Congedo per gravi motivi familiari: cos’è, come si richiede e quanto dura
Cosa si intende per gravi motivi familiari e qual è la procedura da richiedere per ottenere il congedo non retribuito previsto in tali circostanze.
Il congedo per gravi motivi familiari è un periodo di assenza dal lavoro, non retribuito, che spetta sia ai lavoratori dipendenti del settore privato sia a quelli del settore pubblico. Serve a tutelare chi si trova ad affrontare situazioni difficili che riguardano sé stesso o i propri cari: una malattia grave, la perdita di un familiare, o un momento di disagio personale serio.
La disciplina di riferimento è il decreto ministeriale n. 278 del 21 luglio 2000, emanato in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. Analizziamolo più nel dettaglio.
Chi può richiedere il congedo
Possono fare richiesta i lavoratori dipendenti che si trovino a dover gestire situazioni gravi che riguardano:
- sé stessi;
- un convivente;
- parenti e affini entro il 3° grado, anche se non conviventi, a condizione che siano disabili.
Ai sensi dell’art. 433 del Codice civile, rientrano tra i familiari rilevanti: il coniuge o la parte dell’unione civile (art. 1, comma 20, legge n. 76/2016), i figli – naturali o adottivi -, i genitori, generi e nuore, i suoceri, fratelli e sorelle.

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Quali sono i gravi motivi familiari
La legge individua tre categorie principali:
- il lutto per il decesso di un familiare;
- la necessità di assistere o curare un proprio caro;
- una condizione di grave disagio personale, purché non si tratti di una malattia ordinaria.
Rientrano tra i gravi motivi anche specifiche patologie, sia acute che croniche, tra cui:
- quelle che provocano una riduzione temporanea o permanente dell’autonomia personale (di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, neurologica, psichiatrica, e altre);
- quelle che richiedono assistenza continuativa o monitoraggi clinici e strumentali;
- quelle per cui è necessaria la partecipazione attiva del familiare al percorso di cura;
- le patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva che richiedono il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
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Durata del congedo
Il congedo ha una durata massima di due anni, calcolati come anni di calendario: si contano quindi sia i giorni lavorativi sia quelli festivi. È possibile fruirne anche in modo frazionato, non necessariamente in un unico blocco.
Il datore di lavoro ha la facoltà di rifiutare la richiesta, ma deve rispondere entro 10 giorni e motivare il diniego per iscritto – per esempio, indicando problemi organizzativi legati alla sostituzione del dipendente. Può anche proporre un rinvio o una concessione parziale.
Il lavoratore, da parte sua, ha 20 giorni per chiedere un riesame della decisione.
Esistono anche casi in cui il datore di lavoro può negare il congedo senza che si tratti di un diniego arbitrario:
- quando il dipendente è stato assunto proprio per sostituire un collega già in congedo;
- quando il contratto è in scadenza e non è compatibile con la durata richiesta.

Quali sono gli effetti economici e previdenziali
Durante il congedo per gravi motivi familiari non viene erogata alcuna retribuzione. Non maturano nemmeno le ferie, le mensilità aggiuntive, il TFR e l’anzianità di servizio. Il lavoratore non può svolgere altre attività lavorative nel periodo di assenza.
Rimane però aperta la possibilità di riscattare il periodo tramite il versamento dei contributi previdenziali volontari.
Vale la pena ricordare che esiste anche il congedo straordinario retribuito, disciplinato dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001: a differenza di quello per gravi motivi, è a carico dell’INPS, dura fino a due anni e spetta a chi deve assistere un familiare con grave disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
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Come si richiede il congedo per gravi motivi familiari
La domanda va presentata direttamente al datore di lavoro e deve indicare:
- i gravi motivi per cui viene richiesto il congedo;
- il periodo di assenza previsto.
Il datore di lavoro firma la richiesta per ricevuta e ha 10 giorni per rispondere in forma scritta. Dopo aver concesso il congedo, è tenuto a comunicare il nominativo del dipendente all’Ispettorato territoriale del lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, rilascia un’attestazione dei periodi fruiti.

Documenti necessari
Il lavoratore deve presentare un’autocertificazione che dimostri la veridicità dei motivi indicati. Se la richiesta è legata a una patologia, occorre allegare il certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale.
Se, durante il congedo, al posto del dipendente è stato assunto un lavoratore a tempo determinato, il rientro anticipato va comunicato con almeno 7 giorni di preavviso.
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Congedo per gravi motivi familiari – Domande frequenti
Sì, a condizione che la situazione rientri in uno dei gravi motivi previsti dalla legge – per esempio, una patologia acuta o cronica che richiede assistenza continuativa, oppure un grave disagio personale. Non è sufficiente la sola anzianità: serve una condizione di salute o personale oggettivamente seria, che andrà documentata.
La legge impone una risposta scritta entro 10 giorni dalla richiesta. Il silenzio del datore di lavoro non equivale a un’approvazione automatica. In quel caso, il lavoratore può sollecitare una risposta formale e, se necessario, rivolgersi all’Ispettorato territoriale del lavoro o valutare un’azione legale per inadempimento.
Sì, ma il limite massimo di due anni è complessivo e vale nell’arco dell’intera vita lavorativa presso lo stesso datore di lavoro. Non si “azzerano” cambiando il familiare assistito: i periodi già fruiti si sommano sempre.
Sì. Tra le patologie che la legge considera gravi motivi rientrano esplicitamente anche quelle di natura psichiatrica, purché acute o croniche e adeguatamente documentate con certificato del medico del Servizio Sanitario Nazionale.
No. La legge vieta espressamente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di congedo. Una violazione di questo divieto potrebbe giustificare un provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro, fino al licenziamento.
Sì, anche i lavoratori con contratto part-time hanno diritto al congedo. La durata massima di due anni rimane invariata, indipendentemente dall’orario di lavoro.
Sì. Se il familiare da assistere ha una grave disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, il lavoratore può accedere al congedo straordinario retribuito previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, che è a carico dell’INPS e garantisce la retribuzione per tutto il periodo di assenza.
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