Diritto di asilo in Italia: cos’è, come si richiede e quali tutele prevede
Il diritto di asilo protegge chi fugge da persecuzioni o guerre e cerca rifugio in Italia. Ecco cosa sapere su base costituzionale, procedura davanti alla Commissione Territoriale e le novità del Patto UE su migrazione e asilo, in vigore dal 12 giugno 2026.
- Il diritto di asilo nasce dall’articolo 10, comma 3 della Costituzione e si distingue dallo status di rifugiato, anche se nella pratica i due termini vengono spesso confusi.
- La protezione in Italia si articola in tre forme principali: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione speciale, ciascuna con requisiti e durata diversi;
- Dal 12 giugno 2026 si applica il Patto UE su migrazione e asilo, recepito con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, che introduce la procedura di frontiera accelerata per alcune categorie di richiedenti.
Immagina una persona che lascia il proprio Paese in poche ore, senza documenti, perché potrebbe rischiare la morte per l’instabilità politica e istituzionale della nazione in cui è nata e vive da sempre. Arrivata in Italia, quella persona può chiedere protezione allo Stato, anche senza passaporto e senza parlare italiano. Questa possibilità non è un favore discrezionale, ma un diritto riconosciuto dalla Costituzione e dal diritto internazionale: si parla di diritto di asilo.
In queste righe ti spiego:
- come funziona la procedura;
- quali forme di tutela esistono e cosa cambia con la riforma europea del 2026;
- a chi rivolgerti per presentare la domanda.
Cosa si intende per diritto di asilo?
Il diritto di asilo è sancito dall’articolo 10, comma 3 della Costituzione, secondo cui lo straniero a cui è impedito nel proprio Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
La norma prevede una riserva di legge che, a distanza di decenni, non ha ancora trovato un’attuazione organica e unitaria. Nonostante questo vuoto legislativo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4674 del 1997, ha riconosciuto il carattere precettivo e immediatamente operativo della disposizione costituzionale, capace da sola di far sorgere il diritto in capo allo straniero anche in assenza di una legge attuativa specifica.
Il diritto di asilo costituzionale non coincide con lo status di rifugiato. Il primo discende direttamente dall’articolo 10 e ha un fondamento più ampio, legato all’impossibilità di esercitare le libertà democratiche; il secondo nasce dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall’Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e riguarda chi teme persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinione politica.
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Quali sono le forme di protezione previste dall’ordinamento italiano
In pratica, chi arriva in Italia e chiede protezione non presenta una domanda di “asilo costituzionale” in senso stretto, ma una domanda di protezione internazionale, disciplinata dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (qualifiche) e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (procedure). L’esito della domanda può portare al riconoscimento di una tra tre forme di tutela.
| Tipologia di protezione | Presupposto | Durata permesso | Rinnovo |
| status di rifugiato | fondato timore di persecuzione personale (razza, religione, nazionalità, gruppo sociale, opinione politica) | 5 anni | automatico, senza rivalutazione |
| protezione sussidiaria | rischio effettivo di danno grave in caso di rientro (morte, tortura, violenza indiscriminata in conflitti armati) | 5 anni | soggetto a verifica dei presupposti |
| protezione speciale | violazione del diritto alla vita privata e familiare o rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio | 2 anni | una sola volta, con durata annuale, dopo il Decreto Cutro |
La protezione speciale trova fondamento nell’articolo 5, comma 6 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e nell’articolo 19 dello stesso testo, che vieta l’espulsione verso Paesi dove lo straniero rischia persecuzioni o trattamenti inumani, anche in attuazione dell’articolo 8 della CEDU sul diritto alla vita privata e familiare.
Il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (cd. Decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, ha ridotto la durata del permesso e ha escluso, per le domande presentate dopo il 10 marzo 2023, la conversione diretta in permesso per motivi di lavoro.
