Patto UE su migrazione e asilo: cosa prevede e cosa cambia per gli Stati membri
Prossimamente in vigore le nuove regole europee su accoglienza, procedure di frontiera, ricollocamenti e responsabilità condivisa nella gestione dei flussi migratori. Le abbiamo analizzate per voi.
- Il Patto UE su migrazione e asilo è un insieme di norme, il cui obiettivo è regolamentare il fenomeno dell’immigrazione e dei richiedenti asilo a livello europeo;
- Il Paese sicuro è quello in cui non si registrano persecuzioni o violenze sistematiche tali da giustificare in automatico la protezione internazionale
- I richiedenti protezione, provenienti da un Paese sicuro, devono dimostrare di essere vittima di persecuzioni.
Lo scorso 10 febbraio, il Parlamento europeo ha approvato due nuovi testi legislativi attuativi del Patto UE su migrazione e asilo. Si tratta di un ulteriore intervento che si inserisce in un più ampio disegno di regolamentazione del fenomeno migratorio in Europa, avviato a partire dal 2020.
L’obiettivo è essenzialmente rafforzare e integrare le principali politiche dell’UE in materia di migrazione, asilo, gestione delle frontiere e integrazione. Sebbene sulla carta lo scopo di tali nuove politiche sia largamente condiviso, le misure varate per l’attuazione destano perplessità di non poco conto. L’attuale dibattito, infatti, si concentra sul mantenimento delle garanzie costituzionali in un terreno molto scivoloso, come quello della immigrazione. Vediamo cosa è successo a livello normativo.
Cos’è il Patto UE su migrazione e asilo
Il Patto UE su migrazione e asilo è un insieme di norme e misure volte a gestire, con maggiore efficienza e in modo più condiviso, il fenomeno dell’immigrazione e dei richiedenti asilo a livello europeo.
Il Patto è risultato di un lungo cammino iniziato diversi anni fa, per normalizzare i flussi migratori e garantire un delicato equilibro fra esigenze di sicurezza interna e diritto alla circolazione e accoglimento.
Tali obiettivi sono confluiti in un pacchetto di norme in materia di migrazione, votato dal Parlamento europeo, e adottate formalmente dal Consiglio dell’UE il 14 maggio 2024, contenente 10 regolamenti e direttive per gestire in modo ordinato e solidale gli arrivi.
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Cos’è la lista dei Paesi sicuri
Qualche giorno fa, il Parlamento europeo ha approvato un emendamento al Regolamento (UE) 2024/1348 (istitutivo di una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione), il quale ha introdotto una lista comune europea dei Paesi di origine sicuri.
Si tratta di uno strumento, varato dall’UE, che ha la funzione di semplificare e accelerare l’esame delle domande di protezione internazionale (per esempio, il diritto d’asilo), presentate da persone provenienti da determinati Paesi.
Se una richiesta di asilo arriva da un richiedente proveniente da un Paese sicuro, la relativa pratica può essere esaminata più rapidamente e con procedure speciali. Ciò in quanto si presume che, salvo prova contraria, i cittadini di questi Paesi ritenuti sicuri non abbiano bisogno di protezione internazionale. L’obiettivo è essenzialmente ridurre le domande e snellire il sistema d’asilo negli Stati membri.

Cosa significa Paese sicuro
Si definisce Paese sicuro uno Stato che, sulla base di una valutazione globale, è generalmente considerato rispettoso dei diritti umani e dello Stato di diritto. Nel Paese sicuro, per esempio, non si registrano persecuzioni o violenze sistematiche tali da giustificare in automatico la protezione internazionale e, conseguentemente, il diritto di asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato.
L’inquadramento come un Paese sicuro si fonda, dunque, su una presunzione. A livello europeo, la decisione in ordine alla sicurezza di uno Stato compete alle massime istituzioni europee in concerto: la Commissione europea individua un Paese come sicuro e, successivamente, Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo approvano la decisione.
