Danno biologico: come si liquida?
Il danno biologico è il danno da lesione del bene alla salute. Come si liquida? Che cosa sono le tabelle milanesi? Che cos'è il punto di invalidità? Scoprilo nel seguente articolo.
- Il danno biologico identifica il danno non patrimoniale conseguente la lesione del bene salute.
- Il danno è liquidato dal giudice mediante un meccanismo che fa ricorso a delle tabelle, che sono strutturate in base al criterio del punto variabile.
- Le principali tabelle impiegate dai giudici in Italia sono le tabelle milanesi, però la giurisprudenza ha elaborato anche altre tabelle, come quelle romane.
La disciplina del danno biologico è molto più complessa di quello che si pensi. Un danno di questo tipo è il danno che consegue alla lesione del bene salute. La questione della risarcibilità è stata affrontata sia dalla giurisprudenza che dal legislatore.
In particolare, il legislatore disciplina la fattispecie nell’ambito del codice delle assicurazioni. Per quale motivo? La ragione, invero, è molto semplice. Sulla base di un dato empirico, un giudice procede a liquidare il danno biologico in due ipotesi: nell’ambito della responsabilità medica e della responsabilità civile per sinistri stradali.
Dunque, si è reso necessario intervenire proprio in materia di assicurazioni per individuare alcuni principi fondamentali che, peraltro, erano già stati elaborati dalla giurisprudenza.
In particolare, proprio il codice delle assicurazioni distingue due nozioni fondamentali, ossia tra lesioni macropermanenti e micropermanenti, prevedendo una normativa, in parte, distinta. Nel seguente articolo ci occuperemo del danno in esame e ti indicheremo come esso viene normalmente liquidato dal giudice.
Quali sono le lesioni macropermanenti?
Le lesioni macropermanenti sono le lesioni di maggiore gravità, quindi, conseguenti ad episodi dannosi particolarmente significativi. Il Codice delle Assicurazioni disciplina la fattispecie delle macropermanenti all’art. 138.
Sono tali quelle lesioni che comportano una menomazione dell’integrità compresa tra 10 e 100 punti di invalidità. Al di sotto dei 10 punti, le lesioni sono dette micropermanenti e sono disciplinate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
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Danno biologico: di cosa si tratta?
L’ordinamento, oramai, non distingue più tra danno biologico, morale ed esistenziale. Infatti, tali fattispecie sono state considerate tutte voci interne al danno non patrimoniale, con mera funzione descrittiva:
- il danno biologico indica le conseguenze della lesione al bene salute, che possono essere in forma di danno morale o esistenziale;
- il danno morale è il patema d’animo soggettivo;
- il danno esistenziale riguarda il profilo dinamico-esistenziale della persona: comporta modifiche delle abitudini di vita, in conseguenza del danno.
Il danno non patrimoniale è stato considerato un danno conseguenza, alla stregua del danno patrimoniale, anche in caso di lesione della salute. Dunque, rispetto al c.d. danno biologico, è necessaria la prova delle conseguenze lesive.
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Quando l’INAIL paga il danno biologico?
In caso di infortunio sul lavoro, il danno biologico viene liquidato allo stesso modo. Tuttavia, in questa ipotesi, parte delle conseguenze dannose vengono risarcite dall’INAIL, che provvede a risarcire:
- le spese per gli esami diagnostici;
- le visite mediche esenti dal ticket;
- eventuali apparecchi protesici o sedute di riabilitazione.
L’INAIL provvede anche a liquidare un indennizzo, se il soggetto subisce una menomazione compresa tra il 6 e il 15%. Infatti, i medici che intervengono in conseguenza dell’infortunio dovranno poi rilasciare un certificato in cui si attesta quanto accaduto e le conseguenze della lesione. Il certificato viene poi comunicato all’INAIL che procede ad aprire la procedura.
Quanto ci mette l’INAIL a liquidare il danno?
Quindi, come abbiamo evidenziato nel precedente paragrafo, l’INAIL provvede a liquidare una parte del danno, in caso di infortunio sul lavoro. Quali sono i tempi? Sinteticamente ti indicheremo le tempistiche nella seguente tabella.
Tipologia di prestazione | Tempo massimo di erogazione | Tempo medio di erogazione |
Saldo pagamento temporanea e notifica con previsione (o non) di postumi permanenti | 30 giorni dalla data di ricezione del certificato medico definitivo | 10,82 gg |
Costituzione rendite dirette normali da infortuni | 120 giorni dalla data di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta | 15,3 gg |
Costituzione rendite dirette normali da malattie professionali | 120 giorni dalla data della denuncia (o della ricezione del certificato medico definitivo) per le malattie professionali tabellate; 180 giorni dalla data della denuncia (o della ricezione del certificato medico definitivo) per le malattie professionali non tabellate | 97,37 gg |
Costituzione rendite a superstiti | 120 giorni dalla data di ricezione della domanda | 60,7 gg |
Costituzione rendite a superstiti ex dirette | 120 giorni dalla data di ricezione della domanda | 27,74 gg |
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Come si calcola il danno da macropermanenti?
La liquidazione del danno alla salute avviene secondo il sistema della Tabelle milanesi. Le tabelle sono state elaborate in base ai precedenti giurisprudenziali, individuando i c.d. danni conseguenza, che secondo la comune esperienza conseguono alla lesione del bene salute.
Il danno si distingue in permanente e temporaneo:
- il danno permanente identifica quella invalidità che permane dopo che è stata superata la malattia. Esso, quindi, è il danno della vita che prosegue con la menomazione;
- il danno temporaneo, invece, identifica quel danno patito durante la malattia, cioè il peggioramento della qualità della vita in conseguenza dello stato patologico.
