Autonomia differenziata: cosa sono le pre-intese e cosa comportano
Il Parlamento ha dato il via libera alle pre-intese sull'autonomia differenziata con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria: ecco la cornice normativa, l'iter seguito e le posizioni a confronto.
- Le pre-intese sono accordi preliminari tra il Governo e quattro regioni per il trasferimento di nuove competenze in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
- Il percorso segue la legge n. 86 del 2024 e i paletti fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 192/2024.
- Il voto parlamentare non trasferisce ancora competenze, ma autorizza il negoziato verso le intese definitive, che dovranno tornare in Aula per l’approvazione.
Se abiti in una delle quattro regioni coinvolte, probabilmente hai sentito parlare di autonomia differenziata al telegiornale senza capire cosa cambi davvero per te. La materia è tecnica, ma le conseguenze toccano servizi che usi ogni giorno: dalla sanità alla protezione civile, dalle professioni regolamentate alla previdenza integrativa. In questo articolo ti spieghiamo cosa sono le pre-intese, cosa hanno deciso Corte Costituzionale e Parlamento e cosa potrebbe succedere a livello nazionale.
Autonomia differenziata e Costituzione
L’autonomia differenziata nasce dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, introdotto con la riforma del Titolo V nel 2001. La norma permette alle Regioni a statuto ordinario di ottenere, tramite intesa con lo Stato, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia su alcune materie di competenza concorrente o esclusiva statale.
Per attuare questo meccanismo, il Parlamento ha approvato la legge 26 giugno 2024, n. 86, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2024 ed entrata in vigore il 13 luglio 2024. La legge, nota anche come legge Calderoli, definisce la procedura per arrivare alle intese: negoziato tra Governo e Regione, deliberazione del Consiglio dei ministri, passaggio nei Consigli regionali, approvazione finale con legge del Parlamento a maggioranza assoluta.
Un punto centrale della riforma riguarda i livelli essenziali delle prestazioni (LEP): per le materie che li riguardano, il trasferimento di competenze può avvenire solo dopo la loro determinazione, con l’obiettivo di garantire standard uniformi su tutto il territorio nazionale.
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La sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024
Prima di arrivare alle pre-intese, la legge 86/2024 è stata sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 192 del 2024 ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge Calderoli e ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata di altre.
In particolare, la Corte si è pronunciata su questi punti:
- le richieste di autonomia possono riguardare soltanto “specifiche funzioni” e non su intere materie;
- qualsiasi richiesta deve essere giustificata dal principio di sussidiarietà. Questo significa che le funzioni pubbliche passano nelle mani degli enti più vicini cittadini solo se questo passaggio comporta dei vantaggi effettivi. La Corte ha sottolineato che il trasferimento di competenze alle Regioni sarebbe alquanto difficile per materie quali commercio con l’estero, tutela dell’ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, grandi reti di trasporto e comunicazione, professioni, configurazione generale dei cicli di istruzione;
- il Parlamento ha il potere di discutere o presentare emendamenti rispetto al disegno di legge sull’intesa tra Governo e Regioni;
- i LEP devono essere determinati dal Parlamento;
- le singole Regioni possono sempre impugnare dinnanzi alla Corte eventuali accordi di differenziazione che il Governo ha firmato con altre Regioni.
Approfondisci leggendo Autonomia differenziata: cos’è, disegno di legge, pro e contro
Cosa sono le pre-intese e cosa prevedono
Le pre-intese sono accordi preliminari, firmati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie con le Regioni interessate, che fissano l’oggetto e i contenuti di massima del negoziato in corso verso l’intesa definitiva.
Il Governo ha attualmente sottoscritto pre-intese con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria su quattro materie:
- protezione civile;
- professioni;
- previdenza complementare e integrativa;
- tutela della salute, limitatamente al coordinamento della finanza pubblica.
Su quest’ultimo punto, le regioni interessate potranno incidere sul sistema tariffario di rimborso e di compartecipazione alla spesa sanitaria, un aspetto che ha raccolto le maggiori critiche in sede di dibattito parlamentare.

L’approvazione delle pre-intese
Il Senato ha approvato le risoluzioni sulle pre-intese il 16 luglio 2026, con 84 voti favorevoli e 59 contrari. La Camera ha confermato il via libera nei giorni successivi: il 21 luglio ha approvato le pre-intese di Lombardia (167 sì, 116 no), Piemonte (159 sì, 109 no) e Liguria (163 sì, 116 no); il 22 luglio è arrivato anche il sì per il Veneto.
Le risoluzioni, che sono identiche per le quattro Regioni, nonostante le specificità di ognuna, impegnano il Governo a proseguire il negoziato nel rispetto della procedura prevista dalla legge 86/2024, con l’indicazione di integrare gli schemi con il richiamo espresso all’articolo 120 della Costituzione (che disciplina il potere sostitutivo dello Stato) e di garantire un’informativa periodica sugli oneri finanziari derivanti dal trasferimento di competenze.
Il voto parlamentare non produce effetti immediati sulle competenze regionali: apre la fase in cui Governo e Regioni definiscono i testi delle intese vere e proprie, che dovranno poi tornare in Parlamento per l’approvazione definitiva.
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Cosa succede ora?
Il percorso divide la maggioranza di Governo, che rivendica il passaggio come attuazione di un principio costituzionale, e le opposizioni, che hanno presentato una risoluzione unitaria per l’interruzione dell’iter.
Tra i rilievi emersi in sede di dibattito parlamentare e nelle audizioni emergono in particolare quello:
- del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, il quale ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso davanti alla Corte Costituzionale contro l’intesa sulla sanità, ritenendola penalizzante per il Mezzogiorno;
- di alcune forze politiche, tra cui Azione, che non contestano il principio costituzionale dell’autonomia ma segnalano l’assenza di adeguate garanzie finanziarie e organizzative nelle intese attualmente in discussione;
- del Ministro Calderoli, che ha respinto le critiche relative al rischio di una sanità a due velocità, definendo l’autonomia uno strumento per migliorare l’efficienza amministrativa nei territori più indietro.
Si tratta di posizioni politiche e di merito che la Corte Costituzionale potrà essere chiamata a valutare nel momento in cui le intese definitive, una volta approvate, dovessero essere oggetto di ricorso in via diretta da parte di altre Regioni.
Pre-intese – Domande frequenti
Protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute limitatamente al coordinamento della finanza pubblica.
Sì, le Regioni possono proporre ricorso diretto alla Corte Costituzionale contro le leggi che approvano le intese.
Solo dopo l’approvazione parlamentare delle intese definitive, ad oggi non ancora sottoscritte.
Riferimenti normativi
- Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 116, terzo comma;
- legge 26 giugno 2024, n. 86, disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata;
- Corte Costituzionale, sentenza n. 192/2024;
- Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 120, sul potere sostitutivo dello Stato.
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