Dolo o colpa: quali sono le differenze nel Codice penale e civile
Il dolo e colpa rappresentano due forme distinte di responsabilità soggettiva. Comprendere tale distinzione è essenziale per qualificare correttamente un fatto illecito.
- Il dolo rappresenta la forma più grave di responsabilità e si configura quando un soggetto agisce rappresentandosi il fatto illecito e il conseguente evento dannoso o pericoloso.
- L’agente che agisce a titolo di colpa, invece, non vuole la realizzazione dell’evento, ma questo si realizza ugualmente per inosservanza di norme o leggi (colpa specifica) o di regole di cautela (colpa generica).
- L’imputazione di un illecito a titolo colposo o doloso influisce sul trattamento sanzionatorio, più severo nel caso di dolo.
Nel nostro sistema giuridico, la distinzione fra dolo e colpa rappresenta un aspetto di primaria rilevanza per l’attribuzione della responsabilità. Il dolo e la colpa sono entrambi elementi soggettivi dell’illecito civile e penale e rappresentano l’atteggiamento psicologico dell’autore rispetto a un fatto.
In altri termini, il dolo e la colpa rappresentano la volontà e la consapevolezza con cui il soggetto agisce per compiere un fatto che può integrare gli estremi di un reato (art. 42 c.p.) in violazione di una norma penale o di un illecito civile.
Il dolo e la colpa hanno due diverse intensità a cui conseguono differenti trattamenti sanzionatori: chi commette un fatto illecito con dolo, ovvero con l’intenzione e la volontà, è punito più severamente rispetto a chi realizza un comportamento colposo, per esempio, per negligenza.
In ambito penale, molti reati sono puniti solo a titolo di dolo e altri a titolo anche di colpa (es. il reato di omicidio è sia doloso sia colposo). Per comprendere con più contezza la differenza fra dolo e colpa, è utile anteporre brevi cenni sulle caratteristiche principali che connotano ciascuna delle manifestazioni di volontà.
Cos’è il dolo
Il dolo è il più grave fra gli elementi soggettivi del reato. Ai sensi dell’art. 43 c.p., il dolo, infatti, si configura quando l’evento dannoso o pericoloso, che consegue all’azione o all’omissione, è voluto dall’agente.
In altre parole, il soggetto attivo è consapevole e si rappresenta tutti gli elementi della condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, e vuole effettivamente la realizzazione del fatto di reato. Un reato è, dunque, doloso se commesso con la consapevolezza e l’intenzione di cagionare un danno altrui.
Vi sono diverse classificazioni che riguardano il dolo, in base alla intensità della volontà a compiere l’evento (dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale) o in base al fine perseguito (dolo generico e dolo specifico).
Approfondisci leggendo Cos’è il dolo
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Diverse tipologie di dolo
L’ordinamento contempla diverse tipologie di dolo, che differiscono le une dalle altre per il diverso grado di intensità della responsabilità dell’autore del reato.
Seguendo una scala di progressiva intensità dell’intenzione e della volontà, le principali tipologie di dolo sono:
- dolo intenzionale: costituisce la più grave forma di dolo, perché il soggetto agente agisce con la consapevolezza e la volontà di commettere esattamente e specificamente l’evento che si è rappresentato e, conseguentemente, commette un determinato fatto di reato. Per esempio, è doloso il reato di omicidio (art. 575 c.p.), se l’autore ferisce la vittima, colpendola agli organi vitali, per causarne la morte;
- dolo diretto: in tal caso, il soggetto attivo agisce consapevole che dalla propria condotta potrebbe molto probabilmente derivare l’evento dannoso/pericoloso e decide ugualmente di porre in essere il comportamento illecito. Per esempio, si configura il reato di omicidio a titolo di dolo diretto, quando il soggetto che, volendo uccidere un uomo, spara alla gamba, accettando l’alta probabilità di causarne la morte;
- dolo eventuale: in tal caso, il soggetto attivo del reato non vuole cagionare direttamente l’evento, ma lo prevede come possibile e accetta il rischio della realizzazione dell’evento dannoso e pericoloso.
