Adulterio: è reato in Italia? Conseguenze legali tra addebito e risarcimento
L'adulterio non è più un reato nel nostro ordinamento dal 1969, ma resta tutt'altro che privo di conseguenze: può incidere sulla separazione, sul mantenimento e persino aprire la strada a un risarcimento del danno.
- L’adulterio non costituisce più reato in Italia dal 1969, dopo due sentenze della Corte Costituzionale.
- In alcuni Paesi, invece, l’infedeltà coniugale è ancora penalmente rilevante.
- In Italia il tradimento ha ancora conseguenze sul piano civile, con possibile addebito della separazione e, in casi limitati, risarcimento del danno.
Adulterio è una parola che sui giornali italiani non compare quasi più da decenni, eppure la domanda “tradire il coniuge è reato?” arriva ancora spesso negli studi legali, soprattutto quando la crisi di coppia sfocia in separazione. Chi scopre un tradimento cerca prima di tutto una tutela concreta: capire se può ottenere l’addebito, se ha diritto a un risarcimento, se la legge penale può intervenire. La risposta cambia radicalmente a seconda del paese in cui ci si trova, perché quello che in Italia è oggi solo una violazione di un dovere coniugale, altrove resta un delitto perseguibile con pene severe.
Adulterio in Italia: perché non è più reato
Fino al 1968 il Codice penale puniva l’adulterio agli articoli 559 e 560, ma con un trattamento profondamente diseguale tra moglie e marito: la moglie infedele rischiava la reclusione fino a un anno, mentre il marito era punibile solo in caso di concubinato, cioè di una relazione extraconiugale stabile e pubblica.
La Corte Costituzionale ha smontato questo impianto in due tappe:
- con la sentenza n. 126 del 1968 ha dichiarato incostituzionali il primo e il secondo comma dell’art. 559 c.p., che punivano l’adulterio semplice della moglie;
- con la sentenza n. 147 del 1969 ha esteso l’illegittimità al terzo comma dello stesso articolo (relazione adulterina) e al primo comma dell’art. 560 c.p. (concubinato del marito), oltre alle norme accessorie collegate.
La Consulta ha ritenuto la disciplina discriminatoria tra i due coniugi e contraria agli articoli 3 e 29 della Costituzione, sul principio di uguaglianza e sull’unità familiare. Da allora l’adulterio non è più penalmente rilevante e il Codice penale non contiene più alcuna norma sul tema.
Questo non significa che il tradimento sia irrilevante per il diritto. L’articolo 143 del Codice civile impone ai coniugi l’obbligo reciproco di fedeltà, insieme all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione e alla coabitazione. La violazione di questo dovere si muove oggi sul piano civile, non penale.
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In quali Paesi l’adulterio è ancora reato?
Diversi ordinamenti, soprattutto quelli ispirati alla Sharia, continuano a considerare l’infedeltà coniugale un reato, anche grave.
| Area geografica | Situazione |
| Arabia Saudita, Iran, Pakistan | l’adulterio rientra tra i reati previsti dal diritto islamico, con pene che vanno dal carcere alla fustigazione, fino – in casi estremi e rari – a pene capitali |
| Emirati Arabi Uniti, Qatar | l’adulterio è penalmente perseguibile e può comportare reclusione o espulsione per gli stranieri |
| Giordania, Libano, Bangladesh | mantengono norme penali sull’adulterio, con applicazione discontinua legata al contesto sociale e religioso |
| Uganda e alcuni stati della Nigeria settentrionale | puniscono l’adulterio, in Nigeria con l’applicazione della Sharia nelle regioni a maggioranza musulmana |
| Filippine | restano tra i pochi paesi asiatici dove l’infedeltà coniugale è ancora reato, dopo che Corea del Sud (2015) e Taiwan (2020) hanno abrogato le rispettive norme |
Negli Stati Uniti la materia è demandata ai singoli Stati: alcuni mantengono ancora sulla carta reati di adulterio, ma si tratta di norme quasi mai applicate nella prassi giudiziaria contemporanea, spesso oggetto di proposte di abrogazione. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) chiede da anni la depenalizzazione dell’adulterio in tutti i Paesi, ritenendo la criminalizzazione una violazione dei diritti fondamentali della persona.
