Defecare in pubblico è reato?
Scopri se defecare in pubblico costituisce reato in Italia, quali sanzioni sono previste e come si distingue dagli atti osceni secondo la giurisprudenza.
- Defecare in pubblico non è più un reato dal 2016, ma un illecito amministrativo disciplinato dall’articolo 726 del Codice penale.
- La sanzione pecuniaria, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2022, va da un minimo di 51 euro a un massimo di 309 euro.
- La condotta si distingue dal reato di atti osceni (art. 527 Codice penale), che richiede invece una connotazione sessuale del gesto.
Ti è mai capitato di assistere a una scena imbarazzante per strada, magari legata a un bisogno fisiologico improvviso, e chiederti quali conseguenze legali comporti? Defecare in pubblico è una situazione che la legge italiana disciplina da tempo, con una storia normativa che è cambiata negli anni. Non si tratta, infatti, di un reato, ma di una condotta che rientra tra gli illeciti – sanzionabile dunque con una multa.
Defecare in pubblico è reato?
Espletare i propri bisogni fisiologici in un luogo pubblico rientra, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, nella fattispecie degli atti contrari alla pubblica decenza, prevista dall’articolo 726 del Codice penale.
Si tratta di una condotta che offende il comune senso del pudore sociale, senza però avere una connotazione sessuale. La norma si applica a chi compie l’atto in un luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico, cioè visibile da un numero indeterminato di persone anche se si tratta di uno spazio privato.
La Cassazione ha chiarito in più occasioni che non serve dimostrare che qualcuno abbia effettivamente percepito il gesto: basta la semplice possibilità che ciò avvenga, in base alle circostanze di luogo e di tempo.
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Come viene punito?
Fino al 2016 l’articolo 726 del Codice penale configurava una vera e propria contravvenzione penale, punita con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 10 a 206 euro. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in materia di depenalizzazione, ha trasformato questa fattispecie in un illecito amministrativo.
Da quel momento, chi compie atti contrari alla pubblica decenza non rischia più precedenti penali, ma solo il pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata dalla Prefettura. Il testo originario della norma post-riforma prevedeva una sanzione da 5.000 a 10.000 euro, una cifra che la giurisprudenza ha successivamente definito sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
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La sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2022
Con la sentenza 14 aprile 2022, n. 95, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 726 del Codice penale nella parte in cui prevedeva la sanzione da 5.000 a 10.000 euro, ritenendola sproporzionata rispetto ad altre condotte più gravi punite in modo meno severo.
La Consulta ha quindi sostituito l’importo con quello previsto dall’articolo 726, primo comma, nella sua formulazione precedente: la sanzione amministrativa pecuniaria va oggi da un minimo di 51 euro a un massimo di 309 euro.
La sanzione dell’articolo 726 c.p. scatta non solo nei luoghi pubblici in senso stretto (una strada, una piazza), ma anche nei luoghi esposti al pubblico, cioè spazi privati ma visibili da un numero indeterminato di persone, come un cortile condominiale affacciato sulla via o un parcheggio aperto.
Conta la possibilità concreta di percezione da parte di terzi, non la percezione effettiva. Se una persona compie l’atto in un luogo isolato, buio o appartato, ma dove chiunque potrebbe transitare, la violazione si configura comunque.
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Defecare in pubblico è reato di atti osceni?
Espletare i propri bisogni in pubblico non integra il reato di atti osceni, previsto dall’articolo 527 del Codice penale. Questa fattispecie, a differenza dell’articolo 726, resta un vero reato e presuppone che l’atto abbia una connotazione sessuale o libidinosa.
L’articolo 527 c.p. punisce infatti chi compie atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico con la reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi, quando il fatto avviene in un luogo frequentato abitualmente da minori o nelle vicinanze di questi ultimi.
La Cassazione ha ribadito che mancando l’attinenza a atti della sfera sessuale, il gesto di urinare o defecare in pubblico non può essere ricondotto agli atti osceni, restando nell’ambito – meno grave – della pubblica decenza.
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Chi accerta la violazione?
L’accertamento della violazione spetta di norma alle forze dell’ordine presenti sul posto – polizia locale, carabinieri o polizia di stato. Il verbale viene poi trasmesso alla Prefettura territorialmente competente, che emette l’ordinanza-ingiunzione con l’importo dovuto.
Contro l’ordinanza è possibile proporre opposizione davanti al giudice di pace, entro il termine previsto dalla legge, se si ritiene che la sanzione sia stata applicata in modo errato o che il fatto non integri gli estremi della violazione.
Prima di decidere se pagare la sanzione o presentare opposizione, ti consigliamo di rivolgerti a un avvocato esperto in diritto penale e amministrativo, che possa esaminare la tua posizione e indicarti la strada più adatta al tuo caso.
Defecare in pubblico – Domande frequenti
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2022, la sanzione va da 51 a 309 euro.
No, salvo che il gesto abbia una connotazione sessuale, ipotesi disciplinata dall’articolo 527 del Codice penale.
Sì, è possibile proporre opposizione davanti al giudice di pace entro i termini di legge.
Riferimenti normativi
- articolo 726 del Codice penale – atti contrari alla pubblica decenza;
- articolo 527 del Codice penale – atti osceni;
- decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 – disposizioni in materia di depenalizzazione;
- sentenza della Corte Costituzionale 14 aprile 2022, n. 95;
- sentenza della Corte di Cassazione n. 40012/2011 sulla pubblica decenza.
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