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Articolo 11 della Costituzione tra ripudio della guerra, obiezione di coscienza e liste di leva

L'articolo 11 della Costituzione rappresenta uno dei principi fondamentali attraverso cui la Repubblica afferma il valore della pace e il ripudio della guerra. Il suo significato assume particolare rilievo anche nel dibattito sull'obiezione di coscienza e sulle recenti iniziative riguardanti le liste di leva.

  • L’art. 11 della Costituzione afferma il principio del ripudio della guerra e pone la pace e la cooperazione internazionale tra i valori fondamentali della Repubblica.
  • L’obiezione di coscienza militare rappresenta il riconoscimento della libertà di coscienza del cittadino, consentendo, nei casi previsti dalla legge, di adempiere ai propri doveri attraverso forme di servizio non armato.
  • In Italia esistono ancora le liste di leva, compilate ogni anno dai Comuni, e alcuni di essi hanno scelto di allegarvi le dichiarazioni preventive di obiezione di coscienza.

L’art. 11 della Costituzione italiana è una delle norme più importanti della nostra Carta costituzionale quando si parla di pace, guerra e rapporti tra gli Stati. Esso stabilisce che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo per risolvere le controversie internazionali.

Ma che rapporto esiste tra questo principio e il servizio militare? E come si collega all’obiezione di coscienza, cioè alla possibilità per una persona di rifiutare determinati comportamenti perché contrari alle proprie convinzioni profonde?

Il tema è tornato di attualità non solo per l’attuale contesto internazionale, ma anche per le iniziative di alcuni Comuni italiani che hanno assunto posizioni pubbliche contro il ritorno della leva obbligatoria o promosso l’informazione sull’obiezione di coscienza militare e sulle forme di difesa non armata.

L’obiettivo di questo articolo è quindi spiegare, con parole semplici, che cosa dice l’art. 11 Cost., come si è sviluppata in Italia la tutela dell’obiettore di coscienza e quale sia oggi la situazione della leva militare.

Cosa afferma l’art. 11 della Costituzione Italiana?

L’art. 11 della Costituzione sancisce che:

«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

La norma aggiunge che l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Il termine che assume maggiore rilievo è senza dubbio “ripudia”. I Costituenti non hanno semplicemente detto che l’Italia “non vuole” la guerra. Hanno utilizzato un’espressione particolarmente forte, che indica una vera e propria scelta di principio dell’ordinamento costituzionale. Ciò, tuttavia, non vuol dire che la Costituzione abbia eliminato la possibilità per lo Stato di avere Forze armate.

È proprio l’art. 52 Cost. a stabilire che la difesa della Patria è un sacro dovere del cittadino – mentre il primo stabilisce che l’Italia ripudia la guerra come strumento di aggressione e di soluzione delle controversie internazionali, il secondo riconosce la necessità della difesa della Patria.

La Costituzione distingue dunque tra una guerra di aggressione, che viene ripudiata, e la difesa, che costituisce invece un dovere costituzionale. Il ripudio riguarda la guerra offensiva, non qualsiasi impiego delle Forze armate. È su questa base che l’Italia partecipa a missioni internazionali e ad alleanze come la NATO.

Leggi anche: Chiamata alle armi: è vero che Crosetto vuole ripristinare la leva obbligatoria?

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Cos’è l’obiezione di coscienza al servizio militare?

In Italia il riconoscimento dell’obiezione di coscienza è stato il risultato di una lunga evoluzione normativa. Un primo passaggio fu la Legge 15 dicembre 1972, n. 772, che consentì, a determinate condizioni, di sostituire il servizio militare armato con un servizio civile sostitutivo. In quella fase, però, l’obiezione non era ancora un diritto della persona, ma un beneficio concesso dallo Stato in via discrezionale.

La svolta arriva con la Legge 8 luglio 1998, n. 230, che abroga la legge del 1972 e riconosce per la prima volta l’obiezione di coscienza come vero e proprio diritto soggettivo, equiparando durata e dignità del servizio civile a quelle del servizio militare.

Devi però sapere che oggi questo diritto ha perso gran parte della propria applicazione pratica. Il percorso normativo che ha portato a questo risultato si è sviluppato così:

  • la Legge 14 novembre 2000, n. 331 trasforma il servizio militare in un servizio professionale su base volontaria;
  • la Legge 23 agosto 2004, n. 226 dispone la sospensione delle chiamate al servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005;
  • da allora nessun cittadino viene più chiamato alle armi, perché l’arruolamento avviene solo su base volontaria.

La conseguenza è che, non essendoci più un obbligo di leva da cui essere esonerati, oggi non è più possibile esercitare l’obiezione di coscienza nella sua forma classica, cioè presentare domanda per sostituire il servizio militare obbligatorio con un servizio civile. Il diritto sopravvive in forma residuale nel Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), ma senza una disciplina applicativa autonoma, mentre chi vuole oggi svolgere un servizio civile può farlo su base volontaria attraverso il Servizio Civile Universale (D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40), un istituto distinto e non collegato alla leva.

