Danno alla salute in carcere: quando è riconosciuto e come chiedere il risarcimento
Il diritto alla salute del detenuto non si sospende con la reclusione: scopri quando la mancata assistenza sanitaria in cella diventa un danno risarcibile e quali strumenti puoi attivare.
- Il danno alla salute in carcere ricorre quando l’amministrazione penitenziaria non garantisce cure adeguate o tempestive, violando l’articolo 32 della Costituzione.
- Lo strumento specifico per la detenzione in condizioni contrarie alla dignità umana è l’indennizzo ex articolo 35-ter dell’Ordinamento penitenziario, mentre il vero e proprio danno alla salute si fa valere con l’azione civile ordinaria;
- iI detenuto può inoltre presentare reclamo giurisdizionale ex articolo 35-bis per ottenere un ordine immediato di ripristino delle cure.
Il danno alla salute in carcere è una condizione molto più comuni di quanto si possa immaginare: basta pensare al caso di un detenuto con una patologia cronica che aspetta mesi per una visita specialistica, o un intervento riabilitativo prescritto e mai eseguito. La legge italiana e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo prevedono criteri precisi per distinguere il disagio tollerabile dalla violazione che dà diritto a un ristoro. In questo articolo trovi il quadro normativo aggiornato e i passaggi da seguire nel caso in cui un tuo familiare che si trova in carcere subisse un danno alla sua condizione psico-fisica derivante da mancata attenzione e cura nei suoi confronti.
Cos’è il danno alla salute in carcere
Il danno alla salute in ambito penitenziario si verifica quando l’amministrazione, per negligenza organizzativa o ritardi burocratici, non assicura al detenuto le prestazioni sanitarie necessarie: una visita specialistica rinviata senza motivo, una terapia interrotta, il mancato trasferimento verso un centro clinico attrezzato.
L’articolo 11 della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario), riformulato dopo il passaggio della sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 230/1999, stabilisce che i detenuti hanno diritto a prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione pari a quelle garantite a ogni cittadino libero.
Quando questo standard non viene rispettato, la sofferenza fisica aggiuntiva patita dal detenuto può integrare, a seconda della gravità, due tipologie di tutela distinte:
- un indennizzo standardizzato per la violazione della dignità;
- oppure un vero e proprio risarcimento del danno biologico in sede civile.
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Cosa dice la legge sul diritto alla salute
La tutela per il detenuto poggia su due pilastri. Il primo è l’articolo 32 della Costituzione, che qualifica la salute come diritto fondamentale dell’individuo, non comprimibile dallo stato di detenzione. Il secondo è l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che vieta in modo assoluto trattamenti inumani o degradanti.
A questo proposito, vale la pena citare la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2013, Torreggiani contro Italia, che ha condannato lo Stato italiano per il sovraffollamento carcerario, imponendo l’introduzione di rimedi risarcitori interni entro un anno.
Da quella pronuncia è nato il sistema oggi in vigore, che i giudici italiani hanno progressivamente esteso oltre la sola carenza di spazio, fino a comprendere il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie complessive dell’istituto.
Come funziona il reclamo giurisdizionale
Quando le cure vengono negate o ritardate, il primo strumento a disposizione del detenuto è il reclamo giurisdizionale ex articolo 35-bis della legge 354/1975, introdotto dal decreto legge 146/2013. Questo rimedio tutela le posizioni soggettive dei detenuti lese da una condotta illegittima dell’amministrazione e, se accolto, consente al magistrato di sorveglianza di ordinare all’ente di porre rimedio entro un termine preciso.
In pratica:
- il reclamo va proposto davanti al magistrato di sorveglianza competente per l’istituto in cui si trova il detenuto;
- deve riguardare un pregiudizio grave e attuale a un diritto soggettivo, non una semplice modalità organizzativa discrezionale dell’amministrazione;
- contro la decisione è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza entro quindici giorni, e successivamente ricorso per cassazione per violazione di legge.
Larticolo 35-bis produce un ordine di ripristino della legalità, ma non una condanna diretta al risarcimento del danno. Per il ristoro economico vero e proprio, come indica lo stesso Ministero della Giustizia, occorre rivolgersi al giudice civile.
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L’indennizzo per detenzione inumana
Il rimedio compensativo più noto resta l’articolo 35-ter, introdotto dal decreto legge 92/2014 in attuazione della sentenza Torreggiani. La norma si applica quando il detenuto ha subito, per almeno quindici giorni, condizioni di detenzione contrarie all’articolo 3 Cedu.
