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Il carcere e la funzione rieducativa della pena: l’università come strumento di contrasto alla recidiva

Andare all'Università rappresenta, per i detenuti, un ottimo modo per migliorare le loro condizioni e pensare a un futuro in cui potranno davvero cambiare le loro vite, e non andare incontro, in modo certo, alla recidiva.

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Redazione deQuo
09 Marzo 2026
carcere e università
  • L’attuale crisi del sistema carcerario italiano, con un tasso di affollamento reale del 138,41% e un picco di 91 suicidi registrati nel 2024, impone una transizione urgente verso modelli rieducativi basati sull’istruzione e sulla cultura.
  • I poli universitari penitenziari (PUP), coordinati dalla conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari (CNUPP), coinvolgono 47 università e 1.837 studenti detenuti, garantendo un abbattimento della recidiva dal 70% a meno del 10%.
  • La giurisprudenza della Corte costituzionale, con la Sentenza n. 99 del 2019, ha rafforzato il diritto alla salute psichica del detenuto, equiparando l’infermità mentale a quella fisica per l’accesso a misure alternative come la detenzione domiciliare umanitaria.

Il sistema penitenziario italiano sta attraversando una fase di pressione strutturale, che non può più essere considerata transitoria, bensì una vera e propria patologia del sistema giustizia. Al 5 marzo 2026, i dati ufficiali elaborati dal ministero della giustizia indicano una presenza di 63.928 detenuti a fronte di una capienza regolamentare dichiarata di 51.273 posti.

Un’analisi più rigorosa rivela che la capienza effettiva è sensibilmente inferiore: sottraendo i 5.086 posti non disponibili per ristrutturazioni, inagibilità o manutenzioni straordinarie, la disponibilità reale scende a 46.187 unità. Tale discrepanza determina un tasso di affollamento reale del 138,41%, un valore che rende spesso impossibile il rispetto dello spazio minimo vitale di 3 metri quadrati calpestabili stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) per prevenire trattamenti inumani e degradanti.

Considerato che il carcere dovrebbe servire a rieducare il reo, in modo tale da garantirgli un ritorno dignitoso in società, dove il rischio di subire discriminazioni è accompagnato da quello di commettere nuovi reati, oggi parliamo di come l’Università può essere un ottimo alleato per combattere (e ridurre) i casi di recidiva.

Italia e sovraffollamento nelle carceri: i dati

Il sovraffollamento non è distribuito in modo uniforme sul territorio nazionale, ma si concentra con violenza in alcuni istituti che operano stabilmente oltre il doppio della loro capacità. In 70 strutture penitenziarie il tasso di affollamento è pari o superiore al 150%, configurando una situazione in cui tre persone occupano lo spazio progettato per due. I dati riportati in tabella sono aggiornati al 6 marzo 2026.

Nome istitutoTasso di affollamento realePosti disponibiliTotale detenuti
Nome istitutoTasso di affollamento realePosti disponiboliNumero totale di detenuti
Milano San Vittore244%357870
Lucca243%3585
Foggia220%302664
Lodi216%4393
Busto Arsizio204%215439
Varese204%53108
Udine203%87177
Brescia Canton Mombello201%182366
San Vittore femminile196%4690
Trieste193%125241

Questa saturazione degli spazi incide direttamente sulla qualità della vita dei ristretti e sulle condizioni operative del personale. Il rapporto nazionale tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria è di 20,2 detenuti ogni 10 agenti, ma il dato nasconde criticità locali dove la carenza di organico supera il 20%.

In un contesto simile, le attività trattamentali previste dall’articolo 27 della Costituzione vengono spesso sacrificate a favore di una mera gestione custodiale, limitando l’accesso dei detenuti a istruzione, lavoro e socialità. L’associazione Antigone segnala che nel 35,3% degli istituti visitati negli ultimi 12 mesi esistevano celle che non garantivano i parametri minimi di dignità umana, provocando un aumento esponenziale dei ricorsi per condizioni di vita degradanti ai sensi dell’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario (op). Nel 2023, sono state presentate 9.574 istanze per sconti di pena legati a tali violazioni, con una percentuale di accoglimento del 57,5%.

