Falso in scrittura privata: cosa rischi dopo la depenalizzazione
Il falso in scrittura privata autenticata non è più punito dall'art. 485 c.p. come reato, ma è diventato un illecito civile. Vediamo cosa rischia chi lo commette.
- Il falso in scrittura privata autenticata coinvolge un documento privato, la cui falsificazione non è più reato dal 2016, e l’autentica del notaio, che è atto pubblico.
- Chi usa una scrittura falsa e causa un danno rischia una sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro, oltre al risarcimento danni.
- In alcuni casi, il falso in scrittura privata integra la sostituzione di persona che, invece, è un reato.
La scrittura privata autenticata è un documento firmato da privati, con la firma attestata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale. Lo dice l’art. 2703 del Codice civile (c.c.): l’autenticazione attesta che la firma è stata apposta davanti al pubblico ufficiale, che prima accerta l’identità di chi firma. La sottoscrizione autenticata si ha per riconosciuta.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, in vigore dal 6 febbraio 2016) ha abrogato l’art. 485 del Codice penale (c.p.). Quella norma puniva la falsità in scrittura privata con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il decreto ha abrogato anche l’art. 486 c.p. (foglio firmato in bianco) e il secondo comma dell’art. 489 c.p., che riguardava le scritture private. Oggi il falso in scrittura privata viene trattato come un illecito: vediamo quali sono le conseguenze per chi lo realizza.
Cosa succede dopo la depenalizzazione del falso in scrittura privata?
La sanzione prevista non è amministrativa, ma civile. Le sanzioni amministrative derivano da un altro decreto, il d.lgs. n. 8/2016, e riguardano altri reati depenalizzati.
L’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 7/2016 fissa la sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro per chi:
- fa uso, o lascia che altri faccia uso, di una scrittura privata da lui falsamente formata o alterata, e arreca un danno (lettera a);
- senza concorrere nella falsità, usa una scrittura privata falsa e arreca un danno (lettera d).
Servono quindi il dolo (art. 3), l’uso del documento e un danno per un’altra persona.
L’art. 5 indica i criteri con cui il giudice decide l’importo:
- gravità della violazione;
- reiterazione dell’illecito;
- arricchimento del responsabile;
- opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze;
- personalità dell’agente;
- condizioni economiche dell’agente.
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Come richiedere il risarcimento danni
Il risarcimento danni si somma alla sanzione. L’art. 3 del d.lgs. n. 7/2016 dice che i fatti dolosi obbligano alle restituzioni e al risarcimento secondo le leggi civili, oltre al pagamento della sanzione. La regola generale è l’art. 2043 c.c.: chi causa a un altro un danno ingiusto con un fatto doloso o colposo deve risarcirlo.
Spetta a te dimostrare i fatti che porti in giudizio (art. 2697 c.c.). Conservano valore le copie dell’atto, le perizie sulla firma e i documenti che provano il danno subìto.
Per una scrittura privata semplice puoi disconoscere la firma (art. 214 del Codice di procedura civile, c.p.c.). Per la firma autenticata si usa la querela di falso (artt. 221 ss. c.p.c.). Si può proporre in via principale o durante una causa, in ogni stato e grado, finché la verità del documento non è accertata con sentenza passata in giudicato.
La Cassazione civile, sezione II, ordinanza n. 15549 del 2024, precisa che la querela contro la firma di una scrittura autenticata mette in discussione anche l’attestazione del notaio sull’identità di chi ha firmato. Non serve quindi estenderla espressamente agli altri elementi dell’atto.
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Sostituzione di persona e firma falsa
Ci possono essere casi in cui il falso in scrittura privata porta a compiere un reato: la sostituzione di persona. L’art. 494 c.p. punisce infatti chi, per procurare a sé o ad altri un vantaggio o per recare un danno, induce qualcuno in errore. Lo fa sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, oppure attribuendo a sé o ad altri un falso nome, un falso stato o una qualità con effetti giuridici. La norma si applica se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica. In questa ipotesi, si realizza in pratica un inganno sull’identità, per esempio chi si presenta come te per stipulare un contratto.
A questo proposito, leggi il nostro approfondimento su Delitto di sostituzione di persona: quando è reato e come viene punito
Procedibilità e prescrizione
Per il falso in scrittura privata non esiste una procedibilità penale, perché manca il reato. Non puoi quindi fare querela per quel fatto. La via è l’azione civile per risarcimento e sanzione.
La sostituzione di persona (art. 494 c.p.) è diversa. La pena è la reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio: le indagini partono senza che serva la tua querela. La prescrizione di questo reato è di sei anni e decorre dal giorno in cui è commesso (art. 158 c.p.).
Per sanzione e risarcimento del falso in scrittura privata, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 7/2016 richiama l’art. 2947, comma 1, c.c.: il diritto si prescrive in cinque anni dal giorno del fatto. Se il fatto costituisce anche reato e il reato ha un termine più lungo, si applica quest’ultimo (art. 2947, comma 3, c.c.).
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Come fare querela e a chi rivolgerti
Quando il fatto può essere un reato, puoi presentare denuncia o querela alla Procura della Repubblica o a un ufficio di polizia giudiziaria, come Carabinieri o Polizia di Stato (artt. 333 e 336 del Codice di procedura penale, c.p.p.). Per i reati a querela il termine è di tre mesi da quando hai notizia del fatto (art. 124 c.p.).
Prima di andare puoi preparare:
- un documento d’identità valido;
- la copia dell’atto con la firma che contesti;
- ogni prova che dimostra che non eri presente o non hai firmato;
- un racconto ordinato di date, luoghi e persone coinvolte;
- i dati del notaio, se l’atto è autenticato.
Se hai bisogno di maggiori informazioni sull’argomento, scrivere a un avvocato penalista su deQuo potrebbe essere un buon modo per trovare risposta ai tuoi dubbi.
Falso in scrittura privata – Domande frequenti
La sanzione pecuniaria civile va da 200 a 12.000 euro (art. 4, comma 4, d.lgs. n. 7/2016). Il giudice civile la applica insieme al risarcimento.
Per sanzione e risarcimento hai cinque anni dal giorno del fatto (art. 2947, comma 1, c.c.). Se il fatto è reato, vale il termine più lungo del reato.
No, il reato è procedibile d’ufficio. Puoi comunque presentare denuncia o querela a Carabinieri, Polizia o Procura.
Riferimenti normativi
- art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata, abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 7/2016);
- artt. 476-483 c.p. (falsità in atti pubblici), in particolare art. 479 c.p.;
- art. 494 c.p. (sostituzione di persona);
- artt. 157 e 158 c.p. (prescrizione del reato e decorrenza);
- art. 124 c.p. (termine per la querela);
- artt. 333 e 336 c.p.p. (denuncia e querela);
- d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, artt. 3, 4, 5, 8, 9 e 10 (sanzioni pecuniarie civili);
- artt. 2043, 2697, 2703 e 2947 c.c.;
- artt. 214 e 221 ss. c.p.c.;
- Cassazione penale, sez. II, n. 4951 del 2017;
- Cassazione penale, sez. V, n. 33669 del 2024;
- Cassazione penale, sez. V, n. 45295 del 2005 e n. 12693 del 2006;
- Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 46688 del 2016 (Schirru);
- Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 15549 del 2024.
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