Obblighi del genitore non collocatario: cosa prevede la legge
Gli obblighi del genitore non collocatario riguardano mantenimento, decisioni sui figli e frequentazione. Ecco cosa dice la legge e cosa rischia chi non li rispetta.
- Il genitore non collocatario deve contribuire al mantenimento dei figli, di norma con un assegno periodico più una quota delle spese straordinarie.
- Mantiene la responsabilità genitoriale e partecipa alle decisioni più importanti sulla vita del figlio, anche se non lo vede tutti i giorni.
- Il mancato pagamento del mantenimento può avere conseguenze civili (pignoramento) e penali (art. 570-bis c.p.).
Marco vede suo figlio due weekend al mese e un pomeriggio infrasettimanale. Sente spesso dire che, non abitando più con lui, i suoi doveri di genitore si siano ridotti. Non è così. La separazione cambia i tempi di permanenza del figlio, ma non riduce gli obblighi del genitore non collocatario, che restano estesi quanto quelli dell’altro genitore (anche se assumono una forma diversa). Vediamo meglio quali sono.
Chi è il genitore non collocatario
Il genitore non collocatario è quello presso cui il figlio non risiede in modo prevalente dopo la separazione o il divorzio. Il figlio vive stabilmente con l’altro genitore, il collocatario, e frequenta il non collocatario secondo un calendario stabilito dal giudice o concordato tra le parti.
Questa distinzione riguarda solo l’aspetto pratico della residenza abituale. Non incide sulla responsabilità genitoriale, che in caso di affidamento condiviso – la regola generale prevista dall’articolo 337-ter del Codice civile – resta in capo a entrambi i genitori allo stesso modo.
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Il mantenimento economico dei figli
L’obbligo più conosciuto, e più spesso oggetto di contenzioso, è quello di contribuire al mantenimento dei figli. La base normativa si trova negli articoli 315-bis e 316-bis del Codice civile, che impongono a entrambi i genitori di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione della prole in proporzione alle proprie sostanze e capacità lavorative.
Nella pratica dei tribunali, il mantenimento assume due forme:
- mantenimento indiretto: il genitore non collocatario versa un assegno mensile al genitore collocatario, che lo utilizza per le spese correnti del figlio; è la soluzione più diffusa, applicata quando i tempi di permanenza non sono paritari o esiste una differenza di reddito significativa tra i genitori;
- mantenimento diretto: ciascun genitore provvede autonomamente alle spese del figlio nei periodi in cui lo tiene con sé; richiede tempi di permanenza equilibrati e redditi tendenzialmente simili, e non discende automaticamente dall’affidamento condiviso.
L’assegno di mantenimento non è un semplice rimborso legato ai giorni di convivenza del mese. È la rata di un obbligo annuale, parametrato sulle esigenze del figlio: per questo resta dovuto anche nei periodi in cui il figlio si trova presso il genitore non collocatario.

Le spese straordinarie
Oltre all’assegno periodico, il genitore non collocatario partecipa alle spese straordinarie: quelle non ricomprese nella gestione ordinaria, come cure mediche specialistiche, spese scolastiche importanti o attività extrascolastiche continuative. La Cassazione ha chiarito che queste spese non possono considerarsi già incluse forfettariamente nell’assegno mensile, perché in questo modo si rischierebbe di penalizzare il minore (Cass. civ., sentenza n. 9372/2012).
Nei provvedimenti giudiziali si stabilisce di solito una percentuale di partecipazione, spesso il 50%, ma variabile in base alla differenza di reddito tra i genitori. Il rimborso è dovuto anche quando la spesa non è stata concordata in anticipo, se risulta coerente con il tenore di vita della famiglia.
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Partecipare alle decisioni sui figli
Il genitore non collocatario non perde il diritto di decidere sugli aspetti più importanti della vita del figlio. L’articolo 337-ter c.c. prevede che le decisioni di maggiore interesse – scuola, salute, educazione religiosa, scelte che incidono sulla residenza abituale del figlio – vengano prese insieme da entrambi i genitori.