Come accennato, altra classificazione in tema di dolo riguarda il fine perseguito dal comportamento criminoso. In tal senso, si può distinguere tra:
- dolo generico, quando l’agente si rappresenta e vuole commettere il fatto di reato, senza che sia necessario un fine specifico ulteriore;
- dolo specifico, che si verifica laddove, oltre alla volontà di commettere il fatto, l’agente si prefigura anche un fine ulteriore specifico del reato.
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Cosa si intende per colpa
La colpa, come accennato, è un elemento soggettivo del reato e dell’illecito civile, residuale rispetto al dolo, nel senso che rileva solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Ai sensi dell’art. 43 c.p., la colpa sussiste nel momento in cui l’agente non vuole realizzare l’evento del fatto tipico. Anche se previsto, l’evento non è voluto, ma è causato per negligenza o imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La colpa è generalmente associata a un comportamento non intenzionale.
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Qual è la differenza tra colpa specifica e colpa generica?
Come per il dolo, anche per la colpa sono previste diverse classificazioni, che si caratterizzano in base alla precauzione o norma che si assume violata. In tale senso, si distingue la colpa generica e la colpa specifica.
La prima si configura quando si commette una violazione di generiche regole cautelari, non necessariamente scritte. La colpa specifica, invece, si ha quando il soggetto trasgredisce regole giuridiche, regole di cautela scritte, come leggi, regolamenti, ordini o discipline previste in specifici contesti, quali istituti, case di cura ecc.
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Colpa generica per negligenza imprudenza imperizia
La colpa generica consegue alla violazione di norme di:
- negligenza, intesa come grave disattenzione o dimenticanza (per esempio, un datore di lavoro che non dota i suoi lavoratori degli strumenti necessari a prevenire ed evitare incidenti di lavoro);
- imprudenza, consistente nella violazione di norme, che attendono alla sicurezza o all’esperienza (si pensi a un medico ortopedico, che per carenza di personale, sia assegnato al pronto soccorso e decida di eseguire una operazione a cuore aperto, pur non avendo le specifiche competenze richieste);
- imperizia, riconducibile alla mancanza di abilità e di preparazione specifica, ovvero a un comportamento incompatibile con un determinato livello di cultura ed esperienza prevista per specifiche professioni (è il caso di un avvocato o un commercialista che incorrono nell’errore di non rispettare i termini processuali o di scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi).
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Dolo e colpa: differenze
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la differenza fra il dolo e la colpa è di primaria rilevanza, poiché incide direttamente sull’imputazione soggettiva del fatto e, conseguentemente, sulla configurazione del reato o dell’illecito civile.
La distinzione è relativa, principalmente, alla rappresentazione e alla volontà di commettere un evento dannoso o pericoloso, prevista nel caso del dolo e mancante nella colpa.mÈ proprio la previsione e l’intenzione di realizzare non solo la condotta, ma anche l’evento, che fa si che il dolo sia considerato la forma più grave di responsabilità rispetto alla colpa.
La contrapposizione tra dolo e colpa si fonda su una diversa intensità che sussiste fra l’agente e l’evento: consapevolezza e volontà nel caso di dolo, e negligenza o disattenzione nel caso di colpa. Tale diverso grado di gravità e intensità ha implicazioni rilevanti sotto il profilo sanzionatorio e probatorio, come abbiamo illustrato in queste righe.
Capire la differenza fra il dolo e la colpa può sembrare semplice, ma non è sempre così, soprattutto nei casi di dolo eventuale e colpa. Per questo motivo, è sempre utile rivolgerti a un avvocato con specifiche competenze nel caso in cui sei stato autore di un reato o illecito civile, per farti supportare e assistere qualora dovesse essere necessario difenderti.
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