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Gettare o abbandonare rifiuti: quando è reato e cosa si rischia

Dalle multe amministrative alla reclusione fino a sei anni: ecco le sanzioni per l'abbandono di rifiuti dopo la riforma del D.L. 116/2025, convertito in Legge n. 147/2025.

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  • Dopo la riforma entrata in vigore nell’ottobre 2025, abbandonare rifiuti non pericolosi può costare fino a 18.000 euro di ammenda e, nei casi più gravi, la reclusione fino a cinque anni.
  • Per i rifiuti pericolosi le pene arrivano fino a sei anni di reclusione, con aggravanti specifiche per imprese e responsabili di enti.
  • Se usi un veicolo a motore per compiere l’abbandono, rischi anche la sospensione della patente da due a sei mesi.

Hai mai lasciato un sacchetto fuori dal cassonetto pensando che tanto non se ne accorgesse nessuno? O magari hai visto qualcuno scaricare rottami in un campo? Quello che in molti considerano un gesto di poco conto è invece un illecito che la legge italiana punisce in modo sempre più severo. Con il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 147 – il cosiddetto decreto “Terra dei Fuochi” – le sanzioni per l’abbandono di rifiuti sono state profondamente riformate, introducendo nuove fattispecie di reato e inasprendo le pene esistenti. Ecco tutto quello che devi sapere sul tema.

Il divieto di abbandono dei rifiuti

Il punto di partenza è l’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale o TUA), che vieta in modo assoluto l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque. La norma si rivolge sia ai privati cittadini sia ai titolari di imprese e ai responsabili di enti.

Il divieto riguarda qualsiasi tipo di rifiuto: dalla cicca di sigaretta alla lavatrice dismessa, dall’immondizia domestica ai rifiuti industriali. Non esiste una soglia minima al di sotto della quale la condotta è lecita.

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Quali sono le sanzioni per abbandono di rifiuti?

La Legge n. 147/2025 ha ridisegnato l’impianto sanzionatorio, distinguendo in modo più netto tra violazioni amministrative e penali, e tra rifiuti non pericolosi e pericolosi. Vediamo le singole ipotesi.

Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 TUA)

Per il privato cittadino che abbandona o deposita rifiuti non pericolosi, la sanzione è oggi di natura penale: è prevista l’ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Si tratta di una contravvenzione, non di un delitto, ma le conseguenze sono tutt’altro che trascurabili. Se l’abbandono avviene con un veicolo a motore, scatta in aggiunta la sospensione della patente di guida da 4 a 6 mesi.

Una specifica previsione riguarda i rifiuti di piccolissime dimensioni – come mozziconi di sigarette (art. 232-bis TUA), scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare (art. 232-ter TUA) – gettati dal finestrino o da un veicolo in sosta: in questo caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 320 euro.

Analogo trattamento per chi lascia rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali in violazione delle regole locali di conferimento: sanzione da 1.000 a 3.000 euro, con fermo del veicolo per un mese se l’abbandono è commesso con mezzo a motore.

Per i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano rifiuti non pericolosi la pena è invece l’arresto da sei mesi a due anni o l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

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Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis TUA)

Questo è uno degli articoli introdotti ex novo dalla riforma. Si tratta di un delitto – non più di una semplice contravvenzione – punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni quando l’abbandono di rifiuti non pericolosi:

  • deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone;
  • provoca rischio di compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo o sottosuolo in porzioni estese o significative;
  • mette a rischio ecosistemi, biodiversità, flora o fauna;
  • è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’art. 240 TUA, o sulle relative strade di accesso.

In alternativa alla reclusione, il giudice può applicare l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro, ma solo nei casi meno gravi. Per i titolari di imprese e responsabili di enti, la pena è la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. Anche in questa ipoteso, se si usa un veicolo, si aggiunge la sospensione della patente da 2 a 6 mesi.

