Fideiussioni omnibus: per le SS.UU. la nullità dei contratti conformi a schema ABI è parziale
Se hai sottoscritto una fideiussione omnibus in materia bancaria, questo è l'articolo per te.
La sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, infine sfociato nell’ordinanza di Cass. n. 11486/2021 di rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Fideiussioni omnibus e schema ABI
In particolare, relativamente alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI, le Sezioni Unite hanno affrontato le seguenti questioni:
a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni uniformi giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno;
b) quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere;
c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione;
d) se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto.
Ecco come hanno risolto il contrasto con la sentenza n. 41994/2021.
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Sentenza n. 41994/2021 Suprema Corta di Cassazione
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021, con la quale si precisa che le clausole aderenti allo schema ABI siano nulle, ma resterà valido il restante contratto, come previsto dalle norme codicistiche che salvaguardano l’esistenza del contratto tra le parti.
Pertanto, il contratto sarà solo parzialmente nullo.
Si legge nella sentenza quanto segue: “I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
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