L’indennizzo può assumere due forme alternative:
- una riduzione della pena residua, pari a un giorno per ogni dieci trascorsi in condizioni inumane, se la detenzione è ancora in corso;
- una somma di denaro, quando la riduzione non è più possibile perché la pena è già stata scontata o il residuo è troppo breve.
La domanda va proposta al magistrato di sorveglianza, oppure – per chi ha già terminato la detenzione o l’ha scontata in custodia cautelare non computabile – al tribunale del capoluogo di distretto, entro sei mesi dalla cessazione dello stato detentivo, a pena di decadenza.
Sul piano interpretativo, la Cassazione ha chiarito che questo strumento ha natura propria, distinta dal risarcimento del danno da fatto illecito ex articolo 2043 del Codice civile: non è quindi soggetto al termine di prescrizione quinquennale proprio della responsabilità extracontrattuale.
Qual è il limite dell’articolo 35-ter?
Il procedimento speciale dell’articolo 35-ter è pensato per compensare in modo standardizzato la lesione della dignità subita per le condizioni detentive nel loro complesso: non è lo strumento adatto per ottenere il risarcimento di una lesione specifica alla salute o di un aggravamento di una patologia.
Quando il pregiudizio consiste in un vero e proprio danno biologico – quale può essere il peggioramento di una condizione clinica per cure omesse o tardive – la tutela passa attraverso il giudizio civile ordinario di risarcimento del danno, che può eventualmente attrarre per connessione anche la domanda di ristoro per le condizioni detentive, ai sensi dell’articolo 40 del Codice di procedura civile.
In altre parole, chi ha subito un danno alla salute misurabile – non solo un disagio dovuto alle condizioni di detenzione – deve agire in sede civile contro l’amministrazione penitenziaria e, se rilevante, contro l’azienda sanitaria locale competente, facendo valere la responsabilità per l’inadempimento degli obblighi di cura.
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Il caso che ha esteso il rimedio alla mancata assistenza sanitaria
Una decisione del magistrato di sorveglianza di Bologna, depositata il 15 luglio 2026, ha applicato per la prima volta le tutele di matrice europea, finora riservate quasi esclusivamente al sovraffollamento, anche alla lesione del diritto alla salute in senso proprio.
Il caso riguardava un detenuto colpito da tre ictus e sottoposto a un duplice intervento di bypass, per il quale i medici avevano prescritto cure riabilitative mai effettuate dall’amministrazione penitenziaria. Il giudice ha ritenuto che l’inerzia protratta nell’erogazione delle terapie necessarie integrasse una violazione paragonabile a quella tipica del sovraffollamento, riconoscendo il diritto all’indennizzo secondo lo schema dell’articolo 35-ter.
Si tratta di una pronuncia di merito, non ancora di legittimità, ma segnala un orientamento che allarga concretamente l’ambito di applicazione del rimedio compensativo oltre la sola carenza di spazio vitale, includendo la mancata assistenza sanitaria come autonoma causa di pregiudizio grave.
Cosa fare in concreto in questa situazione
Se tu o un tuo familiare avete subito un peggioramento delle condizioni di salute per l’inerzia dell’amministrazione penitenziaria:
- raccogli la documentazione sanitaria: prescrizioni mediche, referti, richieste di visita e relative risposte o silenzi dell’istituto;
- presenta un reclamo ex articolo 35-bis per ottenere l’immediato ripristino delle cure, se la situazione è ancora in corso;
- valuta, con l’assistenza di un legale, se sussistono i presupposti per l’indennizzo ex articolo 35-ter oppure per un’azione di risarcimento del danno alla salute in sede civile;
- rispetta i termini di decadenza e prescrizione applicabili al singolo rimedio, che sono diversi tra loro.
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Diritto alla salute in carcere – Domande frequenti
Il magistrato di sorveglianza competente per il territorio dell’istituto penitenziario in cui si trova il detenuto.
No, copre la violazione della dignità per le condizioni detentive; il danno alla salute in senso proprio va fatto valere con l’azione civile ordinaria.
Sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere, a pena di decadenza.
Contro il Ministero della Giustizia e, quando rilevante, contro l’azienda sanitaria locale competente per l’assistenza in carcere.
Riferimenti normativi
- articolo 32 della Costituzione italiana;
- articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu);
- articolo 11, articolo 35-bis e articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario);
- decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146;
- decreto legge 26 giugno 2014, n. 92;
- decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
- articolo 40 e articoli 666, 678 del Codice di procedura penale, richiamati per il procedimento di reclamo;
- articolo 2043 del Codice civile;
- Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Torreggiani e altri contro Italia, 8 gennaio 2013;
- magistrato di sorveglianza di Bologna, decisione depositata il 15 luglio 2026, in materia di indennizzo per mancata assistenza sanitaria in carcere.
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