Strada dissestata e risarcimento danni: come fare denuncia al Comune
Buche, marciapiedi sconnessi e asfalto danneggiato causano ogni giorno cadute e danni ai veicoli. Ecco chi risponde e come ottenere il risarcimento dal Comune.
- La responsabilità per i danni da strada dissestata ricade sul Comune, in qualità di custode del bene, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile.
- Per ottenere il risarcimento serve dimostrare il nesso tra il dissesto e il danno subito, con foto, testimonianze e documentazione medica o di riparazione.
- La richiesta va inviata al Comune tramite PEC o raccomandata entro cinque anni dal fatto, termine di prescrizione previsto dall’articolo 2947 del Codice civile.
Strada dissestata e caduta improvvisa: capita a tanti pedoni, ciclisti e automobilisti di ritrovarsi a terra o con un pneumatico danneggiato per colpa di una buca non segnalata. Il Comune, come custode delle strade comunali, risponde dei danni causati da un manto stradale in cattivo stato. Il risarcimento, però, non è mai automatico. Serve seguire una procedura precisa, raccogliere le prove giuste e conoscere termini e diritti previsti dalla legge. Vediamo cosa fare.
Chi risponde dei danni da strada dissestata: la responsabilità del Comune
La responsabilità per i danni causati da una strada dissestata si fonda sull’articolo 2051 del Codice civile, il quale stabilisce che:
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il Comune, in quanto proprietario e custode delle strade comunali, dei marciapiedi e delle piazze, rientra in questa previsione. La stessa regola vale per Province, Regioni e società concessionarie quando gestiscono tratti autostradali o extraurbani.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 20943 del 30 giugno 2022, hanno chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: al danneggiato basta provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre spetta al custode dimostrare il caso fortuito. Non conta la diligenza dimostrata dall’ente. Questo orientamento è stato confermato da Cassazione n. 11152/2023 e ribadito da Cassazione, sez. III, ordinanza n. 15355 del 9 giugno 2025.
Una precisazione utile riguarda la visibilità della buca. Cassazione, sez. III, ordinanza n. 8450 del 31 marzo 2025 ha chiarito che ai fini della responsabilità del Comune non serve dimostrare che il pericolo fosse nascosto o non segnalato: è sufficiente provare l’esistenza del dissesto e il collegamento con il danno subito.
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Come fare la denuncia al Comune per strada dissestata
Dopo l’incidente, seguire l’ordine corretto nella raccolta delle prove e nell’invio della richiesta aumenta le possibilità di ottenere il risarcimento. Ecco la procedura che dovresti seguire, illustrata passo per passo.
Raccogliere le prove sul luogo del fatto
Prima di lasciare il posto, conviene documentare tutto in modo puntuale. Metti da parte e memorizza:
- fotografie della buca o del dissesto, con un riferimento di misura (una moneta, una scarpa) per mostrarne le dimensioni;
- foto del tratto di strada più ampio, per inquadrare l’assenza di segnaletica o transenne;
- nomi e contatti di eventuali testimoni presenti;
- verbale delle forze dell’ordine, se intervenute sul posto;
- referto del pronto soccorso, in caso di lesioni fisiche;
- preventivo o fattura dell’officina, in caso di danni al veicolo.
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Inviare la richiesta di risarcimento al Comune
La richiesta va formalizzata con una lettera di denuncia sinistro e richiesta di risarcimento danni, indirizzata all’ufficio competente del Comune (spesso l’ufficio sinistri o l’ufficio legale).
La lettera deve contenere:
- data, ora e luogo esatto dell’evento;
- descrizione della dinamica e del dissesto che ha causato il danno;
- elenco dei danni subiti, fisici e materiali, con una quantificazione anche provvisoria;
- elenco dei documenti allegati (foto, referti, preventivi, dichiarazioni testimoni).
L’invio va fatto con raccomandata A/R o PEC, così da avere una data certa. Questo passaggio non è soggetto a un termine di decadenza, ma conviene muoversi in tempi rapidi: prima si documenta il fatto, meno margini restano al Comune per contestare il nesso tra dissesto e danno.
