.... ho vinto la causa nel 2020 dove il tribunale ne ordinava il rilascio in quanto appunto riconosciuta come occupante sine titulo. E' stato notificato il precetto pochi mesi dopo ma non ho potuto procedere per via del blocco delle esecuzioni causa covid. Nell'ultimo decreto milleproroghe so che è stato prorogato il blocco fino al 30 giugno 2021 ma "limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.” Considerando quindi che il rilascio relativo al mio caso non è causa di uno sfratto per morosità ma per un occupazione sine titulo, è possibile attivarsi con gli ufficiali giudiziari per eseguire i vari accessi? Oppure è comunque tutto fermo fino a giugno? Grazie mille
Buonasera, la sua interpretazione sembrerebbe essere giusta però la giurisprudenza non ha mai smesso di stupirci in modo tale che non escludo la possibilità di qualche sentenza creativa. Nonostante il chiaro tenore della norma. In ogni caso, fossi in lei, inizierei ad attivarmi. Nel caso, il mio studio si trova a Roma ed è formato da 7 avvocati ognuno specializzato in un'apposita materia ed è solito lavorare in team working ossia riflettendo nei casi più complessi tra i diversi professionisti in merito a quale sia la strategia vincente per venire incontro alle esigenze dell'assistito nei casi più complessi rispetto all'ordinario. Siamo quindi in grado di assisterla per il meglio Per info: 3481317487
Buongiorno, Le confermo che la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art.103, comma 6, D.L. n.18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n.27/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’art.586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Ritengo pertanto che il Suo provvedimento di rilascio non rientri tra quelli soggetti all'ulteriore proroga. Per qualsiasi chiarimento o necessità non esiti a contattarmi direttamente. Cordiali saluti Avv. Marco Accossano
Dalla lettura del testo dell'art. 13 del D.L. 183/2020, punto 13 (conv. in L. 21/2021 pubblicata ieri in G.U.), risullta che solo i rilasci di immobili per morosità, ovvero per esecuzioni immobiliari su immobili adibiti ad abitazione principale del debitore, sono sospesi. Il rilascio di immobile a seguito di sentenza che ne abbia accertato l'occupazione "sine titulo" non appare rientrare nell'ipotesi prevista dalla norma, per cui potrà eseguirsi. Cordiali saluti. Avv. Domenico Russo
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