LEGGI ANCHE Il sovraffollamento carcerario tra condizioni degradate e suicidi

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Tasso di suicidi in carcere

Il fenomeno dei suicidi in carcere rappresenta l’indicatore più drammatico del fallimento della funzione rieducativa della pena a favore di una logica puramente afflittiva. Il 2024 si è chiuso come l’anno con il più alto numero di decessi in carcere di sempre, con 246 morti complessive, di cui 91 per suicidio, secondo i dati di Ristretti Orizzonti (mentre il dato ufficiale del garante nazionale dei detenuti si ferma a 83). Anche il 2025 ha confermato il trend emergenziale: tra gennaio e luglio sono stati registrati 55 suicidi, portando la media a circa un evento ogni due giorni durante i mesi estivi.

La vulnerabilità dei soggetti coinvolti segue schemi precisi che le autorità devono monitorare con estrema attenzione. L’età media delle persone che si sono tolte la vita è di 41 anni, con la fascia tra i 30 e i 39 anni come la più colpita (33 casi nel 2024). Tuttavia, preoccupa l’aumento dei casi tra i giovanissimi: nel 2024, quattro ragazzi di soli 20 anni sono morti per asfissia o impiccamento, tra cui Patrick Guarnieri, deceduto nel carcere di Teramo proprio il giorno del suo compleanno.

Analisi del rischio suicidarioPercentuale
Tempo di detenzione54% nei primi 6 mesi
Nazionalità46% sono stranieri
Regime detentivo77% in custodia chiusa
Situazione abitativa26,32% senza fissa dimora
Precedenti tentativi25,30% dei casi
Condizione giuridica48,68% condannati definitivi

Le cronache recenti evidenziano storie di profonda solitudine, come quella di Stefano Voltolina, 26 anni, morto a Padova a gennaio 2024 dopo aver sofferto di una grave depressione non adeguatamente trattata. Altrettanto tragico è il caso di un detenuto albanese di 51 anni, trovato impiccato a Verona Montorio, a ottobre 2025, tre giorni dopo il rigetto della sua istanza di scarcerazione.

Approfondisci leggendo Suicidi in carcere: numeri, dati, proposte di riforma

istruzione come mezzo contro la recidiva

Università e carcere: la cultura come mezzo contro la recidiva

Il diritto allo studio, garantito dall’articolo 34 della Costituzione, non può subire limitazioni per effetto della restrizione della libertà personale. La cultura e l’istruzione universitaria rappresentano, secondo le analisi di esperti e docenti, il principale antidoto alla devianza.

Mentre la recidiva media in Italia sfiora il 70%, essa crolla a meno del 10% per chi intraprende percorsi universitari o di formazione professionale avanzata durante l’esecuzione della pena. Nell’anno accademico 2024/2025, la conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari (CNUPP) ha censito 1.837 studenti detenuti, di cui 189 stranieri.

La rete dei poli universitari penitenziari (PUP) è cresciuta costantemente, passando dai 22 atenei del 2018 ai 47 attuali, coinvolgendo 260 dipartimenti e offrendo 437 corsi di laurea.

Marina Formica, dell’università di Roma Tor Vergata, sottolinea come l’università svolga una “funzione nevralgica di mediazione culturale tra carcere e opinione pubblica“, trasformando il tempo della detenzione da “tempo morto” a investimento per il futuro. Anche le facoltà scelte dai detenuti riflettono una volontà di riscatto e comprensione della società: l’area letterario-artistica raccoglie il 27% delle preferenze, seguita dall’area politico-sociale con il 17% e da quella giuridica con il 12%.

Gli atenei più attivi nel garantire il diritto allo studio sono:

  • l’università statale di Milano, con 164 iscritti;
  • l’università di Torino, con 152 iscritti;
  • l’università di Milano-Bicocca, con 100 iscritti;
  • l’università di Roma Tor Vergata e la Federico II di Napoli, che mantengono poli storici e strutturati.

