Deindicizzazione su Google: cosa cambia dopo l’ordinanza del Tribunale di Milano
La deindicizzazione su Google dovrà prevedere documenti allegati e rifiuti motivati. Ecco cosa ha deciso il Tribunale di Milano sul diritto all'oblio e come chiedere la rimozione dei risultati associati al tuo nome.
- La deindicizzazione su Google toglie un risultato dalle ricerche fatte con il tuo nome, ma la notizia resta online sul sito che l’ha pubblicata.
- Con l’ordinanza pubblicata il 5 ottobre 2026, il Tribunale di Milano ordina a Google di far allegare documenti alle richieste e di motivare ogni rifiuto, entro il 15 novembre 2026;
- Il diritto all’oblio non è automatico: la Cassazione richiede infatti sempre un bilanciamento con il diritto all’informazione.
La deindicizzazione su Google è una tema che può interessare un gran numero di persone. Si pensi, banalmente, alla richiesta di chi, cercando il proprio nome, trova ancora in prima pagina un’indagine chiusa da anni con l’archiviazione, non rispettando quello che prende il nome di diritto all’oblio.
Secondo i ricorrenti che si sono rivolti al Tribunale di Milano in merito alla richiesta di deindicizzazione dal motore di ricerca più famoso al mondo, il modulo online non permetteva di allegare il decreto che prova la chiusura del caso, e il rifiuto arrivava con poche righe standard.
Il 5 ottobre 2026 il Tribunale di Milano ha ordinato a Google di cambiare queste procedure. Qui ti spieghiamo:
- cosa prevede l’ordinanza;
- quali norme e quali sentenze la sostengono;
- come presentare la tua richiesta a Google.
Coma cambia la richiesta di deindicizzazione con l’intervento del Tribunale di Milano
Il Tribunale civile di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha accolto in parte un’azione inibitoria collettiva, promossa da alcuni membri dell’associazione Algopolio e altri ricorrenti contro Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l.
Ai sensi dell’articolo 840-sexiesdecies del Codice di procedura civile, introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, che regola proprio l’azione inibitoria collettiva, si è cercato di aiutare i ricorrenti – e chiunque abbia interessa a far sparire il proprio nome dai motori di ricerca – a esercitare il proprio diritto all’oblio.
In particolare, il Tribunale impone a Google due modifiche alle procedure e ai moduli:
- consentire agli utenti di allegare documenti a sostegno della richiesta, per esempio un decreto di archiviazione o una sentenza di assoluzione;
- motivare il diniego in modo comprensibile, prendendo posizione sui documenti presentati, senza formule generiche e rituali.
A questo proposito leggi anche Diritto all’oblio: cos’è e come è cambiato con la riforma Cartabia

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Entro quando Google deve adeguarsi?
Google deve adeguarsi entro il 15 novembre 2026: per ogni giorno di ritardo successivo il Tribunale fissa una penale di 20.000 euro. Il Tribunale di Milano ha comunque respinto la richiesta di estendere in automatico la deindicizzazione di una pagina a tutte le altre che riportano la stessa informazione. Google deve intervenire sugli URL che indichi tu, senza cercare da sé i risultati simili.
Cosa cambia tra deindicizzazione e cancellazione
Alla luce di quanto appena esposto, ricordiamo che la deindicizzazione agisce solo sui risultati che compaiono quando digiti nome e cognome di una persona. La notizia non viene toccata, invece: resta sul sito di partenza, per esempio l’archivio di un quotidiano.
La pagina rimane quindi raggiungibile in due modi, ovvero con:
- l’indirizzo diretto dell’URL;
- una ricerca che usa parole diverse dal tuo nominativo.
Per rimuovere l’articolo alla fonte devi agire in modo separato contro l’editore o il gestore del sito. Google è titolare del trattamento per l’indicizzazione, come ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Google Spain (causa C-131/12, 13 maggio 2014).
Cosa prevedono gli articoli 17 e 21 del GDPR sulla cancellazione dei contenuti
Per chiedere a Google di togliere un risultato dalle ricerche sul tuo nome valgono due articoli del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Sono gli stessi che l’ordinanza del Tribunale di Milano applica alle richieste di deindicizzazione, cioè:
- l’articolo 17, intitolato “Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)”. Il paragrafo 3, lettera a), prevede che il diritto non si applichi nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio della libertà di espressione e di informazione;
- l’articolo 21, il quale disciplina il diritto di opposizione. Puoi opporti, per motivi connessi alla tua situazione particolare, ai trattamenti fondati sul compito di interesse pubblico o sul legittimo interesse del titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettere e) ed f)). Il titolare si astiene dal trattare ancora i dati, salvo che dimostri motivi legittimi cogenti che prevalgono sui tuoi interessi.
Il reclamo all’autorità di controllo, che in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali, è previsto dall’articolo 77. Il ricorso al giudice contro il titolare è invece disciplinato dall’articolo 79.
