Appello contro un’ordinanza su una misura cautelare: come funziona
L'appello contro un'ordinanza in misura cautelare ti permette di contestare davanti al tribunale del riesame le decisioni sulla libertà personale che non passano dal riesame. Scopri chi può proporlo, entro quanto tempo e con quali effetti.
- L’appello contro un’ordinanza in misura cautelare si propone entro 10 giorni e con motivi specifici, davanti al tribunale del riesame (art. 310 c.p.p.).
- Serve quando il riesame non è possibile, per esempio contro il rigetto della revoca o della sostituzione della misura, e vale anche per il pubblico ministero;
- Il tribunale decide entro 20 giorni dalla ricezione degli atti e contro la sua decisione si può ricorrere in Cassazione.
L’appello contro un’ordinanza in misura cautelare entra in scena quando il giudice dice di no. Pensa a chi sta agli arresti domiciliari da mesi e chiede di tornare libero, ma si vede respingere la richiesta. Oppure al pubblico ministero che non ottiene la misura che aveva chiesto. Il codice offre in questi casi un rimedio preciso, con regole e termini rigorosi che conviene conoscere prima di muoversi.
Che cos’è l’appello contro una misura cautelare?
L’appello cautelare è disciplinato dall’art. 310 del Codice di procedura penale (c.p.p.). Il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono impugnare le ordinanze in materia di misure cautelari personali e devono indicare i motivi nello stesso atto.
La norma parte da una regola di esclusione. L’appello vale fuori dai casi previsti dall’art. 309, comma 1, c.p.p., cioè fuori dal riesame. È quindi uno strumento residuale: si usa per le ordinanze cautelari che non si possono portare al riesame.
Ecco quali sono i casi più frequenti:
- il rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione di una misura cautelare;
- il rigetto della richiesta del pubblico ministero di applicare una misura;
- le ordinanze che applicano una misura interdittiva, perché il riesame riguarda solo le misure coercitive.
La Corte di cassazione conferma che contro il rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione è ammesso soltanto l’appello. Il ricorso immediato in Cassazione vale solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e per violazione di legge (Cass. pen., Sez. VI, n. 15125/2023).
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Qual è la differenza tra appello e riesame per una misura cautelare?
Il riesame (art. 309 c.p.p.) è il rimedio contro l’ordinanza che dispone una misura coercitiva, come la custodia cautelare o gli arresti domiciliari. Il tribunale riesamina anche il merito e può annullare, riformare o confermare l’ordinanza.
L’appello ha una struttura diversa. Ha la natura di un ordinario mezzo di impugnazione, con effetto devolutivo: il tribunale decide solo sui punti che i motivi contestano. Nel riesame si prescinde invece dalla stretta devoluzione.
Puoi ricordare la differenza così:
- il riesame riguarda l’ordinanza che applica la misura coercitiva;
- l’appello riguarda le altre ordinanze cautelari, come il rigetto della revoca;
- nel riesame il controllo è più ampio, nell’appello è limitato ai motivi proposti;
- il pubblico ministero non può chiedere il riesame, ha solo l’appello.
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Chi può proporre l’appello?
Sono legittimati il pubblico ministero, l’imputato (il codice usa questo termine anche per l’indagato) e il suo difensore. Per il pubblico ministero l’appello è l’unico strumento di impugnazione nel merito. La persona offesa non compare tra i soggetti legittimati dall’art. 310 c.p.p.
Le Sezioni Unite hanno deciso che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, la vittima non può impugnare l’ordinanza di revoca o sostituzione di una misura coercitiva (diversa dal divieto di espatrio e dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Può chiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione (Cass. pen., Sez. Unite, n. 36754/2022).
Qual è il termine per presentare appello contro una misura cautelare?
L’art. 310, comma 2, c.p.p. richiama le regole dell’art. 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Ne deriva un termine di 10 giorni, che decorre in modo diverso a seconda di chi impugna, come segue:
- per l’imputato, scatta dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento;
- per il difensore, parte dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza;
- per l’imputato latitante, decorre dalla notificazione eseguita a norma dell’art. 165 c.p.p.
Come si presenta un appello contro una misura cautelare?
L’appello si presenta nella cancelleria del tribunale competente a decidere (art. 309, comma 4). Decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d’appello, o la sua sezione distaccata, nella cui circoscrizione rientra l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza (art. 309, comma 7). I motivi vanno enunciati subito, nello stesso atto. Se mancano, l’impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.
La specificità dei motivi conta molto. Un appello che ripropone soltanto la richiesta già respinta rischia l’inammissibilità: i motivi devono individuare i punti contestati e le ragioni di fatto e di diritto, con una specificità proporzionata a quella del provvedimento impugnato (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1919 del 10 dicembre 2024).
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Come si svolge il procedimento?
