Indennità di maternità lavoratrici autonome 2022: come funziona

Generalmente, la controversia o cosiddetta vertenza in materia di lavoro – che può sfociare in una vera e propria causa di lavoro – è il contrasto che nasce tra un lavoratore e un datore di lavoro in merito ad alcuni aspetti del loro rapporto, quando si presume che siano stati lesi diritti o aspettative previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, e possono riguardare aspetti sia economici sia normativi.
Le cause di lavoro seguono regole parzialmente diverse da un comune processo civile; infatti, il relativo rito, si applica solo alle controversie che presuppongono l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. [1]
Vediamo quali sono i vari passaggi di una vertenza di lavoro.
Le parti hanno, anzitutto, tre possibilità:
Certamente l’ultima modalità si configura come la soluzione meno dispendiosa, in quanto i costi vengono potenzialmente dimezzati e si accorciamo i tempi di una normale causa di lavoro.
Ma proviamo ad esaminare più analiticamente le altre modalità.
La legge [2] riconosce sia al lavoratore che al datore di lavoro la facoltà (e non più il dovere) di esperire un tentativo di conciliazione presso le Commissioni di conciliazione, istituite presso ciascuna Direzione provinciale del lavoro.
La richiesta di conciliazione, promovibile anche tramite l’associazione sindacale di appartenenza, deve essere sottoscritta dall’istante e presentata a mano o spedita con raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).
La predetta richiesta di conciliazione deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi:
1) Dati identificativi dell’istante e della controparte (nome, cognome, residenza);
2) Indicazione del luogo ove è sorto il rapporto di lavoro;
3) Indicazione del domicilio ove l’istante desidera ricevere le comunicazioni inerenti la procedura;
4) Esposizione dei fatti e delle ragioni che legittimano la richiesta.
Dopo che la richiesta di conciliazione sia stata presentata e notificata anche alla controparte, possiamo avere i seguenti esiti:
1. La controparte accetta: depositerà una memoria difensiva presso la Commissione di conciliazione, che fisserà la data per provvedere al tentativo di conciliazione.
Espletato il suddetto tentativo, si prospettano due scenari:
2. La controparte non accetta: ci si potrà rivolgere all’autorità giudiziaria.
Il giudice competente per le cause di lavoro è il cosiddetto tribunale del lavoro, cioè un’apposita sezione del tribunale ordinario che si occupa specificamente delle cause di lavoro, applicando le norme del processo del lavoro; nello specifico, sarà competente territorialmente quel tribunale del lavoro nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro o si trovi l’azienda.
La causa di lavoro si instaura con il deposito nella cancelleria del giudice del lavoro di un ricorso, che sostanzialmente deve contenere gli elementi specifici previsti dal codice di procedura civile [3], e cioè:
Dopo che il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice del lavoro, la parte dovrà notificarlo alla controparte.
Dopo il deposito del ricorso, il giudice del lavoro provvede a fissare l’udienza di discussione della causa di lavoro, che si snoda in tre fasi [4]:
I tempi delle cause di lavoro sono più celeri rispetto a quelli delle cause ordinarie.
Le sentenze emesse in primo grado sono provvisoriamente esecutive, ossia possono essere immediatamente utilizzate come titolo esecutivo per procedere ad un eventuale pignoramento, ma con una particolare differenza:
[1] art. 409 c.p.c.
[2] art. 410 c.p.c.
[3] art. 414 c.p.c.
[4] art. 420 c.p.c.