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Come decide il giudice
Il diritto all’oblio non vale sempre. Ogni richiesta richiede di mettere sul piatto la tua riservatezza e l’interesse del pubblico a sapere. Due pronunce della Prima Sezione civile della Cassazione mostrano come funziona questo bilanciamento. Vediamo cosa dicono.
Cassazione, sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025
Il caso riguarda un imprenditore assolto in via definitiva dall’accusa di associazione di tipo mafioso, con sentenza della Cassazione dopo una condanna in appello. Gli articoli online raccontavano l’accusa senza dare conto dell’assoluzione, e il Tribunale di Milano aveva respinto la richiesta di deindicizzazione.
La Cassazione ha annullato quella decisione in quanto la permanenza degli articoli non si giustifica con la condanna per usura riportata dallo stesso imprenditore, perché tre articoli su quattro non la citavano. Mancava, poi, un aggiornamento sull’assoluzione.
In questo caso specifico, la Corte ha indicato quattro elementi di valutazione relativi alla sua decisione:
- la notorietà dell’interessato;
- il suo coinvolgimento nella vita pubblica;
- l’oggetto della notizia;
- il tempo trascorso.
Cassazione, ordinanza n. 34217 del 26 dicembre 2025 e articolo 64-ter
La riforma Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150) ha introdotto l’articolo 64-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale. In pratica, se sei stato prosciolto o archiviato, puoi chiedere alla cancelleria un’annotazione sul provvedimento. Tale annotazione serve per chiedere la deindicizzazione “ai sensi e nei limiti dell’articolo 17” del GDPR.
La Cassazione ha chiarito che l’annotazione crea una presunzione relativa a tuo favore, non elimina il bilanciamento in concreto con la libertà di informazione. Non esiste quindi un automatismo tra archiviazione e rimozione.
Il caso riguardava un avvocato e professore universitario, archiviato in un procedimento penale. Google aveva accolto solo in parte la richiesta. Garante e Tribunale di Napoli avevano confermato il rifiuto sugli URL residui e la Cassazione rigettato il ricorso. In questa ipotesi, hanno pesato il ruolo pubblico dell’interessato, l’attualità della notizia e il contesto informativo.
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Come chiedere la deindicizzazione su Google
In merito alle richieste del Tribunale di Milano, Google ha annunciato che presenterà appello. Un portavoce ha dichiarato che il processo di revisione è rigoroso, conforme alle norme ed equo. L’azienda sostiene di avere gruppi di lavoro dedicati all’esame delle singole richieste. Saranno i successivi gradi di giudizio a dire se l’impostazione del Tribunale di Milano resterà ferma.
Attualmente, comunque, la richiesta di deindicizzazione si presenta al motore di ricerca con il relativo modulo online. Ecco come prepararla bene:
- fai l’elenco degli URL che compaiono cercando il tuo nome, anche con varianti come il secondo nome o la città;
- indica gli URL uno per uno, perché Google non li cerca al tuo posto;
- spiega per ciascun risultato perché la notizia non è più attuale, non è di interesse pubblico o è inesatta;
- prepara i documenti che lo dimostrano, come il provvedimento di archiviazione o la sentenza di assoluzione;
- se hai un’annotazione ai sensi dell’articolo 64-ter, tienila a portata di mano.
Google deve rispondere entro un mese, prorogabile di due. Se il rifiuto è generico, puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (articolo 77 GDPR) o ricorrere al giudice (articolo 79 GDPR). In quella sede puoi richiamare anche il principio affermato dal Tribunale di Milano sull’obbligo di motivazione.
Hai trovato online notizie su di te che non sono più attuali? Un avvocato esperto di privacy e diritto all’oblio valuta i tuoi documenti, individua gli URL da indicare e ti assiste nella richiesta a Google, nel reclamo al Garante o in tribunale.
Deindicizzazione su Google – Domande frequenti
È la rimozione di un risultato dall’elenco che compare cercando il tuo nome. La pagina resta online sul sito che l’ha pubblicata.
No. Chi gestisce il motore di ricerca elimina solo il collegamento tra il tuo nome e l’URL. Per la rimozione alla fonte devi agire contro il sito che ospita la notizia.
Entro il 15 novembre 2026. Dopo quella data la penale è di 20.000 euro per ogni giorno di ritardo.
Un mese dalla richiesta, prorogabile di altri due mesi nei casi complessi (articolo 12, paragrafo 3, GDPR).
Puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ricorrere al giudice.
Riferimenti normativi
- articoli 12, 17, 21, 77 e 79 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- articolo 840-sexiesdecies del Codice di procedura civile (azione inibitoria collettiva), introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 31;
- decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia);
- articolo 64-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale;
- Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 13 maggio 2014, causa C-131/12;
- Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 30 maggio 2025, n. 14488;
- Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 26 dicembre 2025, n. 34217;
- Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza pubblicata il 5 ottobre 2026, procedimento n. 30867/2025.
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