Il Concordato Preventivo Biennale nel sistema tributario: natura giuridica e funzione dell’istituto
Cos’è il concordato preventivo biennale, quando si può accedere e quali sono i vantaggi. Una analisi completa del nuovo strumento di compliance fiscale
Il concordato preventivo biennale (CPB) è un istituto, di recente introduzione, il cui obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi, mediante la formulazione di una proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito, derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni.
Il CPB, introdotto recentemente con il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha, dunque, l’obiettivo di offrire a determinate categorie di contribuenti (imprese e professionisti) la possibilità di concordare in anticipo il reddito imponibile sul quale calcolare le imposte.
Tale misura riguarda il reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP, ma non anche l’IVA in quanto tributo unionale. Dalla sua introduzione, l’istituto del concordato preventivo biennale è stato ampiamente rivisto, modificato e ritoccato da successivi interventi legislativi che, in alcuni casi, hanno cambiato i punti salienti dell’applicazione della misura.
Chi può accedere al concordato preventivo biennale
I soggetti che possono accedere al CPB sono contribuenti IRPEF/IRES a cui concretamente si applicano i c.d. ISA, ovvero gli indici sintetici di affidabilità (art. 10 D.Lgs. n. 13/2024).
Gli ISA sono l’evoluzione dei vecchi studi di settore, perché sono indicatori statistici che rilevano l’affidabilità fiscale del contribuente.
Possono dunque accedere al CPB a titolo esemplificativo:
- imprenditori individuali;
- professionisti in contabilità ordinaria o semplificata;
- società di persone;
- società di capitali che rientrano nell’ambito ISA.
Il riferimento chiaro agli ISA comporta che non è possibile l’accesso al CPB se, con riferimento al periodo di imposta precedente, per l’attività svolta dal contribuente, produttiva di reddito, non sia stato approvato l’ISA o sia stata prevista una causa di esclusione dagli ISA. Sono altresì esclusi dal concordato preventivo biennale anche i contribuenti, che sono soggetti agli ISA solo a fini meramente statistici.
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Come accedere al nuovo concordato preventivo biennale
I contribuenti titolari di un reddito da lavoro autonomo e reddito d’impresa possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, superando diversi step. Il primo è rappresentato da una preventiva verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’accesso, quali:
- assenza di debiti fiscali di rilevante entità nei confronti dell’Erario;
- regolare presentazione della dichiarazione dei redditi;
- assenza di condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio e autoriciclaggio.
Effettuato tale controllo preliminare, con il supporto di un professionista, la fase successiva prevede la raccolta da parte dell’Amministrazione finanziaria di un insieme di dati e informazioni, provenienti principalmente dalla compilazione dei modelli ISA dichiarativi, ma anche da fatture, corrispettivi, dati bancari e indicatori economici di settore.
Formulazione della proposta di CPB
Sulla base delle informazioni raccolte dall’Ufficio fiscale, l’Agenzia formula la c.d. Proposta CPB, disponibile nel cassetto fiscale del contribuente, nella sezione apposita “Cassetto Fiscale/Concordato Preventivo Biennale (CPB)”. La proposta contiene il modello CPB, formato dal quadro P, predisposto sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento 9 aprile 2025, n. 172928.
Il modello, nella parte iniziale, chiede l’inserimento del codice ISA e del codice ATECO, nonché della tipologia di reddito conseguito.
Oltre a tali dati, il quadro contiene, altresì, l‘indicazione di:
- reddito imponibile stimato per i successivi dei due anni;
- ammontare delle imposte conseguenti;
- dati sintetici utilizzati dall’Agenzia per il calcolo.
Adesione alla proposta CPB
Una volta ottenuta la proposta CPB, il contribuente può esaminarla al fine di decidere se aderire. Al riguardo è, infatti, necessario precisare che l’adesione al CPB è su base volontaria e, dunque, è una libera scelta del contribuente.
L’adesione deve avvenire nel rispetto del termine indicato dall’Amministrazione finanziaria, che, con riferimento al periodo di imposta 2025/2026, era entro lo scorso 30 settembre.
L’accettazione si effettua tramite l’invio telematico del Modello CPB 2025/2026, attraverso due distinte modalità:
- invio congiunto al modello ISA unitamente alla dichiarazione dei redditi, allegando il “modello ISA‑CPB”;
- invio autonomo – in tal caso, è previsto l’invio del solo il frontespizio del modello redditi 2025 con la casella “Comunicazione CPB” compilata con il codice 1 (“Adesione”).
L’accettazione della proposta, che deve essere integrale, è un atto irrevocabile e impegna il contribuente a dichiarare l’ammontare di reddito per il biennio successivo. L’irrevocabilità dell’accettazione non è assoluta nel senso che, se la revoca del contribuente ad accedere alla proposta CPB interviene entro il termine previsto per l’accettazione, in tal caso la decisione del contribuente è accolta e non è più efficace.
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Mancata accettazione della proposta CPB
Poiché l’adesione a tale istituto è assolutamente facoltativa, perché è lasciata alla libera discrezionalità del contribuente, che è tenuto a manifestare chiaramente la volontà di aderire, questi può anche decidere liberamente di non aderire.
In tale ipotesi, se il contribuente non intende aderire o non formalizza l’accettazione entro il termine perentorio indicato, l’adesione non è valida e, conseguentemente, non è produttiva di effetti giuridici.
Una volta effettuato l’invio telematico dell’accettazione della proposta CPB formulata dall’Ufficio e, soprattutto, una volta che il sistema ha rilasciato la ricevuta, la procedura si intende perfezionata.
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Quali sono i vantaggi di aderire al CPB
Premesso che la valutazione in termini di opportunità in ordine alla effettiva convenienza di aderire al concordato preventivo biennale, necessita di uno studio caso per caso. In linea generale, l’adesione all’istituto comporta una serie di vantaggi per il contribuente. L’agevolazione più rilevante consiste nella certezza del debito fiscale.
L’accettazione della proposta consente al contribuente di conoscere anticipatamente la propria base imponibile per i due periodi d’imposta consecutivi, sottraendosi all’incertezza derivante dalle oscillazioni economiche o da possibili interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria.
Altro non trascurabile vantaggio è rappresentato dal significativo ridimensionamento del rischio accertativo. In altri termini, se il contribuente ha correttamente eseguito la procedura e sussistono tutti i presupposti, l’adesione al CPB gli consente di “blindarsi” da eventuali contestazioni dall’Agenzia.
Ciò nondimeno, l’adesione al CPB non significa che il contribuente non può essere sottoposto ad alcun controllo. Di fatto, può essere sottoposto a verifica fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria, atteso che non si tratta di un condono.
La sicurezza, per chi aderisce al concordato preventivo biennale, riguarda essenzialmente le modalità accertative utilizzabili dall’Amministrazione: l’Agenzia, infatti, non può procedere in via induttiva alla determinazione del reddito. Ciò significa che il contribuente non potrà essere assoggettato ad accertamento induttivo, con la conseguenza che è escluso dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici, dal ricorso al redditometro e, in generale, da molte forme di accertamento induttivo.
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