Riforma commercialisti 2026: quando entra in vigore e cosa prevede
La riforma commercialisti 2026 è una legge delega approvata dalla Camera il 23 settembre 2026 e ora all'esame del Senato. Ecco i tempi di entrata in vigore, le novità su attività, tirocinio, compensi e Ordini - e cosa resta uguale fino al decreto attuativo.
- La riforma commercialisti 2026 non è ancora in vigore: la legge delega ha avuto il sì della Camera il 23 settembre 2026 e attende il Senato.
- Dopo l’entrata in vigore della legge, il Governo ha 12 mesi per adottare il decreto legislativo che riscrive il D.Lgs. 139/2005.
- La delega riguarda attività della professione, tirocinio, specializzazioni, compensi, incompatibilità e governance degli Ordini.
La riforma commercialisti 2026 ti riguarda se hai una partita IVA, se guidi una piccola impresa o se sogni di diventare commercialista dopo la laurea.
Il testo è composto da tre articoli:
- l’articolo 1 conferisce la delega;
- l’articolo 2 fissa i principi e criteri direttivi;
- l’articolo 3 prevede l’invarianza finanziaria.
Vediamo cosa potrebbe cambiare.
Quando entra in vigore la riforma dei commercialisti?
Finora l’iter di approvazione della riforma dei commercialisti ha avuto queste tappe:
- 26 settembre 2025: presentazione del disegno di legge alla Camera;
- 16 settembre 2026: fine dell’esame in Commissione Giustizia;
- 23 settembre 2026: approvazione in prima lettura in Aula, con 145 voti favorevoli, 80 astenuti e nessun contrario;
- prossimo passaggio: esame del Senato.
In merito alla sua entrata in vigore, una data certa non c’è, e il motivo sta nella natura del provvedimento. Una legge delega non contiene le regole nuove: dice al Governo come scriverle. L’articolo 76 della Costituzione permette infatti alle Camere di delegare la funzione legislativa solo con principi e criteri direttivi, per un tempo limitato e per oggetti definiti.
Dopo il voto del Senato, i passaggi sono questi:
- se il Senato modifica il testo, il disegno di legge torna alla Camera; se lo approva così com’è, la legge è fatta;
- la legge viene promulgata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione, salvo un termine diverso (articolo 73, comma 3, della Costituzione);
- da quel giorno il Governo ha 12 mesi per adottare il decreto legislativo;
- il decreto è adottato dal Ministro della Giustizia, sentito il CNDCEC (il Consiglio nazionale dei commercialisti), di concerto con il Ministro dell’Università, per i titoli abilitanti, e con il Ministro del Lavoro, per previdenza e assistenza;
- le Commissioni parlamentari hanno 30 giorni per il parere sullo schema di decreto; se il termine scade nei trenta giorni prima della fine della delega, o dopo, la delega si allunga di 30 giorni.
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Cosa prevede la riforma dei commercialisti
La riforma parte da una ricognizione nei settori tributario, aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, e individua quali attività la legge riserva ai commercialisti e quali possono svolgere anche altre professioni, regolamentate o meno ai sensi della legge 4/2013.
Il riordino segue le riforme degli ultimi anni su crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), giustizia civile (D.Lgs. 149/2022) e fisco (legge 111/2023), che hanno cambiato i compiti dei commercialisti. Vediamo quindi quali sono i principali ambiti di intervento.
Tirocinio e specializzazioni
Oggi per abilitarsi servono un tirocinio di tre anni e l’esame di Stato. L’articolo 43 del D.Lgs. 139/2005 consente già di svolgere una parte del tirocinio durante il biennio magistrale.
La riforma introduce la possibilità di svolgerlo interamente durante la laurea magistrale, per ridurre i tempi di accesso alla professione (art. 2, lett. q). Prevede anche una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo (lett. p).
Studi associati, società e incompatibilità
Dovrebbero cambiare anche le regole per esercitare la professione in forma associata o societaria: come si costituisce lo studio o la società, come si gestisce, come funziona e quali limiti ha. Il riferimento è anche all’articolo 10 della legge 183/2011 sulle società tra professionisti.
Cambiano pure le incompatibilità. L’articolo 4 del D.Lgs. 139/2005 oggi elenca le attività che non si possono svolgere insieme alla professione, come l’impresa, il notaio o il giornalista professionista. La riforma in questione riordina la materia e apre a deroghe temporanee in casi precisi.
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Compensi e assicurazione
Sui compensi, la riforma dei commercialisti richiama la legge 49/2023 sull’equo compenso. La parcella deve essere proporzionata a quantità, qualità e contenuto della prestazione, ma resta libera la pattuizione tra le parti. I parametri dovranno essere fissati con un decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), anche per le prestazioni rese in forma associata o societaria.
Tra i criteri c’è poi la possibilità di introdurre forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile, uguali per tutti gli iscritti e a carico del Consiglio nazionale. Per i rischi che la polizza collettiva non copre resta l’eventuale obbligo di assicurarsi a titolo individuale.
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Disciplina, Albo e governance degli Ordini
Sono previsti anche interventi sulle norme disciplinari: i Consigli di disciplina e i procedimenti devono rispettare imparzialità, buon andamento e contraddittorio – pure per i casi di cancellazione dall’Albo.
Sulle cariche elettive il testo:
- punta su equità generazionale, con meno anni di iscrizione richiesti per candidarsi (oggi cinque per i Consigli territoriali), e parità di genere;
- introduce il voto telematico a distanza e ridefinisce le dimensioni degli Ordini territoriali. Il mandato resta di 4 anni, con il limite di due mandati consecutivi.
Le nuove regole elettorali valgono per le elezioni successive alla scadenza della consiliatura in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
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Riferimenti normativi
- Costituzione, art. 73, comma 3;
- Costituzione, art. 76 (delegazione legislativa);
- disegno di legge A.C. 2628, “Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile”;
- decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- legge 24 febbraio 2005, n. 34, delega per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- legge 21 aprile 2023, n. 49, equo compenso delle prestazioni professionali;
- legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10, società tra professionisti;
- legge 14 gennaio 2013, n. 4, professioni non organizzate in ordini o collegi;
- decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, riforma del processo civile;
- legge 9 agosto 2023, n. 111, delega per la riforma fiscale;
- Corte costituzionale, sentenza n. 144 del 2024.
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