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Quali sono le conseguenze legali del tradimento in Italia
Anche senza rilevanza penale, l’infedeltà produce effetti civili concreti, distinti tra loro: l’addebito della separazione e, in casi più limitati, il risarcimento del danno. Esaminiamoli.
L’addebito della separazione
L’articolo 151, secondo comma, del Codice civile permette al giudice di dichiarare a quale coniuge sia addebitabile la separazione, quando la sua condotta contraria ai doveri matrimoniali sia stata causa determinante della crisi.
Per ottenere l’addebito non basta provare il tradimento: la giurisprudenza richiede la dimostrazione di un nesso di causalità diretto tra l’infedeltà e l’irreversibilità della crisi coniugale. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 15196/2023, secondo cui l’addebito è legittimo solo se questo nesso risulta accertato in giudizio.
In particolare:
- se il matrimonio era già in crisi irreversibile prima del tradimento, l’addebito non può essere pronunciato, perché l’infedeltà si inserisce in un rapporto già compromesso (Cassazione, ordinanza n. 1816/2021);
- rileva anche una relazione con terzi che, pur senza sfociare in un rapporto sessuale, generi fondati sospetti di infedeltà e leda la dignità dell’altro coniuge (Cassazione n. 8929/2013);
- il perdono o la tolleranza dimostrata verso un primo episodio di tradimento può precludere la richiesta di addebito per quello stesso episodio, salvo che si verifichino nuovi tradimenti (Cassazione n. 25966/2022).
Le conseguenze pratiche dell’addebito sono rilevanti: il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento e i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge, ai sensi dell’articolo 548 del Codice civile. Resta comunque fermo, per i figli, ogni diritto legato al mantenimento della prole, che non dipende dall’addebito.
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Il risarcimento del danno da illecito endofamiliare
L’addebito non esaurisce le tutele possibili. La Cassazione riconosce, in casi circoscritti, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell’obbligo di fedeltà, sulla base dell’articolo 2059 del Codice civile.
Questa tutela non è automatica: il tradimento, da solo, non basta a fondare una domanda risarcitoria. Serve che la condotta infedele si traduca in una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto alla salute o alla dignità della persona, e non in una semplice sofferenza morale.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 6598 del 7 marzo 2019: il danno risarcibile deve avere le caratteristiche di una vera lesione della salute o della dignità, non di una mera sofferenza psichica legata alla scoperta del tradimento. In termini analoghi si era già espressa la Cassazione con la sentenza n. 9801 del 2005, richiedendo la prova sia del danno concreto sia del nesso causale con la condotta del coniuge infedele.
Nella pratica, i tribunali hanno riconosciuto il risarcimento in situazioni particolarmente gravi, come la diffusione pubblica della relazione extraconiugale con conseguente danno alla reputazione, oppure l’occultamento al coniuge della nascita di un figlio nato dalla relazione adulterina. Al di fuori di questi casi limite, la giurisprudenza prevalente esclude il risarcimento per il solo fatto del tradimento.
Ogni separazione con richiesta di addebito o di risarcimento del danno richiede una valutazione delle prove disponibili e della loro effettiva efficacia causale sulla crisi coniugale. Un avvocato matrimonialista può indicarti quali elementi raccogliere e quali strategie processuali percorrere nel tuo caso specifico.
Adulterio – Domande frequenti
No, dal 1969 non lo è più, dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 126/1968 e n. 147/1969.
No, serve la prova che l’infedeltà sia stata la causa determinante della crisi coniugale, non un effetto di una crisi già in atto.
Solo se l’infedeltà lede diritti fondamentali della persona, come la dignità o la salute, non per la sola violazione del dovere di fedeltà.
Riferimenti normativi
- articoli 559 e 560 del Codice penale (abrogati dalla Corte Costituzionale);
- articolo 143 del Codice civile, doveri che nascono dal matrimonio;
- articolo 151 del Codice civile, separazione giudiziale e addebito;
- articolo 548 del Codice civile, diritti successori del coniuge separato;
- articolo 2059 del Codice civile, danni non patrimoniali;
- Corte Costituzionale, sentenze n. 126/1968 e n. 147/1969.
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