Modello Albania per i migranti in UE: perché non funziona
Il modello dei CPR in Albania è così performante da essere replicabile nel resto d'Europa? Facciamo il punto sul suo funzionamento, tra dubbi umanitari e criticità.
- La proposta italiana presentata al vertice europeo del 4 agosto 2026 punta a creare hub di rimpatrio in Paesi terzi finanziati dall’Unione europea, vincolando le agevolazioni commerciali del sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+) alla cooperazione dei Paesi d’origine sui rientri.
- Il quadro normativo comunitario, consolidato dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo in vigore da giugno 2026, stabilisce all’articolo 58 che le procedure accelerate di frontiera devono svolgersi esclusivamente sul territorio dello Stato membro.
- L’operativita del centro di Gjadër ha registrato 83 rimpatri effettivi su 536 persone trasferite dai CPR italiani, poiche la legge vieta l’espulsione diretta verso Paesi terzi senza il preventivo rientro dell’interessato sul suolo nazionale.
Cosa prevede la proposta italiana sul modello Albania presentata il 4 agosto 2026?
Il 4 agosto 2026, durante il vertice europeo promosso dal Governo italiano a seguito della crisi migratoria di Ceuta, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato una strategia per l’esternalizzazione della gestione dei flussi migratori irregolari.
Il piano intende estendere la struttura sperimentata con il Protocollo Italia-Albania nei siti di Shëngjin e Gjadër, trasformandola in una rete di hub europei per il rimpatrio situati al di fuori dei confini comunitari, prevalentemente in Stati africani e balcanici, con risorse a carico del bilancio dell’UE.
Il progetto integra l’impiego del Sistema di preferenze generalizzate plus (SPG+). Questo meccanismo commerciale azzera i dazi doganali per i Paesi in via di sviluppo che sottoscrivono e applicano 27 convenzioni internazionali sui diritti umani e sul lavoro.
La proposta italiana chiede di applicare con maggiore rigidita le regole operative che, dal 1° gennaio 2027, legheranno l’accesso ai benefici tariffari alla collaborazione degli Stati beneficiari nella riassunzione dei propri cittadini espulsi.
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Perché il modello Albania non funziona?
I nodi giuridici del sistema sono emersi il 18 ottobre 2024, quando il Tribunale di Roma ha rifiutato la convalida del trattenimento dei primi migranti condotti a Gjadër. I giudici hanno stabilito che l’inserimento di uno Stato nella lista dei Paesi di origine sicuri non può avvenire in presenza di eccezioni territoriali o relative a specifiche categorie di persone.
La pronuncia ha trovato conferma il 1° agosto 2025, quando la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), nella causa Alace e Canpelli, ha chiarito che un Paese terzo è definibile sicuro solo se garantisce una tutela uniforme a tutta la popolazione e sull’intero territorio nazionale. La qualifica resta sempre subordinata al controllo giurisdizionale effettivo del giudice ordinario.
La stessa Corte di cassazione ha investito la CGUE di un rinvio pregiudiziale per verificare la compatibilita del modello albanese con le tutele del diritto di difesa e della salute disciplinate dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale. La Corte d’appello di Roma ha sollevato ulteriori riserve sulla competenza statale a stringere accordi che incidono sul diritto d’asilo, materia riservata alla potestà legislativa dell’UE.
La scelta di inviare in Albania soggetti con precedenti penali, poi, ha determinato l’annullamento dei trattenimenti in sede giudiziaria. In base alle direttive europee, l’infrastruttura collocata fuori dal perimetro UE non consente di proseguire la detenzione amministrativa in presenza di una domanda di protezione, obbligando l’amministrazione a disporre il rientro immediato della persona in Italia.
Inoltre, le norme vigenti vietano l’esecuzione dell’espulsione diretta da uno Stato terzo verso il Paese di origine: le persone trattenute che presentano domanda di asilo devono essere imbarcate e riportate sul territorio italiano per l’esame dell’istanza o per l’effettiva esecuzione dell’allontanamento.
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Patto europeo migrazione e asilo
Il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, entrato in vigore nel giugno 2026, disciplina invece le procedure di confine. L’articolo 58 del Regolamento sulle procedure di asilo dispone che le procedure accelerate di frontiera debbano realizzarsi all’interno o nelle immediate adiacenze del territorio dello Stato membro. La Commissione europea ha precisato che la norma vieta la creazione di zone di transito fittizie in Paesi terzi, garantendo al richiedente protezione il diritto di stazionare sul territorio comunitario fino alla definizione dell’iter.
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