Obiezione di coscienza militare: cos’è e come si può esercitare
Si sente spesso parlare di obiezione di coscienza militare, ma cos'è veramente? Scopriamolo e vediamo perché, oggi più che mai, può essere uno strumento potentissimo.
Ognuno di noi ha ricordi più o meno vividi di cosa significhi, davvero, la parola guerra. Nella mia testa ci sono i racconti dei miei nonni, scampati alla seconda guerra mondiale (il che fa di me un essere vivente) in un misto di ribellione, paura e spirito partigiano. Ma in quanti hanno mai pensato all’ipotesi reale di trovarsi in un campo di battaglia con una divisa militare e un’arma in mano? Noi, che ci allacciamo ancora le scarpe facendo il nodo a forma di coniglietto? Sembra forte, se a punire i cattivi è Frank Castle, ma in fondo non così allettante l’idea di lasciarci le penne per inseguire un’ideologia che non ci appartiene. Ecco allora che vale la pena di conoscere la storia dell’obiezione di coscienza militare: perché opporsi alla guerra è ancora possibile, anche se gli strumenti normativi non sono allineati ai nostri pensieri.
Quando nasce l’obiezione di coscienza militare in Italia
La storia dell’obiezione di coscienza militare in Italia è lunga tanto quanto gli anni di vita del nostro Paese. Era il 1861: la coscrizione obbligatoria fu introdotta in tutto il Paese e incontrò l’opposizione (fortissima) della popolazione rurale del sud – che non ne comprendeva il senso.
Fu durante la prima guerra mondiale che l’ostilità alla guerra si tramutò in veri e propri reati militari – renitenza alla leva (il rifiuto di prestare il servizio militare), diserzione, ammutinamento, procurata infermità, disobbedienza aggravata. Questa volta, il coro era univoco, da nord a sud. I soldati ribelli che organizzavano scioperi militari venivano fucilati.
Il dissenso era disorganizzato, ma fu dopo la seconda guerra mondiale che l’obiezione di coscienza militare affondò le sue radici nella società. Il primo obiettore di coscienza a finire in carcere fu Pietro Pinna, condannato, nel 1948, a 10 mesi di reclusione.
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In cosa consiste l’obiezione di coscienza militare?
Ma cosa significa, di fatto, essere obiettore di coscienza in ambito militare (non medico)? Obiettare significa rifiutare, contrapporsi, in questo caso all’uso delle armi – e, collateralmente, a prestare il servizio militare.
Un obiettore di coscienza militare può essere un qualunque cittadino che, dovendo rispettare l’art. 52 della Costituzione “La difesa della patria è sacro dovere del cittadino”, sceglie di non farlo con il ricorso alle armi.
Le prime leggi sull’obiezione di coscienza militare
Tra gli anni ’50 e ’60 del ‘900 ci furono diversi tentativi per approvare un disegno di legge che portasse a riconoscere l’obiezione di coscienza militare. Dall’indifferenza in Parlamento si arrivò ai primi obiettori cattolici – alcuni processati per apologia di reato.
Da lì a poco, l’opinione pubblica fu scossa, ma gli obiettori che manifestavano apertamente il proprio pensiero finivano spesso in manette. Ad ogni modo, dal ’68 in poi il numero di giovani che preferiva la gattabuia al servizio militare crebbe.
Si arrivò, dunque, alla legge n. 772 del 15 dicembre 1972 (“Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza“), con la quale l’obiezione di coscienza veniva in qualche modo accolta: per motivi morali, religiosi e filosofici si poteva optare per il servizio civile sostitutivo del servizio militare.
“Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l’obbligo del servizio militare. I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.” (Art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772)
La legge 230
Non si trattava, però, di una legge che riconosceva il diritto all’obiezione di coscienza, che veniva ancora inteso come un beneficio concesso dallo Stato. La legge “vera” giunse nel 1998: si trattava della legge 230, e finalmente dava pieno riconoscimento giuridico all’obiezione di coscienza militare.
“I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (omissis) opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria”. (Art. 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230)
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Esiste ancora una legge che tutela l’obiezione di coscienza militare?
Ma in Italia è ancora possibile obiettare? E cosa c’entra l’obiezione di coscienza militare con le liste di leva? Torniamo indietro: la legge 230 divenne il ponte per trasformare l’obiezione di coscienza in un diritto della persona. Il servizio civile era, a tutti gli effetti, un modo diverso per servire la patria, di durata identica al servizio militare.
La legge n. 331 del 14 novembre 2000 (“Norme per l’istituzione del Servizio Militare professionale“) rese infine la leva militare volontaria e professionale. La successiva legge 226 del 2004 portò alla sospensione del servizio militare obbligatorio (a partire dal 1° gennaio 2005). L’obiezione di coscienza non ebbe più motivo di esistere. Almeno fino ad oggi.
Come si fa obiezione di coscienza oggi?
Se è vero che non c’è più l’obbligo di fare il servizio militare, esistono ancora le cosiddette “liste di leva“, ovvero elenchi che vengono compilati ogni anno dai Comuni nei quali sono inclusi i nomi dei cittadini maschi di età compresa tra i 17 e i 45 anni (ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2010).
Ma a cosa servono? Di fatto, rappresentano una formalità che è rimasta in vigore dopo che la leva obbligatoria è stata sospesa, ma non coincidono con la chiamata alle armi. In casi di emergenza, però, ci sarebbe già un elenco di cittadini dal quale poter attingere.
Si tratta di uno scenario tuttora poco probabile, sì, ma il mondo si riarma e farsi qualche domanda in più è più che lecito. Come si può esercitare l’obiezione di coscienza militare rispetto all’esistenza di queste liste di leva?
Una strada, che al momento è stata percorsa unicamente dal sindaco di Capaci (Pietro Puccio), è quella di affiancare alle liste di leva, formate dai soggetti “richiamabili” in caso di riattivazione della leva, una dichiarazione contenente i nomi di chi sceglie l’obiezione di coscienza. Il passo successivo per preservare e diffondere una cultura di pace su un pianeta terra sempre più instabile sarebbe quello di sensibilizzare gli altri Comuni a fare lo stesso.
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