Il primo danno è calcolato tramite le tabelle milanesi. Il secondo, invece, si calcola in base al criterio dei giorni di invalidità. A ogni giorno di invalidità dovuto alla malattia si attribuisce un valore.
Per il danno biologico temporaneo, la liquidazione è pari a 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta. Se l’invalidità temporanea è inferiore al 100%, la liquidazione è ponderata sulla base della percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
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Che cos’è il punto variabile?
Tale sistema pretorio ha poi avuto diffusione sull’intero territorio nazionale: infatti, il criterio del punto di invalidità si considera alla stregua di un parametro para-normativo.
Il sistema tabellare prende in considerazione, come criterio di liquidazione forfettario, il punto di invalidità, il quale:
- ha un valore crescente in modo geometrico, più che proporzionale: ciò significa che i punti non hanno il medesimo valore, ma crescono in base al grado di invalidità. Per esempio, il primo punto di invalidità, in valore assoluto, non è uguale al secondo: se il primo punto vale 1, il secondo vale 1,5, il terzo vale 2, ecc. Perché è adottato questo meccanismo? Perché si ritiene che più grave è la menomazione, maggiori saranno le conseguenze invalidanti;
- il valore dei punti varia anche in base ad ulteriori fattori, come l’età del danneggiato.
Che cos’è la personalizzazione?
Siccome il risarcimento deve essere integrale, il giudice procede alla c.d. personalizzazione, ossia individua ulteriori danni, in base alla valutazione delle peculiarità del caso concreto. Per esempio, il giudice terrà conto delle modalità di realizzazione dell’illecito, oppure delle specifiche conseguenze della menomazione.
Sarà dunque differente il risarcimento erogato ad uno sportivo professionista, a cui è precluso, a causa del danno, l’esercizio della relativa attività, rispetto a chi, invece, non svolge tale attività professionalmente. In sede di personalizzazione, il giudice dovrà adeguatamente motivare il maggior danno erogato.
Criterio paranormativo ed equità
Il sistema così delineato risponde al principio di equità, il quale si connota per due componenti:
- uniformità: il sistema tabellare consente di liquidare uniformemente il danno sull’intero territorio nazionale;
- giustizia del caso concreto: in quanto si personalizza il danno in base alle peculiarità del caso concreto.
Ove non applicato suddetto sistema, o il giudice non motiva adeguatamente, si ritiene che il vizio integrato è equiparato ad una violazione di legge, per violazione principio di equità – non è mero difetto di motivazione.
Il sistema delle tabelle milanesi, quindi, costituisce un criterio paranormativo, equivalente ad una norma di legge, anche se introdotto dalla giurisprudenza. Tuttavia, comunque, sembra opportuno sottolineare che il Codice delle assicurazioni prende in considerazione un sistema molto simile.
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Danno morale: come si calcola?
La Cassazione, in anni recenti, invero ha tentato di modificare il regime in questione. È stato sostenuto che:
- solo il danno esistenziale fosse suscettibile di liquidazione secondo il sistema tabellare, in quanto è un dato oggettivamente correlato all’entità della lesione;
- il danno morale non fosse liquidabile in base al sistema del punto variabile, in quando non oggettivamente legato alla menomazione.
Invero, tale assunto è stato tendenzialmente modificato dalla giurisprudenza, la quale ha sostenuto che il danno morale è liquidabile in base alle tabelle, salvo che siano riscontrabili elementi tali che giustifichino una liquidazione autonoma, integralmente forfettaria.
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Tabelle milanesi e tabelle romane: la differenza
Il sistema delineato è quello delle tabelle milanesi, così definito perché sono state introdotte dalla giurisprudenza del tribunale di Milano. Tale sistema ha poi trovato applicazione su tutto il territorio nazionale. In realtà, questo non è solo il sistema conosciuto dall’ordinamento: ci sono infatti anche le cosiddette tabelle romane.
Le tabelle romane prevedono una voce base che non contiene il danno morale e due altre voci che contengono il danno morale. Invece, le tabelle milanesi prevedono che il punto variabile tenga conto anche del danno morale.
Queste hanno avuto maggiore diffusione perché conformi alla giurisprudenza maggioritaria, in virtù della quale il danno non patrimoniale è comprensivo sia del danno morale che del danno esistenziale, oltre che di ogni altra conseguenza non patrimoniale della lesione.
La verità novità del Codice delle assicurazioni è comunque rappresentata dalla Tabella unica nazionale (Tun) per le lesioni macropermanenti, attesa da ben 18 anni, che dovrebbe rivoluzionare il sistema di calcolo attualmente in vigore per la liquidazione dei danni da lesione di non lieve entità, quindi il ricorso alle Tabella di Milano e Roma.
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Danno biologico – Domande frequenti
Il danno biologico è il danno non patrimoniale conseguente la lesione del bene salute. È composto dal danno morale ed esistenziale.
Il danno biologico si liquida tramite sistema tabellare. La giurisprudenza ha elaborato tabelle, basate sul punto di invalidità, in cui il risarcimento è commisurato ai punti di invalidità.
I punti di invalidità hanno un valore che cresce in modo più che proporzionale, cioè ogni punto non ha uguale valore, maggiore è l’invalidità maggiore è il valore del punto. Ciò significa che il primo punto ha un determinato valore, il 10 ha un valore superiore.
Il giudice individua i punti di invalidità, in modo oggettivo. Poi procede ad una personalizzazione, in considerazione delle modalità di aggressione, delle specifiche attività svolte dal soggetto o di altre condizioni eccezionali.
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