Un dato particolarmente significativo riguarda la presenza di 52 studenti sottoposti al regime di carcere duro (41-bis), a dimostrazione che il diritto alla cultura può penetrare anche le sezioni a massima restrizione. L’università offre non solo didattica, ma anche una rete di supporto composta da 305 tutor (tra docenti e studenti senior) che accompagnano il detenuto nel percorso di studi, mitigando gli effetti del “disorientamento da reclusione”.

LEGGI pure Art. 41 bis: cos’è e cosa prevede il carcere duro

Cos’è il progetto recidiva zero

Il programma Recidiva zero. Studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere è l’iniziativa cardine promossa dal CNEL, in collaborazione con il Ministero della giustizia, per tradurre il precetto dell’articolo 27 della Costituzione in azioni sistemiche concrete. Il progetto nasce dall’accordo interistituzionale del 17 giugno 2023 e mira a creare un ponte stabile tra il sistema carcerario e il mercato del lavoro esterno.

Secondo l’analisi del presidente Brunetta, il carcere oggi consuma l’80% delle risorse per la sola sicurezza, lasciando residui marginali per la rieducazione. Il piano Recidiva zero intende riequilibrare questo squilibrio attraverso investimenti mirati, cioè:

  • 70 milioni euro stanziati dalla cassa delle ammende per finanziare 42 interventi attivi rivolti a oltre 23.000 beneficiari;
  • 280,3 milioni euro previsti dal programma “una giustizia più inclusiva” del Ministero della giustizia;
  • 10 milioni euro stanziati dal fondo per la repubblica digitale per la formazione tecnologica dei detenuti;
  • 5 milioni euro per la piattaforma “Second Horizon”, dedicata al matching tra datori di lavoro e lavoratori ristretti.

I dati attuali sul lavoro in carcere indicano che, sebbene ci sia stato un incremento dei detenuti lavoranti del 5,8% nell’ultimo anno, la qualità dell’impiego resta bassa. L’85,1% dei lavoranti opera alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, principalmente in “servizi d’istituto” come pulizie (70,7%) o cucina. Solo il 5,4% lavora per cooperative o imprese esterne, le uniche in grado di offrire competenze spendibili post-rilascio.

Tipologia di impiegoPercentuale di detenuti che lo svolgono
Servizi d’istituto (pulizie, cucina)70,7%
Lavoro per cooperative/imprese esterne in carcere5,4%
Lavoro in proprio o per datori esterni (semilibertà)5,3%
Manutenzione fabbricati5%

Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari ha ribadito che offrire una possibilità di riscatto attraverso il lavoro non è un atto di clemenza, ma un obbligo costituzionale che aumenta la sicurezza collettiva: un detenuto che non torna a delinquere rappresenta un risparmio per lo stato (visto il costo di 157 euro al giorno per singolo ristretto) e una minaccia in meno per i cittadini.

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italia carcere dati situazione

Carcere e salute mentale

La Sentenza n. 99 del 19 aprile 2019 ha segnato un mutamento di paradigma nella gestione della salute mentale all’interno del circuito penale. La consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 47-ter, comma 1-ter, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevedeva l’estensione della detenzione domiciliare “in deroga” (o umanitaria) ai detenuti colpiti da grave infermità psichica sopravvenuta.

Prima di questa decisione, il differimento della pena era previsto esclusivamente per i casi di grave patologia fisica (ai sensi degli articoli 146 e 147 del Codice penale). La corte ha dichiarato l’illegittimità di questa distinzione, affermando che:

  • la reclusione in presenza di una grave malattia mentale può configurare un trattamento inumano e degradante ai sensi dell’Articolo 3 CEDU, poiché il carcere non cura ma, al contrario, agisce come fattore scatenante o aggravante del disturbo psichico ;
  • il giudice di sorveglianza ha ora il dovere di valutare se la patologia sia curabile all’interno della struttura o se richieda il trasferimento in luoghi esterni, come l’abitazione o strutture pubbliche di cura, assistenza e accoglienza (es. REMS – residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza);
  • la misura può essere applicata anche a detenuti con pena residua superiore ai 4 anni, superando i limiti previsti per la detenzione domiciliare ordinaria.

