Tasse regime forfettario: come si calcolano nel primo e nel secondo anno
Il regime forfettario applica un'imposta sostitutiva al 5% o al 15% su un reddito calcolato in modo forfettario, non sui ricavi effettivi. In questa guida vedi come cambia il calcolo tra primo e secondo anno di attività, con esempi numerici.
- Il calcolo delle tasse nel regime forfettario si basa sul coefficiente di redditività, una percentuale fissa legata al codice ATECO che determina il reddito imponibile.
- Nei primi cinque anni di attività, se rispetti i requisiti di “nuova attività”, puoi applicare l’aliquota agevolata al 5% al posto di quella ordinaria del 15%.
- All’imposta agevolata, devi aggiungere anche il versamento dei contributi previdenziali obbligatori, che sono legati al tuo fatturato.
Hai appena aperto la partita IVA, hai emesso la prima fattura e ti stai chiedendo quanto dovrai versare al fisco il prossimo anno. È la domanda più frequente tra chi si avvia in proprio: il calcolo del regime forfettario segue una logica diversa da quella del lavoro dipendente, e conoscerla in anticipo ti evita brutte sorprese. Vediamo come funziona nel primo anno di attività e come cambia dal secondo anno in poi, con due esempi pratici e numeri reali.
Come funziona il calcolo delle tasse nel regime forfettario
Nel regime forfettario il reddito imponibile non corrisponde ai ricavi meno i costi effettivamente sostenuti, come avviene nel regime ordinario. Si applica invece una percentuale fissa, il coefficiente di redditività, stabilita per legge in base al codice ATECO dell’attività (Legge 190/2014, Allegato 4, come modificato dalla Legge 145/2018).
La formula base è questa:
- reddito imponibile = ricavi o compensi incassati nell’anno × coefficiente di redditività;
- imposta dovuta = reddito imponibile × aliquota (5% o 15%).
I ricavi si contano secondo il principio di cassa: rilevano gli incassi effettivi dell’anno, indipendentemente da quando è stata emessa la fattura.
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Il coefficiente di redditività per tipo di attività
Il coefficiente di redditività varia da un minimo del 40% a un massimo dell’86% e dipende dal settore. I gruppi principali sono:
- 40% per il commercio, incluso l’e-commerce e la vendita al dettaglio;
- 62% per gli intermediari del commercio, come agenti e rappresentanti;
- 67% per attività ICT, manifatturiere, di trasporto e servizi vari;
- 78% per le professioni tecniche, scientifiche, sanitarie e finanziarie, comprese quelle ordinistiche come avvocati e commercialisti;
- 86% per le costruzioni e le attività immobiliari.
Un coefficiente più basso significa un reddito imponibile minore a parità di fatturato, perché la legge presume costi più alti per quel settore.
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L’aliquota del primo anno: il 5% per le nuove attività
Chi avvia una nuova attività può applicare l’imposta sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni, al posto dell’aliquota ordinaria del 15%. L’agevolazione non è automatica: si applica solo se ricorrono determinati requisiti previsti dalla normativa.
Requisiti per accedere all’aliquota agevolata
Per beneficiare del 5% devi rispettare tutte queste condizioni:
- non aver esercitato, nei tre anni precedenti, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività che avvii non deve costituire mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo, salvo il caso del periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni;
- se prosegui un’attività già svolta da un altro soggetto, i ricavi di quest’ultimo nell’anno precedente non devono aver superato la soglia di 85.000 euro.
Se manca anche uno solo di questi requisiti, si applica direttamente l’aliquota ordinaria del 15%, fin dal primo anno.
L’aliquota dal secondo anno in poi: il 15%
Terminato il quinquennio agevolato, oppure fin da subito se i requisiti per il 5% non sussistono, si applica l’aliquota ordinaria del 15% sul reddito imponibile. Questa aliquota resta valida per tutta la permanenza nel regime forfettario, senza ulteriori riduzioni temporali.
Esempio pratico: consulente informatico, primo e secondo anno
Un consulente informatico (coefficiente di redditività 67%) apre partita IVA nel 2026, rispettando i requisiti per l’aliquota agevolata. Nel primo anno fattura 40.000 euro. Il suo reddito imponibile è pari a: 40.000 × 67% = 26.800 euro.
Nel 2027 dovrà pagare il saldo del 2026 e l’acconto del fatturato del 2027, che viene calcolato basandosi sui dati dell’anno precedente.
Il saldo, che ammonta a 8308 euro, corrisponde a:
- imposta sostitutiva al 5%: 26.800 × 5% = 1.340 euro;
- contributi previdenziali: 26.800 × 26% circa = 6968 euro.
L’acconto deve essere versato in due round: il primo a giugno e corrisponde al 40% del saldo del 2026, cioè 3323,2 euro; il secondo si paga a novembre, per il restante 60% del dovuto, cioè 4984,8 euro.
Questo è il motivo per cui il primo anno fiscale si paga di più (esattamente il doppio, tra giugno e novembre). Il saldo del 2027 potrebbe essere in eccesso o in difetto, quindi il contribuente potrebbe essere a credito e a debito.
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Contributi previdenziali: come incidono sul calcolo
I contributi non sono un’imposta, ma riducono la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva e vanno versati comunque, secondo la gestione INPS di appartenenza.
- i professionisti senza cassa previdenziale di categoria versano alla Gestione Separata INPS, con un’aliquota che si aggira intorno al 26% del reddito imponibile, rivista ogni anno con circolare INPS, e senza contributi fissi minimi;
- artigiani e commercianti versano invece alla Gestione Artigiani e Commercianti, che prevede un contributo fisso dovuto anche in assenza di fatturato, oltre alla quota percentuale in base al fatturato.
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Cosa succede se superi la soglia degli 85.000 euro
Il regime forfettario resta accessibile fino a un limite di ricavi o compensi di 85.000 euro annui. Il superamento produce due effetti diversi a seconda dell’entità:
- se superi 85.000 euro ma resti sotto i 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario decorre dall’anno successivo;
- se superi i 100.000 euro, l’uscita è immediata e si applicano l’IVA e il regime contabile ordinario o semplificato già dall’operazione che ha determinato il superamento.
Questo aspetto merita attenzione già durante il primo anno, perché il monitoraggio degli incassi va fatto in corso d’opera e non solo a consuntivo.
Se hai ancora dubbi sul calcolo delle tasse nel regime forfettario, il miglior consiglio è quello di rivolgerti a un commercialista o a un avvocato tributarista, che possono valutare il caso concreto ed evitare errori nella determinazione dell’aliquota applicabile.
Tasse regime forfettario – Domande frequenti
Si applica nei primi cinque anni di attività, se non hai svolto attività analoga nei tre anni precedenti e l’attività non prosegue un precedente lavoro dipendente o autonomo.
No, il coefficiente è fisso per legge e dipende solo dal codice ATECO dell’attività, non dall’importo dei ricavi.
Riguarda gli importi effettivamente incassati nell’anno, secondo il principio di cassa che governa il regime forfettario.
Riferimenti normativi
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (istituzione del regime forfettario) e Allegato 4 (coefficienti di redditività);
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (modifiche al regime forfettario e requisiti per l’aliquota al 5%);
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023, innalzamento della soglia di ricavi a 85.000 euro);
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 111 e seguenti (riduzione contributiva del 35% per artigiani e commercianti forfettari);
- Legge 8 agosto 1995, n. 335 (istituzione della Gestione Separata INPS).
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