Mese di sollievo: cos’è, a chi spetta e come funziona
Il mese di sollievo permette alle famiglie che assistono un anziano o un disabile non autosufficiente di affidarlo per un periodo limitato a una struttura specializzata, senza perdere il diritto all'assistenza pubblica. Vediamo meglio come funziona.
- Il mese di sollievo, o ricovero di sollievo, è un soggiorno temporaneo – solitamente fino a 30 giorni all’anno – in una RSA o casa di riposo, pensato per alleggerire il carico assistenziale di famiglie e caregiver.
- Possono richiederlo le famiglie di persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, anziani non autosufficienti o pazienti appena dimessi dall’ospedale,
- La gestione del servizio – durata, costi e criteri di accesso – dipende dalle Regioni e dai Comuni, nell’ambito del Fondo per le non autosufficienze e del Piano nazionale per la non autosufficienza.
Chi assiste ogni giorno un genitore anziano o un figlio con disabilità grave conosce bene la stanchezza che si accumula settimana dopo settimana. Capita di dover affrontare un intervento chirurgico, un viaggio di lavoro o semplicemente il bisogno di riposare qualche giorno, senza sapere a chi affidare la persona che si assiste. Per queste situazioni il sistema sociosanitario italiano prevede il mese di sollievo: una soluzione temporanea, pensata per garantire continuità di cura senza gravare in modo insostenibile sul caregiver. Vediamo come funziona, chi ne ha diritto e quali passaggi servono per attivarlo.
Cos’è il mese di sollievo
Il mese di sollievo – detto anche ricovero di sollievo – è un periodo di accoglienza temporanea in una struttura come una RSA (residenza sanitaria assistenziale) o una casa di riposo, destinato a persone non autosufficienti che normalmente vivono e vengono assistite in famiglia.
Durante questo periodo, la persona riceve assistenza medica, infermieristica e socio-sanitaria continuativa, mentre il familiare o il caregiver può dedicarsi a impegni personali, curare la propria salute o semplicemente riposare. Non si tratta di un ricovero definitivo: al termine del periodo stabilito, la persona assistita torna a casa e riprende l’assistenza familiare.
La durata varia in base al Comune o alla Regione di residenza, ma nella maggior parte dei territori il tetto massimo è di 30 giorni all’anno, frazionabili in più periodi più brevi.
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A chi spetta il mese di sollievo?
Il servizio è rivolto principalmente a tre categorie di persone:
- persone con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di assistenza continua, globale e permanente;
- anziani non autosufficienti, con perdita totale o parziale dell’autonomia nelle attività quotidiane;
- pazienti dimessi dall’ospedale che hanno bisogno di un periodo di convalescenza o riabilitazione, ma non dispongono di un supporto familiare adeguato nell’immediato.
L’accesso richiede in genere la presentazione dell’ISEE sociosanitario in corso di validità e della certificazione che attesta la condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. La persona interessata deve inoltre risiedere nel territorio del Comune o della Regione presso cui si presenta la domanda, perché la gestione concreta del servizio è affidata agli enti locali.
Le persone autosufficienti non sono escluse dalla possibilità di soggiornare in queste strutture, ma in tal caso il costo resta interamente a carico del richiedente, senza le agevolazioni previste per le situazioni di fragilità.
Cosa dice la legge
Il mese di sollievo non nasce da un’unica legge che lo disciplina in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. È piuttosto un servizio inserito nella cornice più ampia delle politiche per la non autosufficienza, costruita attraverso interventi successivi.
Il punto di partenza è il Fondo per le non autosufficienze, istituito dall’art. 1, comma 1264 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che finanzia annualmente le Regioni per i servizi socio-assistenziali destinati agli anziani e ai disabili non autosufficienti. La Legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 159-171, Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha fatto un passo ulteriore, inserendo i servizi di sollievo tra i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS): prestazioni che, in teoria, devono essere garantite in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, anche se l’attuazione concreta resta legata alle risorse e all’organizzazione di ciascuna Regione.