Il magistrato di sorveglianza, nell’applicare la Sentenza 99/2019, deve operare un delicato bilanciamento tra il diritto alla salute del condannato e le esigenze di sicurezza sociale. Tale valutazione deve tener conto della pericolosità del soggetto, del quadro clinico e della qualità dei servizi sanitari offerti dall’istituto specifico. Nelle carceri marchigiane, per esempio, il 28,12% dei detenuti utilizza psicofarmaci e il 10,1% ha diagnosi psichiatriche gravi, rendendo l’intervento della magistratura di sorveglianza fondamentale per evitare che il carcere si trasformi in un manicomio moderno.

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Come funziona l’assistenza alle famiglie

La legge penitenziaria riconosce che il detenuto non è un atomo isolato, ma parte di un nucleo sociale la cui conservazione è funzionale al reinserimento. L’articolo 45 op stabilisce che il trattamento deve essere integrato da un’azione di assistenza alle famiglie, volta a mantenere le relazioni e rimuovere le difficoltà economiche derivanti dallo stato di detenzione.

Le forme di tutela previste includono:

  • sussidi economici – assegnazione di contributi in denaro alle famiglie in stato di indigenza a causa della carcerazione di un congiunto;
  • tutela della maternità – segnalazione ai comitati locali delle madri incinte o allattanti bisognose di soccorso;
  • permessi per assistenza – il magistrato di sorveglianza può concedere al detenuto di recarsi a visitare familiari in imminente pericolo di vita o figli affetti da gravi handicap;
  • prossimità territoriale – l’amministrazione deve favorire l’assegnazione dei detenuti in istituti vicini alla residenza familiare per facilitare i colloqui.

L’articolo 46 op completa questo quadro prevedendo il soccorso post-penitenziario. I detenuti devono ricevere un programma di aiuto nei mesi che precedono la liberazione e per un congruo periodo successivo, al fine di evitare che la “libertà” si traduca in un ritorno alla strada. La collaborazione con i centri di servizio sociale per adulti (CSSA) è essenziale per monitorare la condotta del soggetto ed estinguere ogni effetto penale in caso di esito positivo della prova.

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suicidi in carcere in italia

Quali prospettive offre l’architettura penitenziaria per l’inclusione?

Definire uno spazio degno per una vita ristretta è una delle sfide poste dal CNEL nella “Giornata nazionale della ricerca universitaria” del 5 marzo 2026. L’architettura non deve essere considerata un lusso, ma una condizione abilitante per la rieducazione. Molti istituti ottocenteschi conservano ancora l’impianto “panottico”, progettato per il controllo totale ma del tutto incompatibile con le attività didattiche e i percorsi personalizzati richiesti dalla legge moderna.

Le proposte di riforma architettonica includono:

  • sezioni studi dedicate: ambienti silenziosi, dotati di connessione digitale controllata, necessari per permettere agli studenti universitari di seguire le lezioni e sostenere gli esami in condizioni dignitose;
  • spazi per l’affettività: l’adeguamento dei locali per i colloqui che, secondo la giurisprudenza della cassazione del 27 dicembre 2024, devono poter avvenire anche in condizioni di intimità per tutelare il diritto all’affettività del detenuto;
  • ammodernamento sanitario: la creazione di presidi medici efficienti per garantire la copertura giornaliera, oggi assente nel 33,7% delle carceri visitate (pari a 29 su 86).

In questo scenario, l’università non è solo un luogo di apprendimento, ma un punto di partenza per riformare il carcere dall’interno, partendo anche dalle strutture, e rendere la cultura il mezzo reale per rieducare il condannato e reintrodurlo in società, con un bagaglio in più.

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