Le questioni di ordinaria amministrazione, invece, restano gestibili in autonomia dal genitore con cui il figlio si trova in quel momento. Il genitore collocatario non può, quindi, scegliere da solo la scuola o autorizzare un intervento medico non urgente senza il consenso dell’altro.
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Il diritto-dovere di frequentazione
Non esiste una norma che obblighi il genitore non collocatario a frequentare il figlio: può scegliere di non esercitare il proprio diritto di visita, senza che l’altro genitore possa chiedere al giudice una condanna a farlo, né ottenere l’applicazione di misure coercitive come quelle previste dall’articolo 614-bis c.p.c.
Questo non significa che la frequentazione sia irrilevante. Il mancato esercizio del diritto di visita può portare a:
- una richiesta di revisione delle condizioni di affidamento, fino all’eventuale affidamento esclusivo all’altro genitore;
- un ammonimento del genitore inadempiente da parte del giudice;
- una condanna al risarcimento del danno nei confronti del figlio, per la privazione della figura genitoriale, riconosciuta in diversi orientamenti di merito.
Quando la frequentazione avviene, i tempi standard prevedono weekend alternati con obbligo di prelevare e riaccompagnare il figlio, oltre a un giorno infrasettimanale. Le spese di viaggio sostenute dal genitore non collocatario per esercitare il diritto di visita restano a suo esclusivo carico e non vengono ripartite con l’altro genitore, secondo quanto stabilito dalla Cassazione civile, sezione I, con la sentenza n. 28483 del 30 settembre 2022.
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Cosa succede se il genitore non collocatario non paga il mantenimento
Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento espone a conseguenze sia civili, sia penali. Sul piano civile, il genitore creditore può chiedere al giudice l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del genitore inadempiente, oppure procedere con il pignoramento di stipendio, pensione o altri beni.
Sul piano penale, l’omissione può integrare il reato previsto dall’articolo 570-bis del Codice penale, che punisce chi si sottrae agli obblighi economici stabiliti in sede di separazione o divorzio con la reclusione fino a un anno o con una multa da 103 a 1.032 euro.
La Cassazione penale ha precisato che questa norma si applica al semplice mancato versamento delle somme dovute, senza che sia necessario dimostrare uno stato di bisogno effettivo del beneficiario (Cass. pen., sentenza n. 19715/2025). Quando l’omissione fa venire meno anche i mezzi di sussistenza dei figli minori, si applica invece la fattispecie più grave dell’articolo 570, comma secondo, n. 2, c.p., che assorbe la violazione meno grave dell’art. 570-bis (Cass. pen., sentenza n. 32039/2024).
Entrambi i reati sono procedibili solo a querela di parte: senza una denuncia formale del genitore creditore, il procedimento penale non si avvia.
Ogni famiglia ha caratteristiche diverse, e le regole su mantenimento, spese straordinarie e frequentazione vanno sempre calate nella situazione concreta. Prima di modificare un accordo, contestare un mancato pagamento o rivedere il calendario delle visite, rivolgiti a un avvocato di famiglia: valuterà la tua posizione e ti indicherà gli strumenti più adatti per tutelare te e i tuoi figli.
Obblighi genitore non collocatario – Domande frequenti
Nella maggior parte dei casi sì. Il mantenimento diretto è possibile solo con tempi di permanenza e redditi equilibrati tra i genitori.
Il pignoramento dello stipendio o della pensione, oltre a una possibile denuncia penale ai sensi dell’art. 570-bis c.p.
Le decisioni di maggiore interesse spettano a entrambi i genitori, anche se non collocatari, salvo affidamento esclusivo.
Riferimenti normativi
- articolo 315-bis del Codice civile, sul diritto del figlio a essere mantenuto, educato e istruito;
- articolo 316-bis del Codice civile, sul concorso dei genitori negli oneri di mantenimento;
- articolo 337-ter del Codice civile, sui provvedimenti riguardo ai figli e sui criteri per l’assegno di mantenimento;
- articolo 614-bis del Codice di procedura civile, sulle misure di coercizione indiretta;
- articolo 570 del Codice penale, sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- articolo 570-bis del Codice penale, sulla violazione degli obblighi economici in caso di separazione o divorzio.
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