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Come si presenta la domanda di protezione internazionale
La domanda va presentata personalmente, alla polizia di frontiera al momento dell’ingresso oppure, in un secondo momento, presso la Questura della provincia dove il richiedente ha la propria dimora abituale. Non serve il passaporto né altro documento di identità: la persona può raccontare a voce la propria storia.
La procedura si sviluppa in fasi distinte.
- la Questura raccoglie la domanda attraverso il modello C3 e conduce un’intervista formalizzata in un verbale;
- il fascicolo passa alla Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale, composta da un presidente, due funzionari istruttori e un membro designato dall’UNHCR;
- il richiedente viene convocato per un colloquio personale, momento centrale in cui espone in modo diretto le ragioni della domanda;
- la Commissione decide se riconoscere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria, oppure se trasmettere gli atti al Questore per la protezione speciale, o infine se respingere la domanda.
Durante l’intera procedura il richiedente ha diritto a rimanere sul territorio italiano e, se privo di risorse economiche, ad accedere gratuitamente al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza di un avvocato in sede di ricorso.
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Cosa fare se la richiesta di asilo viene respinta
Se la Commissione Territoriale respinge la domanda, il richiedente può proporre ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale del capoluogo di distretto di Corte d’Appello dove ha sede la Commissione, o della struttura di accoglienza che lo ospita.
Il termine, previsto dall’articolo 35-bis, comma 2 del D.Lgs. 25/2008, è di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ridotto a 15 giorni nei casi di procedura accelerata o di trattenimento, ed esteso a 60 giorni se il richiedente si trova all’estero. Il termine è perentorio: la sua violazione comporta l’inammissibilità del ricorso.
Il deposito del ricorso sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del diniego, salvo le eccezioni tassative previste dal comma 3 dello stesso articolo 35-bis (per esempio domanda dichiarata manifestamente infondata o presentata da chi costituisce pericolo per la sicurezza dello Stato). In questi casi il richiedente deve chiedere al giudice una specifica autorizzazione a rimanere in Italia durante il giudizio.
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Le novità 2026: il Patto UE su migrazione e asilo
Dal 12 giugno 2026 è pienamente applicabile in tutti gli Stati membri il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, adottato dall’Unione europea nel maggio 2024. L’Italia ha dato una prima attuazione interna con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026), tuttora in fase di conversione parlamentare.
Il decreto introduce, tra le altre misure, una procedura di frontiera accelerata, da concludere entro dodici settimane, applicabile in modo obbligatorio a tre categorie di richiedenti:
- persone ritenute pericolose per la sicurezza nazionale;
- cittadini provenienti da Paesi con un tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20%;
- richiedenti che hanno presentato documenti o informazioni false sulla propria identità.
Per la durata della procedura, il richiedente resta in prossimità della frontiera esterna, in zone di transito o in altri luoghi individuati dallo Stato. Il decreto introduce inoltre un fermo amministrativo fino a 72 ore per gli accertamenti, con comunicazione al procuratore della Repubblica e convalida del giudice di pace, e innalza a 90 giorni il periodo minimo di attesa prima che il richiedente possa accedere al lavoro.
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Diritto di asilo – Domande frequenti
Il diritto di asilo nasce dall’articolo 10 della Costituzione e ha portata più ampia; lo status di rifugiato deriva dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e richiede il timore di una persecuzione personale specifica.
No. La domanda si può presentare anche senza documenti, raccontando alla Commissione Territoriale la propria storia e i motivi della richiesta.
Cinque anni, con rinnovo automatico che non richiede una nuova valutazione del caso da parte della Commissione.
Riferimenti normativi
- articolo 10, comma 3, Costituzione della Repubblica Italiana;
- Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722;
- decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, articoli 11, 35 e 35-bis;
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), articoli 5, comma 6, e 19;
- decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con legge 5 maggio 2023, n. 50 (Decreto Cutro);
- decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, di attuazione del Patto UE su migrazione e asilo;
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 4674 del 1997.
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