Me contro Te e Antitrust: cosa dice la legge sulla pubblicità rivolta ai minori
Il caso Me contro Te e Antitrust riguarda la pubblicità online e i bambini. In queste righe ti spieghiamo cosa è stato contestato, cosa prevede il Codice del consumo e cosa può succedere adesso.
- Il caso Me contro Te vs Antitrust nasce da una segnalazione dell’associazione Consumerismo No Profit all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e da un ricorso al Tribunale di Palermo.
- La legge vieta di rivolgere ai bambini un’esortazione diretta ad acquistare un prodotto o a convincere i genitori a farlo (art. 26 del Codice del consumo).
- Non esiste al momento una condanna: sarà il giudice a stabilire se le contestazioni sono fondate, con una prima udienza fissata al 18 dicembre 2026.
Me contro Te e Antitrust compaiono nella stessa frase da qualche settimana, e se hai un figlio che canticchia le sigle dei video mentre fa i compiti forse sai già di cosa stiamo partlando. La coppia di creator seguita da milioni di bambini è al centro di una vicenda giudiziaria che parla di giochi, pubblicità e acquisti online. Non si discute dei contenuti creativi, ma del modo in cui sito e app presentano lo spazio commerciale ai più piccoli. Vediamo cosa è successo davvero e quali potrebbero essere i prossimi sviluppi.
Il caso Me contro Te vs Antitrust
Dopo una segnalazione all’Antitrust avvenuta, a giugno, da parte dell’associazione Consumerismo No Profit, il 14 settembre 2026 l’associazione ha deciso di depositare un ricorso al Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di impresa, contro Me Contro Te S.r.l. (già Pandacorno S.r.l.s.).
Il ricorso denuncia una pratica commerciale aggressiva e ingannevole e una violazione delle norme sulla privacy dei minori. L’associazione descrive sito e app come un ambiente di intrattenimento costruito per bambini e preadolescenti.
Al suo interno, secondo il ricorso, la sezione “Negozio” non è separata dai contenuti di gioco. Compare come prima voce di un menu con tre sole voci e rimanda, con la call to action “Vai allo shop!”, a uno storefront Amazon con link di affiliazione.
Consumerismo ha contestato anche l’assenza di informazioni chiare su chi vende i prodotti, su garanzia, assistenza e possibilità di restituire l’acquisto. Ha quindi chiesto al Tribunale di ordinare la cessazione immediata delle pratiche con divieto di reiterazione e la conformazione di sito e app entro 30 giorni.
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Cosa dice il Codice del consumo sulla pubblicità ai bambini
La disciplina di riferimento si trova negli artt. da 18 a 27 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005). L’art. 20 vieta le pratiche commerciali scorrette. Sono tali quelle contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in modo apprezzabile il comportamento economico del consumatore.
Il comma 3 dello stesso articolo riguarda i gruppi vulnerabili. Se una pratica incide soprattutto su consumatori particolarmente vulnerabili per età o ingenuità, la valutazione si fa dal punto di vista del membro medio di quel gruppo, purché il professionista potesse prevederlo.
Le pratiche scorrette si dividono in due famiglie:
- ingannevoli (artt. 21, 22 e 23), come l’omissione di informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per decidere;
- aggressive (artt. 24, 25 e 26), che limitano la libertà di scelta con molestie, coercizione o indebito condizionamento.
L’art. 26, lettera e) elenca tra le pratiche considerate in ogni caso aggressive l’inclusione in un messaggio pubblicitario di un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare i prodotti reclamizzati. La norma fa salvo quanto previsto dal d.lgs. 177/2005.
Cosa può fare l’Antitrust?
L’AGCM (o Antitrust) vigila sulle pratiche commerciali scorrette e può agire d’ufficio, oppure su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse (art. 27, comma 2, Codice del consumo). Chiunque, quindi, può segnalare un comportamento sospetto.
Se ritiene scorretta questa specifica pratica, l’Autorità ne può vietare la diffusione o la continuazione. Con lo stesso provvedimento può inoltre applicare una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000.000 euro (art. 27, comma 9), calcolata in base a gravità e durata della violazione e alle condizioni economiche del professionista.
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Cos’è l’azione inibitoria collettiva
Consumerismo non si è fermata alla segnalazione e ha scelto la via giudiziaria. Ha proposto un’azione inibitoria collettiva ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies del Codice di procedura civile.
Questo strumento permette di ottenere dal giudice l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione di una condotta che pregiudica una pluralità di individui. Possono agire le organizzazioni e le associazioni senza scopo di lucro iscritte nell’apposito elenco ministeriale, nei confronti di imprese e di enti gestori di servizi pubblici.
Con la condanna alla cessazione, il tribunale può ordinare alla parte soccombente le misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. La competenza spetta alla Sezione specializzata in materia di impresa.
Cosa può succedere adesso
La prima udienza risulta fissata per il 18 dicembre 2026. Fino a quella data non c’è nulla di accertato. Il giudice valuterà se le condotte di Me contro Te contestate violino il Codice del consumo e le norme sulla protezione dei dati dei minori.
Sul fronte amministrativo, spetta all’Antitrust decidere se avviare un procedimento sulla segnalazione. Sul fronte privacy, la valutazione è del Garante.
Da genitore, se noti inviti all’acquisto rivolti ai tuoi figli su siti, app o canali online, puoi segnalarli all’AGCM dal sito istituzionale. Conserva schermate, link e date: aiutano l’Autorità a valutare il caso. Per i profili sui dati personali dei minori, invece, la segnalazione va indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali.
Riferimenti normativi
- artt. 18-27 del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), in particolare art. 20 (divieto delle pratiche scorrette), artt. 21-22 (pratiche ingannevoli), artt. 24-25 (pratiche aggressive), art. 26, lett. e) (esortazione diretta ai bambini) e art. 27 (poteri e sanzioni dell’AGCM);
- art. 840-sexiesdecies del Codice di procedura civile (azione inibitoria collettiva);
- art. 840-bis, comma 2, del Codice di procedura civile (elenco delle associazioni legittimate ad agire).
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