Infortunio sul lavoro: come ottenere il risarcimento del danno

L’emergenza Coronavirus ha portato all’introduzione di alcune misure speciali nelle regioni che sono state colpite maggiormente dal contagio, al fine di limitarne la diffusione. L’area gialla, che comprende Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ha introdotto lo smart working straordinario per i lavoratori che possono svolgere le proprie mansioni anche a distanza, senza il bisogno di recarsi nella sede principale.
Cosa succede in caso di assenza ingiustificata dal lavoro, dovuta al mero timore del contagio da Coronavirus? L’infodemia che si è diffusa successivamente alla diffusione del virus ha generato paura anche nelle zona bianca, ovvero in quelle regioni nelle quali i soggetti positivi al virus sono davvero pochi.
Ecco quali sono le disposizione lavorative in vigore alle quali bisogna fare riferimento in base ai chiarimenti che sono stati forniti dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, in una nota del 24 febbraio 2020.
I lavoratori che decidono di assentarsi dal lavoro, prendendo un permesso, solo perché hanno paura di essere contagiati dal Coronavirus, saranno considerati assenti ingiustificati e, di conseguenza, potrebbero rischiare un provvedimento disciplinare.
La sospensione dell’attività aziendale a scopo precauzionale:
Con il decreto legge n. 6 del 2020, introdotto il 23 febbraio dal Governo e contenente le misure urgenti relative all’emergenza Coronavirus, sono state delineate alcune situazioni nelle quali le attività lavorative possono subire delle modifiche a causa di interventi da parte delle autorità pubbliche.
Tra le casistiche analizzate dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro ci sono, come appena anticipato:
Ci sono altri casi che si sono verificati in quest’ultima settimana e che sono stati analizzati dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro. Il primo è quello che riguarda la quarantena obbligatoria e la relativa assenza dal lavoro.
In questa evenienza:
La seconda ipotesi presa in esame è la cosiddetta “quarantena volontaria”: i soggetti si assentano e scelgono di isolarsi in autonomia in quanto sono stati nelle zone a rischio, in particolare in uno dei comuni della cosiddetta zona rossa:
In questi casi il lavoratore dovrà comunicare la decisione presa al Dipartimento di prevenzione dell’Asl territoriale, che si occuperà di dare comunicazione dell’applicazione di una misura di “permanenza domiciliare fiduciaria”, con sorveglianza attiva, all’autorità sanitaria.
L’ordinanza ha previsto la possibilità di poter applicare lo smart working anche senza un accordo scritto. La pratica che permette al lavoratore subordinato di lavorare da casa è stata introdotta con la legge 81/2017:
La velocità di attivazione e di diffusione di determinate procedure può essere fondamentale in circostanze particolari come quella legata al Coronavirus: per questo motivo i datori di lavoro devono essere i primi soggetti a essere informati circa le misure di prevenzione da attuare e da trasmettere ai propri dipendenti, per esempio attraverso una guida cartacea o delle mail dedicate.
Il datore di lavoro deve essere in primo luogo in grado di
analizzare la situazione di rischio possibile per i suoi dipendenti, quindi:
Il datore di lavoro
deve pertanto assicurarsi di adottare le misure necessarie al mantenimento dell’integrità
fisica e morale dei suoi dipendenti, che devono essere tutelati dall’esposizione
a “rischio biologico”. Risulta pertanto indispensabile:
Si tratta di misure preventive che possono davvero fare la differenza. Qualora fossero individuati casi sospetti:
Il datore di lavoro dovrebbe sospendere immediatamente l’attività lavorativa:
Nei casi in cui le attività lavorative venissero sospese in relazione al Coronavirus, il datore di lavoro avrebbe accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria, che viene erogata dall’INPS nelle “situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali”.
L’assenza dal lavoro a causa del Coronavirus è giustificata soltanto nei casi previsti dai provvedimenti amministrativi, quindi quelli nei quali si abita nella zona rossa o si è stati in contatto con persone che vi abitano negli ultimi 14 giorni. In tutte le altre circostanze, sarà considerata assenza ingiustificata, punibile con provvedimenti disciplinari che possono comprendere persino il licenziamento.
In base a quanto stabilito dal Decreto Legge del 23 febbraio 2020, le aziende possono decidere di sospendere le attività lavorative nelle zone esposte a maggior rischio di contagio. In questi casi potranno avere accesso alla Cassa integrazione che permetterà loro di garantire la retribuzione ai dipendenti anche se nella pratica le attività lavorative sono state sospese.
Le aziende sono tenute a sospendere le proprie attività lavorative nei Comuni della cosiddetta zona rossa, ma anche nei casi in cui i propri dipendenti siano entrate a contatto diretto con qualcuno che è stato nella zona rossa, oppure con soggetti che siano stati in Cina, nel corso degli ultimi 14 giorni.
La circostanza eccezionale del Coronavirus ha permesso alle aziende di poter mettere in pratica lo smart working anche in assenza di un accordo scritto tra le parti, in quanto misura cautelativa per difendere la salute dei lavoratori.