Congedo per gravi motivi familiari: come funziona
Cosa si intende per gravi motivi familiari e qual è la procedura da richiedere per ottenere il congedo non retribuito previsto in tali circostanze.
- Il congedo per gravi motivi familiari è una forma di congedo che può essere richiesta sia dai lavoratori dipendenti del settore pubblico sia da quelli del settore privato.
- Si tratta di un congedo che non prevede la retribuzione.
- In questa guida sarà analizzata la sua durata massima, come si richiede e quali sono i gravi motivi per i quali è previsto dalla legge.
Cos’è il congedo per gravi motivi familiari
Il congedo per gravi motivi familiari consiste in un periodo di tempo durante il quale il lavoratore si assenterà dal proprio posto di lavoro, ma lo non lo perderà. Lo potranno richiedere i lavoratori dipendenti del settore pubblico e di quello privato.
Tale forma di congedo non retribuito è stata prevista dal decreto ministeriale n. 278 del 21 luglio 2000, in base al quale sarà possibile richiedere l’astensione dal lavoro per motivi personali riguardanti:
- il lavoratore;
- un convivente;
- i parenti e gli affini entro il 3° grado che siano disabili, anche nel caso in cui non si tratti di soggetti conviventi.
Ai sensi dell’articolo 433 del Codice civile, sarà possibile ottenere il congedo per situazioni che riguardino il coniuge o la parte dell’unione civile (art. 1, comma 20, legge n. 76/2016), i figli naturali e quelli adottivi (o i loro discendenti prossimi), i genitori, generi e nuore, i suoceri, fratelli e sorelle.
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Quali sono i gravi motivi
Sono diversi i gravi motivi familiari per i quali si potrà richiedere questa particolare tipologia di congedo. In particolare, si annoverano:
- il lutto dovuto al decesso di un familiare;
- il bisogno di assistere e curare uno dei propri familiari;
- una condizione di grave disagio personale, che non sia una malattia.
Patologie considerate gravi motivi
Tra i gravi motivi personali si annoverano anche le seguenti patologie:
- patologie acute o croniche che provocano una riduzione temporanea o permanente dell’autonomia personale, che possono avere natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica;
- patologie acute o croniche che necessitano assistenza continuativa o monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche per le quali è richiesta la partecipazione attiva del familiare al trattamento sanitario;
- patologie dell’infanzia o dell’età evolutiva che richiedono il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Durata
Il congedo per gravi motivi familiari ha una durata massima di due anni di calendario (si sommeranno, dunque, sia i giorni lavorativi sia quelli festivi), dei quali si potrà fruire anche in maniera frazionata.
Il datore di lavoro ha facoltà di rifiutare la concessione del congedo, ma dovrà:
- specificare i motivi del diniego. Tra le motivazioni potrebbero esserci, per esempio, dei problemi organizzativi che impediscono la sostituzione del dipendente;
- rispondere alla richiesta del lavoratore entro 10 giorni di tempo.
Allo stesso modo, il datore di lavoro potrà anche proporre il rinvio del congedo in un momento diverso rispetto a quello che è stato richiesto dal lavoratore, oppure concederlo, ma soltanto in modo parziale.
Il dipendente avrà, a sua volta, la possibilità di chiedere la riesamina della sua domanda nei 20 giorni successivi.
Effetti economici e previdenziali
Durante il congedo per gravi motivi familiari, il lavoratore non riceverà alcuna retribuzione e non potrà svolgere nessun’altra attività lavorativa.
Nella pratica non matureranno neanche le ferie, le eventuali mensilità aggiuntive, il TFR e l’anzianità di servizio.
Il dipendente avrà comunque la possibilità di procedere con il riscatto del periodo relativo al congedo tramite il versamento dei relativi contributi.
Al congedo per gravi motivi familiari, si affianca anche l’esistenza di un’altra forma di congedo: si tratta del congedo straordinario retribuito, che è a carico dell’INPS e che ha una durata di 2 anni. Viene concesso ai lavoratori che devono assistere un coniuge o un familiare con una grave disabilità.
Come funziona la richiesta
La richiesta del congedo deve essere presentata dal dipendente alla sua azienda e dovrà contenere:
- i gravi motivi familiari per i quali viene richiesto;
- il periodo nel quale se ne usufruirà.
La richiesta dovrà essere sottoscritta dal datore di lavoro per ricevuta: quest’ultimo avrà a sua disposizione 10 giorni di tempo per dare una risposta per iscritto.
Tra i motivi per i quali il datore di lavoro potrà rifiutare la richiesta di congedo per gravi motivi familiari da parte del dipendente, ci sono:
- il fatto che quest’ultimo sia stato assunto per sostituire un altro dipendente che si trova in congedo;
- il caso in cui il contratto sia in scadenza e non sia compatibilità con la durata del congedo.
Dopo aver concesso il congedo, il datore di lavoro dovrà comunicare il nome del dipendente che lo ha richiesto all’Ispettorato territoriale del lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, invece, dovrà essere rilasciata l’attestazione dei periodi di congedo che sono stati fruiti dal dipendente.
Documenti da presentare
Il lavoratore che ha richiesto il congedo dovrà fornire un’autocertificazione che serva a dimostrare la veridicità dei motivi che sono alla base della sua domanda.
Nel caso in cui la richiesta sia motivata dalla presenza di una patologia, si dovrà allegare il certificato rilasciato dal medico del Servizio sanitario nazionale.
Il dipendente avrà, eventualmente, la possibilità di rientrare in anticipo dal congedo. Nel caso in cui, per la sua assenza, sia stato assunto un altro lavoratore con un contratto a tempo determinato, dovrà comunicare le sue intenzioni di tornare a lavoro in anticipo con un preavviso di almeno 7 giorni.
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