Tribunale in composizione monocratica: cos’è e che differenza c’è con il tribunale collegiale
Scopri cosa significa tribunale in composizione monocratica, quando si applica al posto del tribunale collegiale e come funziona il procedimento davanti al giudice unico.
- Il tribunale in composizione monocratica è il tribunale penale che giudica con un solo giudice, invece dei tre membri del collegio.
- La ripartizione tra giudice monocratico e collegiale dipende dal tipo di reato e dalla pena prevista, secondo gli articoli 33-bis e 33-ter del Codice di procedura penale.
- Per i reati minori si procede spesso con citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.), senza udienza preliminare.
Se hai ricevuto una convocazione in tribunale e leggi la dicitura “giudice monocratico”, probabilmente ti stai chiedendo cosa cambi rispetto a un processo davanti a un collegio di giudici. Ecco, è bene sapere che la differenza incide sui tempi, sulle garanzie procedurali e persino sulle modalità di apertura del processo. Il tribunale in composizione monocratica rappresenta oggi la regola per la maggior parte dei procedimenti penali di primo grado. Vediamo insieme quando si applica, per quali reati e come si svolge il relativo procedimento.
Cos’è il tribunale in composizione monocratica?
Il tribunale in composizione monocratica è l’organo giudicante penale di primo grado formato da un giudice singolo, che decide da solo su colpevolezza e pena. Si contrappone, come vedremo meglio tra poco, al tribunale in composizione collegiale, in cui la decisione viene presa da tre giudici togati riuniti in collegio.
La distinzione è stata introdotta con il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (la cosiddetta riforma del giudice unico), poi modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (legge Carotti). Prima di questa riforma esisteva ancora la figura della pretura, separata dal tribunale; oggi tutto il primo grado di giudizio penale, salvo i casi di competenza della Corte d’assise o del giudice di pace, si svolge davanti al tribunale, nell’una o nell’altra composizione.
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Che differenza c’è tra giudice monocratico e tribunale collegiale?
La differenza principale riguarda il numero di giudici che compongono l’organo decidente e, di conseguenza, il tipo di reati che ciascuna composizione può trattare.
Il criterio di riparto tra le due composizioni si basa su due parametri:
- un criterio qualitativo, che elenca in modo tassativo i reati assegnati al collegio, indipendentemente dalla pena edittale prevista;
- un criterio quantitativo, secondo cui spettano al collegio i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell’ipotesi di tentativo.
Il tribunale giudica, invece, in composizione monocratica in tutti i casi residuali, cioè quando il reato non rientra tra quelli elencati dall’articolo 33-bis c.p.p. né supera la soglia dei dieci anni di reclusione. Lo prevede espressamente l’articolo 33-ter c.p.p., secondo cui il tribunale giudica in composizione monocratica in tutti i casi non previsti dall’articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.
Sul piano pratico, il giudice monocratico gestisce quindi la maggioranza dei processi penali: reati contro il patrimonio di modesta gravità, lesioni, guida in stato di ebbrezza, molti reati contro la persona non aggravati, resistenza a pubblico ufficiale (salvo le eccezioni che vedremo) e gran parte dei reati previsti dal Codice della strada.
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Per quali reati è competente il tribunale in composizione collegiale
L’articolo 33-bis c.p.p. elenca quelli che sono i reati riservati al collegio. Tra i principali ci sono per esempio:
- i delitti di criminalità organizzata, come associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- i delitti in materia di incolumità pubblica, tra cui attentati a impianti di pubblica utilità e disastri ferroviari o nucleari;
- alcuni reati sessuali, tra cui violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- i reati societari previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice civile;
- i reati fallimentari più gravi, secondo il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- l’usura (art. 644 c.p.) e l’incesto (art. 564 c.p.).
A questo elenco si aggiunge, come detto, il criterio quantitativo del comma 2 dello stesso articolo: tutti i delitti puniti nel massimo con oltre dieci anni di reclusione, anche se tentati, salvo le eccezioni previste dall’articolo 33-ter.
Che cos’è il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Il procedimento davanti al giudice monocratico segue in gran parte le regole ordinarie del processo penale, con alcune particolarità che riguardano soprattutto le modalità di accesso al dibattimento.
Per i reati di competenza del tribunale monocratico esistono infatti due percorsi alternativi:
- lo svolgimento della normale udienza preliminare, quando il reato non rientra tra quelli indicati dall’articolo 550 c.p.p.;
- la citazione diretta a giudizio, quando il reato rientra tra le ipotesi previste dall’articolo 550 c.p.p., e in questo caso l’udienza preliminare non si celebra affatto.
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Cos’è la citazione diretta a giudizio
L’istituto della citazione diretta, disciplinato dall’articolo 550 c.p.p., si applica alle contravvenzioni e ai delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, oppure con la sola pena della multa. Il pubblico ministero, concluse le indagini preliminari, emette direttamente il decreto di citazione a giudizio, saltando il filtro dell’udienza preliminare.
Il comma 2 dell’articolo 550 c.p.p. elenca inoltre una serie di reati specifici sottoposti a citazione diretta indipendentemente dalla pena massima prevista, elenco ampliato dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Tra questi rientrano, per esempio, la violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
Se il pubblico ministero utilizza la citazione diretta per un reato che, invece, richiederebbe l’udienza preliminare, la parte interessata deve eccepire il vizio entro i termini previsti dalla legge; in mancanza di eccezione tempestiva, il procedimento prosegue regolarmente davanti al giudice del dibattimento.
Cosa succede in caso di errore sulla composizione
Quando emerge che un reato è stato erroneamente attribuito al giudice monocratico anziché al collegio, o viceversa, si applica la regola dell’articolo 33-quinquies c.p.p.: gli atti vengono trasmessi al giudice ritenuto competente senza regressione di fase, e quindi senza restituzione al pubblico ministero, salvo il caso in cui l’imputato sia stato privato dell’udienza preliminare per un errore imputabile all’accusa (Cass. pen., Sez. Unite, sentenza n. 29316/2015).
La Corte di cassazione ha inoltre chiarito che l’inosservanza di queste regole comporta la nullità della sentenza, se non eccepita nei termini previsti dalla legge (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 11649/2019).
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Tribunale in composizione monocratica – Domande frequenti
Il monocratico ha un solo giudice, il collegiale tre. La ripartizione dipende dal tipo di reato e dalla pena prevista.
Per tutti i reati non elencati dall’art. 33-bis c.p.p. e non puniti con oltre dieci anni di reclusione nel massimo.
È la procedura che salta l’udienza preliminare per reati minori, prevista dall’art. 550 c.p.p.
Riferimenti normativi
- Codice di procedura penale, articolo 33-bis (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale);
- Codice di procedura penale, articolo 33-ter (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica);
- Codice di procedura penale, articolo 33-quinquies (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica);
- Codice di procedura penale, articolo 550 (Casi di citazione diretta a giudizio);
- d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51;
- legge 16 dicembre 1999, n. 479;
- d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia).
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