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Il ddl immigrazione riduce tutele e diritti: analisi giuridica delle conseguenze

Le novità apportate dal Ddl immigrazione rischiano di peggiorare le attuali normative che tutelano i minori e i maggiorenni non accompagnati. Abbiamo fatto il punto sulla questione, citando i principali attori che hanno manifestato la loro opposizione rispetto al nuovo disegno di legge.

ddl immigrazione

Ventidue organizzazioni della società civile, aderenti al Tavolo Minori Migranti, hanno espresso formale preoccupazione in merito al disegno di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale, approvato dal Consiglio dei ministri in data 11 febbraio, recante anche disposizioni di attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.

Le organizzazioni richiamano l’urgenza della piena applicazione della legge 7 aprile 2017, n. 47 (cd. “legge Zampa”), ritenendo che talune previsioni contenute nel disegno di legge possano incidere in senso restrittivo sulle tutele riconosciute ai minori stranieri non accompagnati e ai neomaggiorenni già presi in carico dal sistema di protezione.

Profili critici segnalati dal Tavolo Minori Migranti

Secondo quanto dichiarato dal Tavolo Minori Migranti, le disposizioni prospettate nel disegno di legge inciderebbero su istituti centrali della legge n. 47/2017, in particolare sul cosiddetto “prosieguo amministrativo”. Tale istituto consente, su decisione del Tribunale per i minorenni, la prosecuzione dell’accoglienza e delle misure di sostegno oltre il compimento del diciottesimo anno di età, fino ai ventuno anni, in favore di soggetti che necessitino di completare percorsi di istruzione, formazione o inserimento lavorativo, nonché di consolidare relazioni e strumenti di autonomia avviati in costanza di minore età.

Le organizzazioni firmatarie evidenziano che eventuali modifiche restrittive determinerebbero un ridimensionamento delle garanzie oggi riconosciute ai minori e neomaggiorenni stranieri non accompagnati, con una conseguente compressione degli strumenti di protezione e accompagnamento.

Si sottolinea, inoltre, il rischio di una disparità di trattamento rispetto ai coetanei collocati fuori famiglia a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, per i quali l’ordinamento già prevede la possibilità di misure di accompagnamento fino ai ventuno anni. Una riduzione del limite anagrafico esclusivamente per i minori stranieri non accompagnati determinerebbe, infatti, un differente standard di tutela fondato sulla cittadinanza.

Ulteriore profilo di criticità riguarda l’eventuale trasferimento della competenza in materia di rimpatrio assistito e volontario dal Tribunale per i minorenni al Prefetto. Nel sistema vigente, la decisione è assunta dall’autorità giudiziaria, previa valutazione del superiore interesse del minore e nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili. Il trasferimento della competenza all’autorità amministrativa, pur con il coinvolgimento del Tribunale, verrebbe ritenuto idoneo a ridurre le garanzie connesse a una decisione incidente su diritti fondamentali.

Scopri di più su Paesi sicuri e protezione internazionale: cosa dice la sentenza della Corte di Giustizia UE

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La posizione del Coordinamento nazionale comunità accoglienti (CNCA)

Il Coordinamento nazionale comunità accoglienti ha espresso formale contrarietà alle disposizioni contenute nel disegno di legge, ritenendo che esse rappresentino un arretramento rispetto alla legge n. 47/2017.

In particolare, viene contestata la prospettata riduzione del limite del prosieguo amministrativo da 21 a 19 anni. Secondo l’organizzazione, tale intervento interromperebbe percorsi educativi, formativi e lavorativi in fase di consolidamento, incidendo su giovani in una fase delicata di transizione all’età adulta.

Il CNCA richiama altresì l’articolo 3 della Costituzione e il principio del superiore interesse del minore sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ritenendo che una differenziazione fondata sulla cittadinanza possa configurare un trattamento non uniforme rispetto ai minorenni collocati fuori famiglia per disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto dichiarato dall’organizzazione, l’indebolimento degli strumenti di protezione potrebbe determinare un incremento dei rischi di precarietà abitativa, sfruttamento lavorativo e marginalità sociale, con ricadute anche sulle comunità locali e sugli enti territoriali.

LEGGI pure Decreto Piantedosi: cosa prevede per le ONG

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L’intervento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

Anche l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza si è espressa sulle modifiche previste dal disegno di legge, offrendo una valutazione meno allarmistica. Con riferimento al prosieguo amministrativo, l’Autorità ha evidenziato che l’efficacia dello strumento dipende non soltanto dalla sua durata temporale, ma dall’accompagnamento mediante interventi integrati e multidisciplinari degli enti locali, calibrati sulle specifiche vulnerabilità dei ragazzi.

Quanto al trasferimento della competenza in materia di rimpatrio assistito ai Prefetti, l’Autorità ha osservato che il rimpatrio dei minori è e resterebbe volontario e che la nuova disciplina sembrerebbe prevedere il preventivo parere favorevole del Tribunale per i minorenni per l’emissione del provvedimento.

Secondo l’Autorità garante, il nodo centrale della questione riguarda il sistema di accoglienza, sul quale sono attivi progetti nazionali finanziati con fondi europei, volti al rafforzamento della tutela volontaria e degli affidamenti familiari. È stato evidenziato come la quota delle famiglie affidatarie sia attualmente pari al 4% e come l’incremento dell’affidamento familiare rappresenti, a giudizio dell’Autorità, lo strumento più efficace per favorire integrazione e inserimento sociale.

Ti suggeriamo di leggere Patto UE su migrazione e asilo: cosa prevede e cosa cambia per gli Stati membri

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Andrea Liberti
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