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Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA)

Per l’abbandono di rifiuti pericolosi – si pensi ad amianto, solventi, batterie al piombo, rifiuti sanitari – la pena base è la reclusione da uno a cinque anni. Nei casi aggravati (pericolo per la salute, per l’ambiente, o abbandono in siti contaminati) la pena sale alla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per i titolari di imprese e responsabili di enti:

  • la pena base è la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi;
  • per i casi aggravati si applica invece la reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Anche in questo caso l’uso di un veicolo comporta la sospensione della patente da 2 a 6 mesi.

Reati colposi: il nuovo art. 259-ter TUA

La riforma ha introdotto anche l’art. 259-ter TUA sui delitti colposi in materia di rifiuti. Se i reati degli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 TUA vengono commessi per colpa – ossia per negligenza, imprudenza o imperizia, senza dolo – le pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Una previsione rilevante per chi gestisce rifiuti in contesti aziendali senza la dovuta attenzione.

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Obbligo di bonifica e ordinanza sindacale

Le sanzioni penali o amministrative non esauriscono le conseguenze dell’abbandono. Chi abbandona rifiuti è tenuto alla rimozione, al ripristino e al recupero ambientale dell’area interessata, a proprie spese.

Il Sindaco del Comune interessato può emettere una ordinanza di rimozione nei confronti del responsabile. L’inottemperanza all’ordinanza sindacale costituisce a sua volta un reato permanente ai sensi dell’art. 255, comma 3, TUA (Cassazione penale, Sez. III, n. 39430/2018).

Se il responsabile dell’abbandono non è identificabile, l’obbligo di bonifica può ricadere sul proprietario del terreno, a condizione che venga dimostrata una sua responsabilità, anche solo per aver consentito l’abbandono.

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Come vengono accertate le violazioni

La riforma del 2025 ha espressamente previsto che l’accertamento delle violazioni – in particolare per l’abbandono di piccoli rifiuti da veicolo – possa avvenire senza contestazione immediata, attraverso le immagini riprese da impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune è competente all’applicazione della relativa sanzione amministrativa.

Se hai ricevuto una sanzione per abbandono di rifiuti, una ordinanza di bonifica, un avviso di garanzia o sei coinvolto in un procedimento penale legato alla gestione dei rifiuti, non affrontare la situazione da solo. Le norme del settore ambientale sono complesse, stratificate e in continua evoluzione – la stessa riforma del 2025 ha introdotto novità significative che richiedono una valutazione caso per caso. Un avvocato specializzato in diritto ambientale può analizzare la tua posizione, verificare la regolarità dell’accertamento e valutare le opzioni difensive più appropriate.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), artt. 192, 255, 255-bis, 255-ter, 259-ter
  • D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni in Legge 3 ottobre 2025, n. 147
  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa degli enti)
  • Cassazione penale, Sez. III, n. 39430/2018 (obbligo di rimozione e ordinanza sindacale)

Abbandono di rifiuti – Domande frequenti

Gettare un sacchetto fuori dal cassonetto è reato?

Sì. Con la riforma del 2025, abbandonare rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali in violazione delle regole locali è sanzionato con una multa da 1.000 a 3.000 euro. Se usi un veicolo, scatta anche il fermo del mezzo per un mese.

Cosa si rischia per aver abbandonato rifiuti con il proprio furgone?

Oltre all’ammenda da 1.500 a 18.000 euro (o l’arresto da 6 mesi a 2 anni se sei titolare di impresa), si applica la sospensione della patente da 4 a 6 mesi. Se i rifiuti sono pericolosi, le pene salgono significativamente.

Cosa si rischia per l’abbandono di amianto o altri rifiuti pericolosi?

La reclusione da uno a cinque anni, che può arrivare a sei anni nei casi aggravati (pericolo per la salute, per l’ambiente, abbandono in siti contaminati). Per le imprese le pene sono ancora più elevate

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Maria Vittoria Simoni
Esperta di diritto penale
Neo laureata in legge, sogna di diventare un giorno magistrato. Nel frattempo, scrive per la redazione di deQuo, condividendo le sue conoscenze giuridiche online.
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