Dell’appello viene dato immediato avviso all’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Questa trasmette al tribunale, entro il giorno successivo, l’ordinanza appellata e gli atti su cui si fonda. Il procedimento si svolge in camera di consiglio, nelle forme dell’art. 127 c.p.p. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria e il difensore può esaminarli ed estrarne copia.
I tempi sono questi:
- il tribunale decide entro 20 giorni dalla ricezione degli atti;
- l’ordinanza si deposita entro 30 giorni dalla decisione;
- nei casi complessi, per numero di arrestati o gravità delle imputazioni, il giudice può indicare un termine più lungo, non oltre il quarantacinquesimo giorno.
L’art. 310 non richiama il comma 10 dell’art. 309. La misura non perde quindi efficacia se il tribunale supera questi termini, come accade invece nel riesame.
Devi inoltre sapere che:
- l’appello non va notificato alle altre parti: l’art. 584 c.p.p. non si applica ai procedimenti sulla libertà personale, perché l’appello incidentale è estraneo al sistema cautelare (Cass. pen., Sez. Unite, n. 1235/2011);
- l’avviso dell’udienza segue le regole dell’art. 127 c.p.p.;
- l’appello di regola non sospende l’esecuzione dell’ordinanza impugnata (art. 588, comma 2, c.p.p.), salvo il caso del pubblico ministero descritto più avanti.
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Cosa può decidere il tribunale?
Il tribunale decide nei limiti dei motivi: la sua cognizione è circoscritta ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura.
Sui nuovi elementi di prova, le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto nel 2024. Nel giudizio di appello cautelare le parti possono produrre elementi probatori “nuovi”, nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione. La facoltà spetta sia all’imputato sia al pubblico ministero (Cass. pen., Sez. Unite, n. 15403/2024).
Quando il pubblico ministero appella il rigetto di una misura e il tribunale la dispone, la sua esecuzione è sospesa fino a quando la decisione non diventa definitiva (art. 310, comma 3, c.p.p.).
Già nel 2004 le Sezioni Unite avevano ammesso che, in questo appello, il pubblico ministero produca elementi nuovi sullo stesso fatto contestato. La difesa può a sua volta depositare documentazione nuova nel contraddittorio (Cass. pen., Sez. Unite, n. 18339/2004).
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Cosa succede dopo l’appello?
Contro la decisione del tribunale il pubblico ministero, l’imputato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito (art. 311, comma 1, c.p.p.).
I motivi si enunciano insieme al ricorso, con la possibilità di presentarne di nuovi davanti alla Corte prima della discussione. La Cassazione decide entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, nelle forme dell’art. 127 c.p.p.
La legge 2 dicembre 2025, n. 181 ha inserito nell’art. 310 il comma 2-bis. I provvedimenti del tribunale che non confermano un’ordinanza cautelare nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona vanno comunicati subito alla persona offesa e ai servizi socioassistenziali, a cura della polizia giudiziaria. La stessa comunicazione va al difensore della persona offesa, se nominato.
I 10 giorni passano in fretta e un motivo generico può far dichiarare inammissibile l’appello. Scegliere tra appello, riesame e ricorso dipende dal tipo di ordinanza e dalla fase del procedimento. Un avvocato penalista legge il provvedimento, individua il rimedio corretto e redige motivi specifici entro il termine. Se hai bisogno di aiuto, contatta uno dei professionisti della legge presenti su deQuo.
Appello misura cautelare – Domande frequenti
Entro 10 giorni, per effetto del richiamo dell’art. 310, comma 2, all’art. 309 c.p.p. Il termine decorre dall’esecuzione o dalla notificazione, o dall’avviso di deposito per il difensore.
No, di regola l’impugnazione non sospende l’esecuzione. Fa eccezione la misura disposta dal tribunale su appello del pubblico ministero: resta sospesa fino alla decisione definitiva.
20 giorni dalla ricezione degli atti, con deposito dell’ordinanza entro 30 giorni dalla decisione. Nei casi complessi il termine di deposito arriva al massimo a 45 giorni.
Riferimenti normativi
- art. 309 del Codice di procedura penale (riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva);
- art. 310 del Codice di procedura penale (appello), compreso il comma 2-bis;
- art. 311 del Codice di procedura penale (ricorso per cassazione);
- art. 127 del Codice di procedura penale (procedimento in camera di consiglio);
- art. 591 del Codice di procedura penale (inammissibilità dell’impugnazione);
- legge 2 dicembre 2025, n. 181, art. 3, comma 1, lettere m) e n);
- Cass. pen., Sez. Unite, n. 15403/2024, n. 36754/2022, n. 1235/2011 e n. 18339/2004; Sez. VI, n. 15125/2023 e n. 1919 del 10 dicembre 2024.
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