Condomini morosi: l’amministratore può far staccare i servizi condominiali se non pagano. Ma quali sono i limiti?
L'amministratore di condominio può davvero staccare (legalmente) la luce e il citofono ai condomini che non pagano? In pratica sì, ma non in tutti casi.
La Corte d’Appello di Napoli ha recentemente fornito un importante chiarimento sulla legittimità della sospensione dei servizi condominiali ai danni di un condomino moroso, confermando i poteri dell’amministratore e definendo i limiti dell’art. 63 disp. att. c.c. Questo aggiornamento giurisprudenziale è cruciale per la gestione del recupero crediti in condominio.
La sentenza n. 5301 del 29/10/2025 della Corte di Appello di Napoli ha riaffermato l’applicazione dell’art. 63 delle disp. att. c.c. che autorizza l’amministratore a intervenire in caso di prolungata morosità condominiale (oltre i sei mesi).
Il contenzioso è nato dalla decisione dell’amministratore di sospendere temporaneamente (per 48 ore) alcuni servizi condominiali a uso individuale – citofono, illuminazione parziale dell’androne e distribuzione della corrispondenza – a fronte di un debito superiore a 30.000 euro. L’attore, un avvocato, aveva intentato causa per i presunti danni arrecati al suo studio professionale, al fine di ottenere un risarcimento.
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Quando la sospensione dei servizi condominiali è legittima?
La Corte d’Appello ha respinto la richiesta di risarcimento, dichiarando legittima la sospensione dei servizi, dato che non era stata provata l’esistenza di danni concreti e irreparabili. L’interruzione temporanea, se ripristinata rapidamente e senza prova di danno grave, infatti, non giustifica un risarcimento.
Ad ogni modo, ci sono dei limiti da rispettare. Se l’art. 63, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che si possano interrompere i servizi condominiali in caso di morosità superiore a 6 mesi, bisogna comunque garantire i cosiddetti “servizi essenziali“.
Non si tratta di una norma, ma di un acceso dibattito giurisprudenziale. Vi rienta ll‘acqua Potabile: esiste una disciplina speciale (DPCM n. 105094/2016) che impone la garanzia di un quantitativo minimo vitale di acqua (50 litri/giorno per abitante), soprattutto per utenti in difficoltà economica. La sospensione completa è vietata se compromette il diritto alla salute;
Per il riscaldamento, invece, la sospensione è spesso ritenuta possibile in quanto esistono soluzioni alternative (impianti autonomi a gas/elettrici) che consentono di preservare il diritto a una vita dignitosa.
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