Registri assicurativi IVASS: cosa sono, chi deve iscriversi e come funziona il RUI
Il registro assicurativo IVASS, il RUI, individua chi può vendere polizze in Italia in modo legale. Ecco come si struttura, chi ha l'obbligo di iscriversi e cosa rischia chi opera senza registrazione.
- Il RUI è il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, gestito dall’IVASS.
- Si divide in sei sezioni (A-F), ciascuna dedicata a una figura professionale diversa.
- Operare senza iscrizione espone a sanzioni penali e amministrative previste dal Codice delle Assicurazioni Private.
Immagina di ricevere una proposta di polizza da un conoscente che si definisce “consulente assicurativo”, senza però lavorare per una compagnia riconosciuta. Prima di firmare qualsiasi contratto, conviene sempre verificare se quella persona è iscritta al registro assicurativo IVASS. Questo controllo, gratuito e alla portata di tutti, protegge da truffe e da intermediari che lavorano fuori dalle regole. Vediamo come funziona il RUI, chi deve iscriversi e cosa prevede la normativa.
Cos’è il RUI e a cosa serve
Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, noto come RUI, raccoglie tutti i soggetti autorizzati a distribuire prodotti assicurativi sul territorio italiano. La sua base normativa si trova nell’articolo 109 del Codice delle Assicurazioni Private (decreto legislativo 209/2005), mentre la disciplina operativa è affidata al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
Il registro è gestito direttamente dall’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, e serve a:
- garantire che chi vende o colloca polizze possieda i requisiti previsti dalla legge;
- permettere ai consumatori di verificare l’identità e la regolarità di chi propone un contratto assicurativo;
- tenere sotto controllo il mercato della distribuzione assicurativa.
Il RUI viene aggiornato ogni giorno e si consulta gratuitamente sul portale pubblico dell’IVASS, cercando per nome, cognome, ragione sociale o numero di iscrizione.
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Quali sono le sezioni del RUI
Il registro si articola in sei sezioni, ognuna riservata a una categoria professionale con regole di accesso proprie, che abbiamo elencato e illustrato di seguito:
- sezione A – agenti assicurativi, che operano in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione;
- sezione B – broker, che agiscono su incarico del cliente e non hanno poteri di rappresentanza delle compagnie;
- sezione C – produttori diretti delle imprese di assicurazione, generalmente dipendenti che collocano i prodotti della propria compagnia;
- sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane (divisione servizi bancoposta);
- sezione E – collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, F o nell’Elenco annesso;
- sezione F – intermediari a titolo accessorio, che distribuiscono polizze su incarico di una o più compagnie senza che questa sia l’attività principale.
Accanto alle sei sezioni esiste l’Elenco Annesso, riservato agli intermediari con sede legale in un altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
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Chi è obbligato a iscriversi al registro assicurativo IVASS?
Deve iscriversi al RUI chiunque eserciti professionalmente attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa sul territorio italiano, sia come persona fisica sia come società. Non conta la forma con cui si presenta l’attività: se un soggetto propone, negozia o colloca polizze verso il pubblico, la legge lo qualifica come intermediario e gli impone l’iscrizione nella sezione corrispondente.
Restano fuori da questo obbligo i dipendenti delle compagnie che svolgono compiti puramente interni, senza contatto diretto con la clientela per la vendita di prodotti assicurativi. La distinzione tra collaborazione “dentro i locali” e “fuori dai locali” dell’intermediario incide inoltre sulla necessità di iscrizione in sezione E: chi opera esclusivamente all’interno della sede dell’intermediario principale non deve iscriversi in questa sezione, ma resta comunque soggetto agli obblighi di formazione previsti dall’IVASS.
Quali sono i requisiti per l’iscrizione
L’accesso al RUI richiede il possesso di requisiti di onorabilità, previsti dall’articolo 110 del Codice delle Assicurazioni Private, oltre a specifici titoli di studio e percorsi formativi.
Per le sezioni A e B – agenti e broker – la persona fisica deve superare la prova di idoneità annuale indetta dall’IVASS, il cosiddetto esame IVASS, articolato in quesiti a risposta multipla. Per l’iscrizione in sezione C, E e F è invece richiesto il completamento di un corso di formazione professionale IVASS di almeno 60 ore, che si conclude con un test di verifica e il rilascio di un attestato.
Chi è già iscritto deve mantenere l’abilitazione con un aggiornamento professionale annuale, generalmente pari a 30 ore, e con il possesso costante dei requisiti di onorabilità. In caso di cancellazione, la reiscrizione richiede un aggiornamento di 30 ore se la domanda arriva entro cinque anni, oppure una nuova formazione completa se sono trascorsi più di cinque anni.
Come funziona il Regolamento IVASS n. 40/2018
Il Regolamento IVASS n. 40/2018 disciplina nel dettaglio la struttura del RUI, i requisiti di iscrizione, gli obblighi informativi e le modalità di gestione del registro. Definisce inoltre quali dati devono comparire per ogni intermediario iscritto – persona fisica o società – distinguendo i contenuti previsti dall’articolo 5 per le persone fisiche e dall’articolo 6 per le società.
Il testo regola anche il funzionamento del portale RUI, attraverso cui intermediari e imprese di assicurazione trasmettono all’IVASS istanze e comunicazioni: domande di iscrizione, reiscrizione, cancellazione, avvio o modifica di un rapporto di collaborazione, passaggio di sezione ed estensione dell’attività in altri Paesi dello Spazio economico europeo. L’accesso al portale avviene tramite SPID, CIE, CNS o nodo eIDAS.
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Quando consultare il RUI
Prima di sottoscrivere una polizza, chiunque può verificare la posizione dell’intermediario sul portale pubblico del RUI. La ricerca restituisce la sezione di iscrizione, lo stato di operatività e i siti internet utilizzati per la promozione dei prodotti. Il registro non conserva lo storico delle posizioni: i dati mostrati riflettono la situazione aggiornata al giorno della consultazione.
Cosa rischia chi opera senza iscrizione?
L’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa senza essere iscritti al RUI costituisce reato. L’articolo 305, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private punisce questa condotta con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da diecimila a centomila euro.
Alla responsabilità penale della persona che agisce senza iscrizione si affianca quella della compagnia: le imprese di assicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti al registro sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a centomila euro, secondo il comma 4 dello stesso articolo. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che basta una sola condotta di intermediazione, anche isolata, per configurare il reato a carico del soggetto non iscritto.
Se hai dubbi sulla regolarità di un intermediario o pensi di aver sottoscritto una polizza con un soggetto non autorizzato, rivolgiti a un avvocato esperto in diritto assicurativo: potrà verificare la posizione dell’intermediario, valutare la validità del contratto e indicarti le azioni più adatte a tutelare i tuoi interessi.
Registri IVASS – Domande frequenti
Sì, il portale pubblico dell’IVASS è accessibile online senza costi e senza registrazione.
Il contratto può essere contestato e l’intermediario rischia sanzioni penali; conviene far verificare la posizione a un legale.
Solo per le sezioni A e B (agenti e broker) è richiesto il superamento dell’esame IVASS annuale.
Riferimenti normativi
- decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private, articoli 109, 110 e 305;
- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- portale pubblico del Registro Unico degli Intermediari – IVASS.
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