Sospetto uso di droghe: scatta la visita medica per il lavoratore
Nei luoghi di lavoro ad alto rischio di infortunio, qualora sospetti che un lavoratore faccia uso di droghe o alcol, il datore ha la facoltà di richiedere una visita medica immediata. Si tratta di un'importante disposizione introdotta dal D.L. 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”). Analizziamola.
- Ai fini della sicurezza sul posto di lavoro, l’art. 41, comma 2, D.Lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria, sia per verificare lo stato di salute dei lavoratori, sia per confermare la loro idoneità alla mansione.
- Il D.L. 159/2025 introduce la possibilità per il datore di richiedere per i lavoratori ad alto rischio di infortuni una visita medica in caso di sospetto uso di droghe.
- La visita medica è uno strumento di tutela e non di controllo e il medico competente deve operare nel pieno rispetto della privacy del dipendente.
Il Decreto Legge 31 ottobre 2025 n. 159, modificando l’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, ha introdotto significative misure in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Fra queste, emerge quella per cui datori di lavoro e preposti possono richiedere una visita medica immediata quando sospettino che un dipendente faccia uso di droghe o alcol sul posto di lavoro.
La nuova disposizione vale soltanto per le attività lavorative ad alto rischio di infortunio, come industrie metalmeccaniche, edilizia e trasporti, in cui un errore può essere la causa di gravi danni. Tuttavia, per conoscere concretamente le modalità di applicazione di tale nuova misura, occorre aspettare la definizione delle regole operative attraverso un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previsto entro il 31 dicembre 2026.
Di seguito vi spiego dettagliatamente il contenuto della nuova disposizione relativa alla visita medica che il datore può richiedere al dipendente ad alto rischio di infortunio nel caso in cui sospetti l’uso di sostanze stupefacenti o di alcol da parte di quest’ultimo. Qualora avessi anche necessità di una consulenza legale in diritto del lavoro, non esitare a contattare uno degli avvocati presenti su deQuo.
Visita medica per uso di droghe: cosa cambia per i lavoratori
Il D.L. 159/2025, introducendo la visita medica per i lavoratori ad alto rischio di infortunio nel caso in cui il datore abbia il minimo sentore del loro uso di droghe e alcol, ha ampliato la portata del D.Lgs. 81/2008, che già prevedeva la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro per controllare lo stato di salute dei dipendenti e confermare la loro idoneità alla mansione mediante la sottoposizione degli stessi a visite mediche specifiche.
Difatti, la sorveglianza sanitaria comprende:
- una visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, volta a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
- una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- una visita medica su richiesta del lavoratore, nel caso in cui il medico competente la consideri legata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- una visita medica in occasione del cambio della mansione al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- una visita medica alla cessazione del rapporto lavorativo;
- una visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, qualora il medico competente la ritenga necessaria per verificare l’idoneità alla mansione.
Con l’aggiunta della lettera e-quater) al comma 2 dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008, il legislatore ha voluto incentivare i controlli anche sulle condizioni psicofisiche dei lavoratori dal momento che ogni anno si registrano migliaia di infortuni con esito mortale sul posto di lavoro.
Secondo la nuova disposizione, il lavoratore può essere sottoposto a visita prima o durante il turno e la stessa rientra nell’orario lavorativo.
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Visita medica in caso di sospetto di uso di droghe: quando scatta?
La disposizione introdotta dal nuovo Decreto Sicurezza (D.L. 159/2025) altro non è che una misura reattiva che può scattare sulla base di un semplice ragionevole motivo per supporre che il dipendente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Dunque, condizione necessaria affinché il datore possa richiedere che il lavoratore venga sottoposto a visita medica immediata è il “sospetto” che questi faccia uso di droghe o alcol.
L’indagine diagnostica può essere richiesta in presenza di specifici elementi, quali odori sospetti e comportamenti irrazionali del dipendente; anche la segnalazione da parte di colleghi al datore circa comportamenti strani che facciano intuire l’uso di droghe da parte del dipendente può far scattare la visita medica in questione.
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La visita medica tra sicurezza e privacy del lavoratore
La visita medica aziendale, che può essere richiesta dal datore in tutte le ipotesi in cui quest’ultimo abbia un fondato sospetto che il lavoratore faccia uso di droghe, non va tuttavia intesa come uno strumento di controllo dei dipendenti, bensì è volta a tutelarli.
Ai fini della visita, il datore è tenuto a rivolgersi al medico competente, il quale stabilisce modalità e tempi nel rispetto di Statuto dei lavoratori e privacy. Trattandosi di dati sanitari sensibili, gli stessi devono essere trattati esclusivamente dal soggetto autorizzato (medico competente) per il tempo strettamente necessario e con specifiche modalità.
RLS, RSU e sindacati devono attivarsi, affinché siano assicurate procedure garantiste e anonimizzazione. Inoltre, i provvedimenti disciplinari devono basarsi sui risultati degli accertamenti e su fatti concreti, piuttosto che sul mero sospetto.
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