La sospensione della leva, comunque, non equivale a un’abrogazione definitiva: la normativa prevede che il servizio obbligatorio possa essere ripristinato con legge, in caso di grave crisi internazionale o di stato di guerra.

Potresti approfondire leggendo: Obiezione di coscienza militare: cos’è e come si può esercitare

Come funzionano le liste di leva?

Anche se la leva obbligatoria resta sospesa, le liste di leva non sono mai state eliminate. Il Codice dell’ordinamento militare (in particolare l’art. 1928 e l’art. 1932) impone infatti a ogni Comune italiano di aggiornare annualmente l’elenco dei cittadini italiani e stranieri, di sesso maschile, che nel corso dell’anno compiono il diciassettesimo anno di età e sono legalmente domiciliati nel territorio comunale.

La procedura segue scadenze precise:

  • entro il 31 gennaio il Comune pubblica il manifesto relativo all’obbligo di leva;
  • la lista provvisoria resta esposta per quindici giorni a partire dal 1° febbraio per consentire eventuali segnalazioni di errori;
  • la lista definitiva viene trasmessa al Ministero della Difesa entro il 10 aprile di ogni anno. Si tratta di un adempimento amministrativo automatico, che non comporta convocazioni, visite mediche né alcun obbligo di prestare servizio militare.

In questo contesto, alcuni Comuni hanno scelto di allegare alle liste di leva anche le dichiarazioni preventive di obiezione di coscienza, con cui i giovani possono manifestare, già oggi, la propria volontà di non imbracciare le armi in caso di eventuale futuro ripristino della leva obbligatoria.

Il Comune di Capaci è stato il primo, in Italia, ad adottare questa modalità con una delibera di giunta, mettendo a disposizione un modello di dichiarazione che viene raccolto dagli uffici comunali e trasmesso, insieme alla lista di leva, al Ministero della Difesa. Iniziative analoghe sono state adottate anche da altri Comuni, come Sarmato e Arco, mentre il Consiglio comunale di Bologna ha approvato un ordine del giorno sul tema dell’obiezione di coscienza, con l’invito a coinvolgere anche altri enti del territorio.

Ti consigliamo anche: Leva USA: arriva l’iscrizione automatica alle liste di coscrizione

Articolo 11 Costituzione: una nuova idea di difesa

Il dibattito sulle liste di leva consente inoltre di riflettere su un concetto più ampio: che cosa significa oggi difendere la Patria? La risposta a tale interrogativo non deve necessariamente essere collegata soltanto all’impiego delle armi. La storia dell’obiezione di coscienza e lo sviluppo del servizio civile hanno mostrato come un cittadino possa contribuire alla propria comunità anche attraverso attività diverse da quelle militari.

Difendere la propria comunità può significare, infatti, prestare soccorso alle persone in difficoltà, intervenire nelle emergenze, proteggere il territorio, collaborare alla gestione delle calamità naturali, tutelare l’ambiente, assistere le fasce più fragili della popolazione e partecipare ad attività di solidarietà. Si tratta di forme di impegno che, pur non avendo carattere militare, possono rappresentare un concreto servizio alla collettività.

In tale ottica, l’art. 11 Cost. acquista un significato che va oltre il semplice rifiuto della guerra. Il ripudio della guerra può essere letto anche come un impegno a ricercare e sviluppare strumenti di pace, cooperazione, prevenzione dei conflitti e difesa civile non armata. L’obiezione di coscienza si inserisce proprio in questa visione, in quanto permette di porre al centro la responsabilità personale e la possibilità di contribuire alla collettività senza necessariamente ricorrere all’uso delle armi.

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Articolo 11 della Costituzione – Domande frequenti

Che cosa si intende per difesa civile non armata?

La difesa civile non armata comprende forme di impegno a tutela della collettività che non prevedono l’uso delle armi, come attività di soccorso, assistenza, protezione della popolazione e intervento nelle emergenze. Rappresenta una concezione più ampia del contributo che il cittadino può offrire alla comunità.

Che cosa significa “l’Italia ripudia la guerra”?

Significa che l’Italia rinuncia alla guerra come strumento per risolvere le controversie internazionali o come mezzo di offesa contro altri popoli. La norma non vieta la difesa in caso di attacco, prevista dall’art. 52 Cost.

L’art. 11 della Costituzione vieta all’Italia di avere Forze armate?

No. L’art. 52 Cost. riconosce la difesa della Patria come dovere del cittadino. L’art. 11 vieta la guerra come strumento di aggressione, non l’esistenza di Forze armate destinate alla difesa.

Riferimenti normativi

  • Costituzione italiana, art. 11;
  • Costituzione italiana, art. 52;
  • Legge 15 dicembre 1972, n. 772;
  • Legge 8 luglio 1998, n. 230;
  • Legge 14 novembre 2000, n. 331;
  • Legge 23 agosto 2004, n. 226;
  • D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
  • D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40;
  • Costituzione italiana, art. 2.
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