IA: dal 30 settembre nuove responsabilità per i professionisti che ne fanno uso
Il professionista, nello svolgimento della sua attività, è tenuto a un utilizzo dell'IA corretto e consapevole, mantenendo un adeguato livello di controllo e supervisione. Ecco cosa rischia in caso di violazione della normativa di riferimento.
- L’intelligenza artificiale può supportare il lavoro del professionista, ma non sostituisce il giudizio e la responsabilità di quest’ultimo.
- Il professionista deve assicurare un’adeguata supervisione umana, verificando i risultati prodotti dal sistema e informando il cliente del suo utilizzo.
- Il D.Lgs. n. 160/2026 prevede specifiche conseguenze sul piano civile e penale, introducendo anche alcune condotte illecite connesse all’utilizzo dei sistemi IA.
L’intelligenza artificiale è uno strumento di cui i professionisti si servono per attività di ricerca, analisi, redazione e supporto alle decisioni. Sebbene da un lato l’utilizzo dell’IA possa rendere il lavoro più celere, dall’altro implica nuovi rischi, specialmente quando un errore prodotto dall’IA causa un danno al cliente o a un terzo.
Ma chi risponde degli errori commessi con l’uso dell’intelligenza artificiale? E quali sono gli obblighi che gravano sul professionista? Cosa si rischia in caso di violazione della normativa? In questo articolo ti spiegherò dettagliatamente cosa prevede in merito il D.Lgs. n. 160 del 9 settembre 2026 e cosa cambierà a partire dal 30 settembre 2026.
L’intelligenza artificiale può sostituire il professionista?
No. Secondo l’art. 13, comma 1, L. n. 132/2025 l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali deve essere limitato alle attività strumentali e di supporto, assicurando la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista. Ciò significa che il sistema può essere di supporto al professionista, ma non può assolutamente sostituirlo in quella che è la sua attività. Il professionista è sempre tenuto a verificare il risultato prodotto dall’IA prima di procedere al suo utilizzo (art. 14 AI Act).
La normativa, inoltre, impone al professionista di informare il suo cliente dell’uso dell’intelligenza artificiale mediante informazioni chiare, semplici ed esaustive (art. 13, comma 2, L. n. 132/2025), in virtù del rapporto fiduciario che si instaura tra loro.
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Chi è responsabile se l’intelligenza artificiale commette un errore?
Come detto, il professionista è tenuto a controllare il lavoro svolto utilizzando l’IA. In particolare, l’art. 14 AI Act sancisce che il soggetto incaricato della supervisione deve essere capace di comprendere i limiti del sistema, individuare eventuali errori e, quando necessario, ignorare o correggere il risultato prodotto dal sistema.
La responsabilità ricade, quindi, sul professionista qualora quest’ultimo faccia uso dell’intelligenza artificiale senza le dovute verifiche o si affidi automaticamente al risultato prodotto dall’IA.
Per un corretto utilizzo del sistema, il D.Lgs. n. 160/2026 prevede per i professionisti percorsi di alfabetizzazione e formazione organizzati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
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Come si dimostra il danno causato dall’IA?
Il D.Lgs. n. 160/2026 contiene anche specifiche regole per le azioni risarcitorie che conseguono a un distorto utilizzo dell’intelligenza artificiale. In particolare, se il danno deriva dalla violazione degli obblighi contemplati dalla normativa europea sull’IA, il rapporto tra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria. In pratica, il soggetto chiamato in causa è tenuto a dimostrare la non riconducibilità del danno alla violazione contestata.
Per tale ragione, è bene conservare tutta la documentazione che riguarda l’uso dello strumento, le verifiche effettuate e le decisioni adottate dal professionista.
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Quali sono i reati previsti dalla normativa?
Il D.Lgs. n. 160/2026 introduce nuove fattispecie di reato connesse all’omessa adozione o all’omesso adeguamento delle misure di sicurezza necessarie per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale dei sistemi di IA (art. 437-bis c.p.).
Le pene previste sono le seguenti:
- la reclusione da 1 a 5 anni se da tali omissioni deriva un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o individuale;
- la reclusione da 2 a 8 anni se ne deriva un pericolo per la sicurezza dello Stato;
- la reclusione da 2 a 6 anni, elevata da 3 a 10 anni se il pericolo concerne la sicurezza dello Stato, ma l’alterazione riguarda i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.
Qualora i fatti siano commessi per colpa grave, è prevista la riduzione della pena da un terzo a un sesto.
L’art. 612-quater c.p., introdotto dalla Legge n. 132/2025, punisce, invece, con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque cagioni un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. L’illecito in questione è punibile a querela della persona offesa.
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Qual è la responsabilità degli enti?
Il D.Lgs. n. 160/2026 interviene anche sul D.Lgs. n. 231/2001, con l’introduzione dell’art. 25-vicies sui reati commessi con l’utilizzo di sistemi IA.
In ordine all’illecito di cui all’art. 437-bis c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote, mentre relativamente al reato disciplinato dall’art. 612-quater c.p., la sanzione va da duecento a settecento quote.
Per entrambe le ipotesi delittuose si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs. n. 231/2001.
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Nuove responsabilità IA – Domande frequenti
La responsabilità non ricade automaticamente sull’IA: il professionista che la utilizza deve mantenere un adeguato controllo umano e verificare i risultati prodotti dal sistema.
L’utilizzo dell’IA non elimina gli obblighi professionali di diligenza, competenza e controllo. Il professionista deve usare il sistema in maniera consapevole e verificarne gli output.
Si tratta di sistemi di IA che, per il loro utilizzo e per i possibili effetti su persone e diritti fondamentali, sono sottoposti a regole più rigorose dall’AI Act. Tra gli obblighi previsti rientrano la gestione dei rischi, la documentazione, la trasparenza e la supervisione umana, con l’obiettivo di garantire un utilizzo sicuro e controllato della tecnologia.
Sì, l’art. 13 della Legge n. 132/2025 prevede che il cliente sia informato dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività professionale mediante informazioni chiare, semplici ed esaustive.
Conservare la documentazione riguardante l’utilizzo dell’IA e i controlli effettuati può essere fondamentale per dimostrare le modalità con cui il sistema è stato utilizzato e la supervisione esercitata dal professionista.
Il professionista può essere chiamato a rispondere delle conseguenze che derivano da un utilizzo scorretto o non adeguatamente controllato dell’IA, specialmente quando dalla sua condotta deriva un danno al cliente o a terzi. La responsabilità deve essere valutata in relazione agli obblighi professionali violati e alle circostanze del caso concreto.
Il professionista deve verificare che l’output sia corretto, pertinente e coerente con il caso concreto, senza affidarsi automaticamente al risultato prodotto dal sistema.
Riferimenti normativi
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), artt. 6 e ss.: classificazione e disciplina dei sistemi di IA ad alto rischio;
- Regolamento (UE) 2024/1689, art. 14: obblighi di supervisione umana sui sistemi di IA ad alto rischio;
- L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 13: utilizzo dell’IA nell’attività professionale e obblighi di informazione verso il cliente;
- L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 14: disposizioni in materia di responsabilità nell’utilizzo dell’IA;
- D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160: disposizioni penali e processuali relative all’utilizzo illecito dei sistemi di IA;
- art. 1176 c.c.: diligenza nell’adempimento delle obbligazioni;
- art. 1218 c.c.: responsabilità del debitore per l’inadempimento;
- art. 2236 c.c.: responsabilità del prestatore d’opera intellettuale.
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