Quanto tempo può stare sequestrato lo smartphone: tempi di legge e restituzione
Vediamo quali sono i limiti temporali imposti dal Codice di procedura penale, la giurisprudenza della Cassazione e le opzioni di ricorso.
- La legge italiana non fissa un numero massimo di giorni per il trattenimento fisico dello smartphone sequestrato, ma l’articolo 262 c.p.p. impone la restituzione immediata quando vengono meno le esigenze probatorie.
- La Polizia Giudiziaria deve limitare il sequestro del dispositivo al tempo strettamente necessario per effettuare la copia forense dei dati informatici contenuti nella memoria.
- Il proprietario del telefono può presentare istanza di dissequestro al Pubblico Ministero o proporre ricorso al Tribunale del Riesame entro 10 giorni dalla notifica del decreto.
Quando le forze dell’ordine sequestrano uno smartphone durante un’indagine penale, la privazione del dispositivo incide direttamente sulla vita quotidiana e professionale del cittadino. Sebbene il telefono contenga elementi di prova rilevanti, il sistema giudiziario in Italia deve bilanciare le esigenze di indagine con il diritto di proprietà. Vediamo allora di capire quali siano i tempi reali di trattenimento del bene, come funziona la duplicazione dei dati e quali strumenti legali attivare per riavere il proprio device.
Quanto dura il sequestro del telefono secondo il Codice di procedura penale?
Il sequestro probatorio disciplinato dall’articolo 253 c.p.p. consente all’autorità giudiziaria di acquisire il corpo del reato o le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. Nel caso degli smartphone, la durata del trattenimento del bene è limitata dal rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell’azione penale.
La Cassazione Penale, Sezioni Unite, con sentenza n. 40963 del 19 luglio 2022, ha stabilito che la trattenuta fisica del dispositivo oltre il tempo necessario all’estrazione dei dati costituisce una compressione ingiustificata dei diritti della persona.
La Cassazione Penale, Sezione VI, con sentenza n. 13872 del 30 marzo 2023, ha chiarito che il trattenimento indeterminato del telefono in attesa della perizia viola l’articolo 262 c.p.p., imponendo la restituzione del supporto fisico una volta duplicato il contenuto informativo.
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Quale valore legale ha la copia forense del dispositivo?
L’estrazione dei dati dal telefono deve avvenire secondo i protocolli tecnici previsti dall’articolo 244 c.p.p. e dall’articolo 354 c.p.p., integrati dalla Legge n. 48 del 18 marzo 2008 sulla ratifica della Convenzione di Budapest sul cybercrime. La procedura garantisce l’inalterabilità del dato originale mediante la generazione di una sequenza alfanumerica univoca denominata codice hash.
Una volta creata la copia forense, la procedura operativa di gestione della prova prevede:
- l’estrazione bit-a-bit del contenuto della memoria tramite software di analisi forense;
- la generazione del codice identificativo hash per certificare la conformità dei dati;
- l’inserimento della copia informatica nel fascicolo gestito dalla Procura della Repubblica;
- la restituzione dell’apparecchio fisico al proprietario previa richiesta della difesa.
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Quali sono le tempistiche medie per la restituzione dello smartphone?
I dati del Ministero della Giustizia evidenziano che la durata effettiva del sequestro dello smartphone dipende dalla presenza di cifrature, dalla complessità del software e dal carico di lavoro dei consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica.
Le fasi operative della procedura di sequestro e i costi medi per l’eventuale nomina di un Consulente Tecnico di Parte (CTP) sono riportati nella tabella seguente.
| Fase del procedimento | Termine normativo | Durata media effettiva |
| Convalida del sequestro d’urgenza | 48 ore per la trasmissione, 48 ore per il decreto del PM | 4 giorni solari |
| Esecuzione della copia forense | Non fissato | Da 15 giorni a 90 giorni |
| Decisione su istanza di dissequestro | 10 giorni dalla ricezione dell’istanza | Da 15 giorni a 30 giorni |
| Decisione del Tribunale del Riesame | 10 giorni dalla ricezione degli atti | 10 giorni solari |

Come si richiede il dissequestro del dispositivo telefonico?
L’indagato o il terzo proprietario dello smartphone possono attivare tre distinti strumenti di tutela per riottenere il bene prima della conclusione delle indagini preliminari.
La strategia difensiva si articola attraverso i seguenti strumenti processuali:
- deposito dell’istanza di dissequestro ai sensi dell’articolo 262 c.p.p. rivolta al PM procedente o al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP);
- ricorso al Tribunale del Riesame ai sensi dell’articolo 324 c.p.p. da presentare entro 10 giorni dalla notifica del decreto di sequestro;
- ricorso in Cassazione ai sensi dell’articolo 325 c.p.p. per violazione di legge entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del Riesame.
Qualora lo smartphone costituisca lo strumento con cui è stato commesso il reato, come nel caso di accesso abusivo a sistema informatico punito dall’articolo 615 ter c.p., o rientri tra le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 240 c.p., l’autorità giudiziaria ne trattiene la disponibilità fisica fino alla sentenza definitiva.
Sequestro smartphone – Domande frequenti
Una volta completata la copia forense bit-a-bit e generato il codice hash, le esigenze probatorie sul supporto fisico vengono meno. In assenza di contestazioni su alterazioni del dispositivo, il PM dispone la restituzione dell’apparecchio entro pochi giorni dalla presentazione dell’istanza ex articolo 262 c.p.p.
Se il PM rigetta la richiesta di restituzione, il difensore può proporre opposizione dinanzi al GIP oppure proporre ricorso al Tribunale del Riesame ai sensi dell’articolo 324 c.p.p. entro 10 giorni dalla notifica del diniego.
La Polizia Giudiziaria sequestra solitamente l’intero dispositivo comprensivo della scheda SIM per estrarre contatti e messaggi memorizzati. Tuttavia, è possibile richiedere la restituzione separata della sola scheda SIM per consentire al proprietario di riattivare il proprio numero su un nuovo apparecchio.
Riferimenti normativi
- Articolo 15 della Costituzione italiana (Segretezza e libertà della corrispondenza)
- Articolo 244 c.p.p. (Casi e forme delle ispezioni informatiche)
- Articolo 253 c.p.p. (Oggetto del sequestro probatorio)
- Articolo 262 c.p.p. (Restituzione delle cose sequestrate)
- Articolo 324 c.p.p. (Procedimento di riesame)
- Articolo 325 c.p.p. (Ricorso per Cassazione)
- Legge n. 48 del 18 marzo 2008 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest sul cybercrime)
- Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 40963 del 20 luglio 2017
- Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 17132 del 15 febbraio 2024
- Cassazione Penale, Sezione II, sentenza n. 33657 del 25 settembre 2025
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