Il quadro è stato aggiornato con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2026. Il provvedimento, registrato dalla Corte dei conti, ripartisce tra le Regioni il Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2025-2027, con uno stanziamento complessivo di 3 miliardi di euro. Il Piano chiede a ogni Regione di adottare un proprio Piano regionale per la non autosufficienza, con interventi finanziati dalle risorse del Fondo – tra cui, appunto, i servizi di sollievo per le famiglie.
A questo si affianca la Legge 23 marzo 2023, n. 33, che ha delegato il Governo a riformare in modo organico le politiche in favore delle persone anziane, incluse quelle non autosufficienti.
Questa architettura normativa spiega perché il mese di sollievo cambi, anche in modo sensibile, da un Comune all’altro: la legge fissa l’obiettivo e stanzia le risorse, ma i criteri concreti di accesso, la durata effettiva e la quota di costo a carico della famiglia restano decisi a livello locale.
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Come funziona la domanda
La richiesta del mese di sollievo passa in genere attraverso due canali, spesso complementari:
- il medico di base o l’assistente sociale del Comune di residenza, che avvia la valutazione del caso;
- i servizi sociali territoriali o l’ASL, che verificano i requisiti e individuano la struttura disponibile.
La famiglia deve presentare la domanda compilando i moduli previsti dal Comune, allegando l’ISEE sociosanitario, la certificazione di disabilità grave o di non autosufficienza e, se disponibile, una relazione sanitaria aggiornata. Poiché le risorse sono limitate, molti Comuni gestiscono le richieste attraverso una graduatoria, basata sui criteri di priorità stabiliti a livello locale – come la gravità della condizione o la situazione economica del nucleo familiare.
Quanto costa il mese di sollievo?
Il costo della retta giornaliera varia molto in base alla Regione, alla struttura scelta e al livello di non autosufficienza della persona assistita. In diversi territori l’importo indicativo si attesta attorno a 100 euro al giorno, una cifra che copre vitto, alloggio e assistenza continuativa, ma il dato resta indicativo e non uniforme su scala nazionale.
Quando la persona rientra nei criteri di non autosufficienza o disabilità grave, una parte della retta viene generalmente coperta dal Fondo regionale per la non autosufficienza, mentre la quota restante resta a carico della famiglia in base all’ISEE. Nei casi di dimissione protetta dall’ospedale, alcune Regioni prevedono la copertura totale del costo per il periodo di convalescenza.
Cosa fare se la domanda viene respinta?
Non è raro che le liste d’attesa per il mese di sollievo siano lunghe, soprattutto nei periodi estivi o nei territori con poche strutture accreditate. In questi casi è utile:
- richiedere per iscritto i criteri con cui è stata formata la graduatoria comunale;
- verificare se il Piano regionale per la non autosufficienza prevede canali alternativi, come l’assistenza domiciliare integrata;
- valutare, insieme a un legale, se sussistono i presupposti per un ricorso contro un diniego privo di motivazione adeguata.
Un avvocato esperto in diritto delle persone con disabilità e degli anziani può verificare se il Comune ha rispettato i propri regolamenti e i criteri previsti dal Piano regionale, oltre a indicare gli strumenti di tutela più efficaci nel caso concreto.
Mese di sollievo – Domande frequenti
Le famiglie di persone con disabilità grave ex art. 3, comma 3 L. 104/1992, anziani non autosufficienti o pazienti dimessi dall’ospedale.
No. Durata, costi e criteri di accesso dipendono dal Piano regionale e dai regolamenti del singolo Comune.
La retta è in parte a carico della famiglia, in base all’ISEE, e in parte coperta dal Fondo regionale per la non autosufficienza nei casi previsti.
Tramite il medico di base o l’assistente sociale del Comune, allegando ISEE sociosanitario e certificazione di disabilità o non autosufficienza.
Riferimenti normativi
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1264 (Fondo per le non autosufficienze);
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 159-171 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali);
- Legge 23 marzo 2023, n. 33 (delega in materia di politiche a favore delle persone anziane e non autosufficienti);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2026 (Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027).
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