A livello nazionale, ogni Stato membro può avere anche una propria lista nazionale, purché rispetti quanto stabilito in ambito europeo. In Italia, l’elenco dei Paesi di origine sicuri è previsto dal nuovo art. 2 bis, D.Lgs n. 25 del 2008, approvato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia
Come funziona la richiesta di asilo da un Paese sicuro
La previsione di una lista di Paesi sicuri ha un importante impatto concreto nei confronti di tutte le persone richiedenti asilo che provengono da tali Stati. Se infatti un soggetto arriva da una Nazione considerata sicura, la sua domanda di asilo viene esaminata con una procedura accelerata, fondata sulla presunzione che non abbia bisogno di protezione.
Il richiedente può tuttavia dimostrare che, nel suo caso specifico, è vittima di persecuzioni per motivi politici, religiosi, orientamento sessuale, appartenenza etnica, ecc. In altri termini, la protezione non sarà più automatica, ma subordinata alla dimostrazione da parte del richiedente del forte rischio di persecuzione.
Un soggetto di un Paese sicuro, dunque, per ottenere protezione deve dimostrare che nonostante la situazione generale sia considerata sicura, personalmente corre un pericolo concreto.
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Quali sono i Paesi considerati sicuri
Sulla base degli attuali sviluppi in ambito europeo, la lista dei Paesi sicuri è periodicamente aggiornata. Attualmente sono inclusi nella lista i seguenti Stati: Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco, Tunisia.
La provenienza da tali Paesi fa scattare l’automatica considerazione di sicurezza per assenza di un reale rischio di pericolo e, pertanto, una procedura più gravosa per il richiedente protezione, che deve dimostrare il contrario. Gli Stati che aderiscono al patto, firmandolo, ovvero le 27 Nazioni membri UE, sono in automatico considerati sicuri.

Regolamenti attuativi del patto sulla immigrazione e sull’asilo
Ulteriori aspetti della gestione del fenomeno migratorio e del connesso diritto all’asilo sono regolamentati da altri regolamenti. Come anticipato, il Patto rappresenta un insieme di norme concretamente attuate da regolamenti, alcuni dei quali entreranno in vigore il prossimo giugno.
In particolare, il Patto UE su migrazione e asilo è un complesso di più misure, contenute su altri Regolamenti e Direttive, che attualmente si focalizzano su quattro Pilastri, quali:
- frontiere esterne sicure (Regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 – Regolamento (UE) 2024/1347- Direttiva (UE) 2024/1346 – Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 – Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 – Regolamento (UE) 2024/1352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 – Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024);
- procedure rapide ed efficaci (Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024);
- sistema efficace di solidarietà e responsabilità (Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 – Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024);
- integrazione del fenomeno migratorio nei partenariati internazionali.
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Criticità della lista dei Paesi sicuri
Il Patto ha indubbiamente il merito di aver riordinato la regolamentazione europea in tema di migrazione. Sebbene gli obiettivi, dichiarati dalle Istituzioni unionali, siano di grande coraggio e di impatto, l’attuazione pratica ha sollevato criticità importanti.
Sul piano giuridico, da più parti sono stati sollevati dubbi su un passibile indebolimento delle garanzie per i richiedenti asilo. Ciò, in particolare, per le richieste di protezione provenienti dal c.d. Paesi sicuri, ritenuti tali senza una preventiva ed effettiva verifica della situazione concreta.
Molte organizzazioni lamentano sul punto un netto abbattimento del livello minino di garanzie riconosciute in passato. Altro tallone d’Achille riguarda il meccanismo di solidarietà flessibile. Il ricollocamento dei migranti, infatti, non è un passaggio obbligatorio o che coinvolge gli altri Paesi, ma può essere sostituito da altre misure alternative. Ciò aumenta inevitabilmente il rischio che persistano forti pressioni sugli Stati di primo ingresso.
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