Diritto all’oblio: cos’è e come è cambiato con la riforma Cartabia
Cosa si intende con il termine "diritto all'oblio"? Ecco come funziona, quando non si applica e in che modo è stato rafforzato dal GDPR.
- Il diritto all’oblio consente di ottenere la cancellazione o la deindicizzazione dei propri dati personali.
- È disciplinato dall’art. 17 del GDPR e bilanciato con il diritto di cronaca.
- Dopo la riforma Cartabia, gli assolti nei procedimenti penali possono ottenere più facilmente la deindicizzazione delle notizie.
Parlare di diritto all’oblio all’epoca di Internet è abbastanza complicato in quanto, come si suole spesso dire, “Internet non dimentica”.
Le informazioni pubblicate online sono facilmente reperibili, indicizzate dai motori di ricerca e potenzialmente accessibili per un tempo indefinito. Oggi il diritto all’oblio trova la sua disciplina principale nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e nella normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018).
Vediamo nel dettaglio:
- come funziona;
- quando non si applica o non può essere invocato;
- come fare per esercitarlo e cos’è cambiato negli ultimi anni, in particolare dopo la riforma Cartabia.
Cos’è il diritto all’oblio
Il diritto all’oblio si lega al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, il quale risulta molto difficile da esercitare ai tempi di Internet, dove tutto ciò che è stato pubblicato risulta facilmente reperibile e quasi impossibile da cancellare.
Consiste nel diritto dell’interessato a ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando non sussistono più i presupposti per il loro trattamento.
È speculare al diritto di cronaca, il quale può essere esercitato nella misura in cui mettere al corrente il pubblico su un fatto debba verificarsi in un lasso di tempo circoscritto.
Il diritto all’oblio è regolato dall’art. 17 del GDPR, ovvero dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, nel quale sono elencati i motivi per i quali si ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali senza ingiustificato ritardo.
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Quando non può essere invocato
Ai sensi dell’articolo 17 del GDPR, è possibile richiedere la cancellazione dei propri dati personali:
- quando non siano più necessari per le finalità per cui erano stati raccolti o trattati:
- nel caso di revoca del consenso al loro trattamento;
- qualora siano stati utilizzati in modo illecito;
- se devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale.
Nel contesto online, il diritto all’oblio si traduce spesso nella richiesta di deindicizzazione ai motori di ricerca, ossia nella rimozione dei collegamenti (URL) associati al nome dell’interessato.
La cancellazione, dunque il diritto all’oblio, non potrà invece essere applicata nelle ipotesi di:
- esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- adempimento di un obbligo legale;
- nei casi in cui l’archiviazione avvenga nel pubblico interesse, o nelle ipotesi di ricerca scientifica o storica.
In queste evenienze è sempre necessario l’intervento del garante della privacy o del giudice, il quale valuterà l’esistenza delle condizioni per le quali sia legale cancellare o meno i dati di qualcuno.
Il rapporto con il diritto di cronaca
Come si può ben intuire, molto spesso il diritto all’oblio entra in conflitto con il diritto di cronaca. Quest’ultimo viene considerato legittimo, dalla giurisprudenza, nel caso in cui siano presenti le seguenti 3 condizioni:
- il fatto contribuisca all’utilità sociale dell’informazione;
- i fatti esposti rappresentino una verità oggettiva o anche putativa, ma che derivi da un lavoro di ricerca;
- sia presente una forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che si limiti al mero scopo informativo.
Con la sentenza del 26 giugno 2018 della Corte europea dei diritti dell’uomo è stato affermato che il diritto all’oblio fa parte del diritto alla tutela della vita privata disciplinato dall’art. 8 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), mentre la libertà di espressione viene garantita dall’art. 10 della stessa CEDU.
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Come esercitare il diritto all’oblio
Per esercitare il proprio diritto all’oblio è possibile chiedere al gestore di un motore di ricerca, che è il titolare del trattamento, la rimozione di tutti i risultati che sono associati al proprio nominativo, quindi di tutte le URL che rinviano ai propri dati.
Nel caso in cui la prima richiesta non dovesse essere accolta, si potrà presentare:
- dapprima un reclamo al Garante Privacy;
- successivamente, fare ricorso all’autorità giudiziaria.
Ricordiamo che c’è differenza tra cancellazione del contenuto, cioè rimozione dell’articolo o del dato dal sito originario, e deindicizzazione, vale a dire la rimozione del collegamento dai risultati del motore di ricerca, pur restando il contenuto online).
Riforma Cartabia e procedimenti penali: cosa è cambiato
Con la cosiddetta riforma Cartabia del processo penale (D.lgs. n. 150/2022), è stata rafforzata la tutela delle persone coinvolte in procedimenti penali conclusi con esito favorevole.
La normativa prevede che, in caso di:
- decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- sentenza di non luogo a procedere;
- sentenza di assoluzione;
l’interessato possa ottenere la deindicizzazione delle notizie relative al procedimento penale dai motori di ricerca.
Non si tratta di una cancellazione automatica del contenuto dalla fonte originaria, ma di una dissociazione del nominativo dell’assolto dai risultati di ricerca, così da evitare una permanente esposizione mediatica di fatti giudiziari ormai definiti.
La sentenza o il provvedimento favorevole costituisce titolo per richiedere la deindicizzazione, rafforzando in modo significativo la tutela del diritto all’oblio nei confronti degli assolti.
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Quando scatta la deindicizzazione
La deindicizzazione dei contenuti da Google scatta in seguito a:
- un decreto di archiviazione emesso dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per infondatezza della notizia di reato;
- una sentenza di non luogo a procedere che è stata emessa all’esito dell’udienza preliminare;
- una sentenza di assoluzione pronunciata al termine del dibattimento penale.
In poche parole, la riforma Cartabia ha portato il diritto all’oblio a prevalere sul diritto all’informazione e sul diritto di cronaca. Assieme al GDPR, ha, inoltre, rafforzato la posizione dell’interessato, soprattutto nei casi di procedimenti penali conclusi con esito favorevole, contribuendo a realizzare un più equo equilibrio tra memoria digitale e diritto a ricominciare.
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