Cosa fare se il Comune non risponde
Il Comune, ricevuta la richiesta, verifica la fondatezza tramite l’ufficio sinistri o la propria compagnia assicurativa. Se non arriva risposta entro un tempo ragionevole, o se la richiesta viene respinta, restano due strade: inviare un sollecito formale oppure avviare un’azione giudiziale davanti al giudice di pace o al tribunale, in base al valore della causa.
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Quando il Comune non risponde dei danni?
La responsabilità del Comune non è illimitata. L’ente può liberarsi dall’obbligo di risarcire dimostrando il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale tra il dissesto e il danno. Vediamo alcuni esempi.
| Situazione | Effetto sul risarcimento |
| Buca non segnalata, danno provato e nesso causale dimostrato | Responsabilità del Comune, salvo prova contraria |
| Buca coperta da fogliame o non visibile per cause esterne | Responsabilità del Comune, se l’insidia era comunque rilevabile con normale manutenzione |
| Condotta disattenta o imprudente della vittima (es. distrazione, attraversamento fuori dai percorsi pedonali) | Il caso fortuito può escludere o ridurre il risarcimento |
| Concorso di colpa parziale della vittima | Risarcimento ridotto in proporzione, ai sensi dell’art. 1227 c.c. |
La Cassazione, sez. III, ordinanza n. 29147 del 4 novembre 2025, ha ribadito che la condotta disattenta del danneggiato può integrare il caso fortuito quando la buca era di dimensioni tali da risultare visibile con l’ordinaria cautela.
Un orientamento diverso emerge invece quando l’insidia è occultata da elementi esterni non riconducibili alla vittima. La Cassazione, sez. III, ordinanza n. 2685 del 7 febbraio 2026, ha confermato la responsabilità del Comune per una buca coperta da fogliame, ritenendo che il fogliame non costituisse un evento eccezionale e che l’ente avrebbe dovuto individuare il pericolo con un’adeguata attività di manutenzione.
Nei fatti, il risultato dipende sempre dalle circostanze concrete: dimensioni e visibilità del dissesto, orario, condizioni di luce, comportamento tenuto dal danneggiato.
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Prescrizione: quanto tempo c’è per chiedere il risarcimento
Il diritto al risarcimento per danni da strada dissestata si prescrive in cinque anni dalla data dell’evento, secondo l’articolo 2947 del Codice civile, trattandosi di responsabilità extracontrattuale.
Se il Comune non risponde alla prima richiesta e i cinque anni stanno per scadere senza che sia stata avviata una causa, è sufficiente inviare un’ulteriore lettera di sollecito prima della scadenza: questo atto interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine da capo.
Quando il Comune nega il risarcimento, o non risponde affatto, invece, la valutazione della posizione richiede un esame delle prove raccolte e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti sul caso specifico. In presenza di danni fisici rilevanti o di importi significativi, farsi assistere da un avvocato aiuta a impostare correttamente la richiesta e, se necessario, l’azione giudiziale.
Strada dissestata – Domande frequenti
Il Comune, quale custode della strada, risponde dei danni ai sensi dell’articolo 2051 c.c.
Cinque anni dalla data del fatto, come previsto dall’articolo 2947 del Codice civile.
No, l’ente si libera dalla responsabilità se dimostra il caso fortuito, ad esempio una condotta imprudente della vittima.
Non è obbligatorio, ma è consigliato in caso di danni rilevanti o di rifiuto da parte del Comune.
Riferimenti normativi
- articolo 2051 del Codice civile, responsabilità per danno da cose in custodia;
- articolo 2043 del Codice civile, risarcimento per fatto illecito;
- articolo 2947 del Codice civile, prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito;
- articolo 1227 del Codice civile, concorso del fatto colposo del danneggiato;
- Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 20943 del 30 giugno 2022;
- Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 8450 del 31 marzo 2025;
- Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 15355 del 9 giugno 2025;
- Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 29147 del 4 novembre 2025;
- Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 2685 del 7 febbraio 2026.
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